31983D0399

83/399/CECA: Decisione della Commissione del 29 giugno 1983 concernente gli aiuti che il governo del Regno Unito intende concedere alla siderurgia (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 19/08/1983 pag. 0036 - 0040


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1983

concernente gli aiuti che il governo del Regno Unito intende concedere alla siderurgia

( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede )

( 83/399/CECA )

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ,

vista la decisione n . 2320/81/CECA della Commissione , del 7 agosto 1981 , recante norme comunitarie per agli aiuti a favore dell ' industria siderurgica ( 1 ) , in particolare l ' articolo / , paragrafo 3 ,

dopo aver invitato , ai sensi dell ' articolo 8 , paragrafo 3 , della suddetta decisione , gli interessati a presentare le loro osservazioni ( 2 ) , ed preso atto ,

I

considerando che in data 29 settembre 1982 il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione l ' intenzione di concedere aiuti alla British Steel Corporation ( BSC ) ; che in esito ad un primo esame di tali aiuti alla base delle disposizioni della decisione n . 2320/81/CECA , nonchù di informazioni fornite dal governo del Regno Unito , la Commissione è giunta alla conclusione che l ' efficienza economico-finanziaria di BSC non risultava assicurata ; che non si prospettano riduzioni di capacità tali da giustificare la maggior parte degli aiuti proposti e che il progettato aumento di capacità per i rulli laminati a caldo non era compatibile con l ' articolo 2 , paragrafo 1 , della decisione n . 2320/81/CECA , poichù non vi ù sul mercato una domanda crescente di questi prodotti ; che , per questi motivi la Commissione ha avviato nei confronti dei progetti di aiuti la procedura dell ' articolo 8 , paragrafo 3 , della decisione n . 2320/82/CECA ; che a tal fine , con lettera del 29 novembre 1982 , la Commissione ha invitato il governo del Regno Unito a presentare le sue osservazioni ; che , con le stessa lettera , il governo del Regno Unito è stato inoltre informato che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni all ' erogazione di una quota degli aiuti notificati , sotto forma di un nuovo capitale , giustificare sulla base di un riduzione netta di capacità per un importo di 404 000 t per i prodotti laminati a caldo ;

considerando che , con lettera del 30 settembre 1982 , il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione la sua intenzione di concedere aiuti all ' impresa siderurgica Sheerness Steel Co . Ltd ;

considerando che , dopo un primo esame di questi aiuti in base au criteri enunciati negli articoli 2 e 3 della decisione n . 2320/81/CECA , la Commissione ha incluso sulla base delle informazioni in suo possesso , che gli aiuti non erano giustificati da alcuna prospettata riduzione di capacità . Per questa ragione , la Commissione ha ritenuto che gli aiuti in questione compatibili con l ' ordinato del mercato comune e ha quindi avviato la procedura dell ' articolo 8 , paragrafo 3 , della decisione n . 2320/81/CECA , nei confronti di tali aiuti ;

considerando che , di conseguenza , la Commissione ha inviato il 30 novembre 1982 una lettera che costituiva un invito formale al governo del Regno Unito a presentare le sue osservazioni ;

II

considerando che , nella sua risposta in data 15 marzo 1983 , il governo del Regno Unito ha dichiarato che non si prevede che BSC vada in pareggio nel 1984-1985 , che il fabbisogno finanziario della società protrebbe aumentare di 719 milioni di £ entro la fine del 1985 e che è in corso di preparazione il nuovo piano aziendale per il periodo 1983-11986 ; che , con la stessa , le autorità del Regno Unito hanno richiesto l ' autorizzazione a versare in via provvisoria un importo di 550 milioni di £ , che consentirebbe il mantenimento in attività di BSC sino alla fine di giugno 1983 ;

considerando che , con lettere in data 10 giugno e 24 giugno 1983 rispettivamente , il governo del Regno Unito ha informato la Commissione che gli aiuti a Sheerness Steel Co . Ltd verranno erogati solo in caso di ulteriori riduzioni di capacità da parte di Sheeerness Steel o di altre imprese siderurgiche nel Regno Unito ;

considerando che , nelle loro riposte , altri due altri Stati membri e una federazione di imprese del settore hanno espresso , in linea generale , il loro accordo con le conclusioni della Commissione ;

considerando che la Commissione , con lettera in data 8 aprile 1983 , ha informato il governo del Regno Unito di aver deciso di non sollevare obiezioni all ' erogazione di un ' ulteriore quota degli aiuti notificati a BSC , sotto forma di nuovo capitale , per un importo di 550 milioni di £. L ' autorizzazione di questa quota risulta giustificata da una riduzione netta di capacità di 871 000 t di tali prodotti laminati a caldo , di cui 300 t ancora da identificarsi ;

considerando che , con lettera in data 25 maggio 1983 , il governo del Regno Unito ha informato la Commissione di aver adottato la sua notifica iniziale aumentando l ' importo totale degli aiuti a BSC , sino alla fine del 1985 , di 710 milioni di £ , e identificando una nuova riduzione netta di capacità di 500 000 t in prodotti laminati a caldo ;

III

considerando che l ' importo totale degli aiuti in favore di BSC , ancora soggetti alla procedura dell 'articolo 8 , paragrafo 3 , della decisione n . 2320/81/CECA è pari a 1 474 milioni di £ ; che le autorità del Regno Unito non hanno fornito una composizione degli aiuti in vase agli obiettivi ; che la composizione pro rata di questo importo sarebbe la seguente :

- aiuti agli investimenti :

642.6 milioni di £ in nuovo capitale e sovvenzioni per lo sviluppo regionale , per costi totali di investimento pari a 665 milioni di £ ;

- aiuti alla chiusure :

203,4 milioni di £ in nuovo capitale ;

- aiuti per il mantenimento in attività :

580 milioni di £ un nuovo capitale ;

- aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo e dello sviluppo :

47,2 milioni di £ in nuovo capitale ;

considerando che la riduzione di capacità proposta dal governo del Regno Unito per giustificare questi aiuti ammonta a 200 000 t di prodotti laminati a caldo , tenuto conto delle 300 000 t che restando da identificare dopo l ' ultima autorizzazione rilasciata per gli aiuti in oggetto dalla Commissione ;

considerando che gli aiuti agli investimenti a favore di Sheerness Co . Ltd che sono ancora soggetti alla procedura dell ' articolo 8 , paragrafo 3 , della decisione n . 2320/81/CECA sono :

- una sovvenzione di 4 375 000 £ , che rappresenta il 25 % dei costi ammissibili del programma di investimenti e costituisce una forma di assistenza di categoria B a norma del private Sector Steel Scheme ( regime di aiuti alla siderurgia ) e

- una sovvenzione di 250 000 £ , a norma del Micro-processor Application Scheme ( regime d ' aiuti all ' applicazione dei microprocessori ) ;

considerando che il governo del Regno Unito non ha proposto alcuna riduzione di capacità a giustificazione di questi aiuti ;

considerando che gli aiuti presi in considerazione comprendono garanzie di Stato per qualsiasi prestito CECA

IV

considerando che l ' articolo 2 , paragrafo 1 , primo trattino , della decisione n . 2320/81/CECA , dispone che l ' impresa beneficiaria deve essere impegnata nell ' attuazione di un programma di ristrutturazione coerente e preciso , vertente sui vari aspetti della ristrutturazione e idoneo a ripristinare la competitività e a ristabilire l ' efficienza dell ' impresa , in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato ; che nel caso di BSC , sulla base del volume delle previsioni di vendita fatte dall ' impresa stessa , senza ulteriori riduzioni della capacità produttiva di nastri larghi laminati a caldo nel 1986 , il livello di utilizzazione delle capacità per questo prodotto sarà del 60 % circa ; che , data l ' importanza sulla produzione di nastri laminati a caldo per le attività di BSC , un tale livello di utilizzazione delle capacità non sembra sufficiente a garantire l ' efficienza finanziaria della società ;

considerando che l ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo trattino , prevede che il programma di ristrutturazione determini una riduzione globale delle capacità produttive dell ' impresa o del gruppo di imprese beneficiarie ; che , in base ai rendiconto inviati da Sheerness Steel Co . Ltd alle inchieste annuali sugli investimenti effettuare dalla Commissione , la sua capacità di produzione di prodotti laminati a caldo aumentarà di 170 000 t per i periodo 1980 -1985 ;

considerando che l ' articolo 3 , paragrafo 1 , secondo trattino e l ' articolo 5 , paragrafo 1 , terzo trattino prevedono che l ' ammontare e l ' intensità degli aiuti a favore degli investimenti e per il mantenimento in attività siano giustificati dall ' entità dello sforzo di ristrutturazione attuato ; che inoltre , le riduzioni di capacità necessarie per ottenere una riduzione globale , ad un livello comunitario , di 30-35 milioni di t nei prodotti a caldo dovrebbero essere equamente distribuite ; che in considerazione degli Obiettivi acciaio , questo livello di riduzione globale di capacità è necessario per consentire il ritorno ad un grado di utilizzazione delle capacità considerato come il minimo indispensabile per ripristinare l ' efficienza finanziaria dell ' industria siderurgica comunitaria in normali condizioni di mercato su questa base , e che , considerato lo sforzo di ristrutturazione effettuato e gli aiuti erogati prima del 1980 , l ' industria siderurgica del Regno Unito deve accettare uno sforzo ulteriore ;

considerando che BSC dovrebbe pertanto ridurre di 500 000 t la propria capacità di prodotti laminati a caldo , oltre alle 200 000 tuttora restanti , per giustificare gli aiuti proposti ; che è necessario proporre un ' adeguata riduzione netta di capacità per i prodotti laminati a caldo a favore di Sheerness Steel Co . Ltd , a fine di rendere compatibili con l ' ordinato funzionamento del mercato comune gli aiuti proposti a favore di questa società ; che occorre fissare una scadenza per l ' identificazione delle chiusure supplementari che BSC dovrebbe fornire , nonchù per le chiusure che dovrebbero essere effettuate da Sheerness Steel Co . Ltd ;

V

considerando che la Commissione deve vigilare sulla concessione degli aiuti e sull ' osservanza delle condizioni da essa imposte ;

considerando che le riduzioni di capacità devono essere attuate mediante chiusura completa di impianti di produzione di laminati a caldo e di tale chiusura la Commissione deve poter verificare il carattere definitivo ; che le riduzioni nette di capacità tengono conto degli eventuali aumenti risultanti dai programmi d ' investimento approvati ; che , nel quadro della realizzazione dell ' obiettivo dell ' adeguamento delle capacità produttive alla domanda , ogni nuova capacità creata deve essere compensata da una nuova chiusura ;

considerando che l ' articolo 2 , paragrafo 1 , primo trattino , della decisione n . 2320/81/CECA dispone che le imprese beneficiarie aver avviato un programma di ristrutturazione idoneo a ripristinare la competitività e l ' efficienza finanziaria dell ' impresa , in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato ;

considerando che la Commissione deve pertanto verificare che gli aiuti contribuiscano effettivamente al ripristino dell ' efficienza finanziario ;

considerando che la Commissione può autorizzare aiuti soltanto a favore di imprese che siano in regola con il complesso degli che ad esse incombono in forza del trattato CECA ;

considerando che l ' autorizzazione degli aiuti previsti lascia impregiudicate le decisioni che la Commissione potrebbe eventualmente in forza degli articoli 65 e 66 del trattato CECA ;

considerando che esiste una disciplina di quote di produzione ( 3 ) ai sensi dell ' articolo 58 del trattato CECA e che la sua proroga appare necessaria ;

VI

considerando che , tenuto conto di quanto precede , la Commissione può autorizzare agli aiuti previsti a favore di BSC , purchù vengano rispettate le condizioni e le modalità da essa stabilire ; che non può invece autorizzare i progetti di aiuti a favore di Sheerness Steel Co . Ltd , a meno che non siano rispettate le condizioni e le modalità stabilite nella presente decisione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . I sottoelencati aiuti il governo del Regno Unito intend concedere a Britsh Steel Corporation , sono compatibili con l ' ordinato funzionamento del mercato comune nella misura in cui siano rispettate le condizioni e le modalità previste dagli articoli da 2 a 5 :

- aiuti agli investimenti :

642,6 milioni di £ , di cui 534,6 milioni sotto forma di nuovo capitale e 108 milioni nel quadro delle sovvenzioni per lo sviluppo regionale ;

- aiuti alla chiusura :

203,4 milioni di £ sotto forma di nuovo capitale ;

- aiuti per il mantenimento in attività :

580,8 milioni di £ sotto forma di nuovo capitale ;

- aiuti per la ricerca e lo sviluppo :

47,2 milioni di £ sotto forma di nuovo capitale .

2 . I sotto elencati aiuti agli investimenti , che il governo del Regno Unito intende concedere a Sheerness Steel Co . Ltd , non sono compatibili con l ' ordinato funzionamento del mercato comune , a meno che non siano rispettate le condizioni e le modalità previste dagli articoli da 2 a 5 :

-una sovvenzione di 4 375 000 £ , che rappresenterebbe il 25 % dei costi ammissibili del programma di investimenti e costituirebbe una forma di assistenza di categoria B nel quadro del Private Sector Steel Scheme ( regime di aiuti alla siderurgia privata ) e

- una sovvenzione di 250 000 £ nel quadro del micro-processor Application Scheme ( regime d ' aiuti all ' applicazione dei microprocessori ) .

Articolo 2

1 . a ) L ' impresa beneficiaria degli aiuti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , procede a nuove riduzioni nette , nella misura di almeno 500 000 t della propria capacità produttiva di prodotti laminati a caldo , oltre alla riduzione di 200 000 t proposta per giustificare tali aiuti , e oltre alle riduzioni già accettate come contropartita per l ' autorizzazione di aiuti da parte della Commissione . Le riduzioni di capacità richieste possono essere anche effettuate da altre imprese .

b ) Affinchù gli aiuti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , possano essere compatibili con l ' ordinato funzionamento del mercato comune , l ' impresa alla quale s ' intendono concedere gli aiuti procede , come comtropartita di questi ultimi , ad adeguate riduzioni nette della propria capacità produttiva di laminati a caldo . Le riduzioni di capacità richieste possono essere anche effettuate da altre imprese .

2 . Alla Commissione saranno trasmessi entro il 31 gennaio 1984 l ' elenco degli impianti che verranno chiusi , unitamente alle relative date di chiusura , ed un resoconto degli aumenti di capacità risultanti dagli investimenti , in modo da consentirle di accetare che si giunga effettivamente alle riduzioni nette precisate nel paragrafo 1 ; le chiusure devono aver luogo entro il 31 dicembre 1985 .

Articolo 3

Gli aiuti possono essere erogati soltanto se la Commissione ha potuto accertare che l ' efficienza economico-finanziaria dell ' impresa può essere raggiunta entro la fine del 1985 .

Articolo 4

1 . È possibile il versamento di aiuti se , in seguito ad una domanda del governo del Regno Unito in cui si precisano l ' ammontare , la forma e l ' obiettivo degli aiuti nonchù l ' impresa beneficiaria , la Commissione accerta che ricorrono le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 o ne sussiste una parte sufficiente , e che l ' impresa di cui trattasi soddisfa ai suoi obblighi rispetto alle regole del trattato CECA , in particolare per quanto riguarda le quote di produzione .

2 . Tuttavia , gli aiuti strettamente necessari al mantenimento in attività dell ' impresa di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , fino al 31 gennaio 1984 possono essere versati a condizione che l ' impresa soddisfi ai suoi obblighi rispetto alle regole del trattato CECA , in particolare per quanto riguarda le quote di produzione , se in seguito ad una domanda del governo del Regno Unito in cui si precisano l ' ammontare , la forma e l ' obiettivo degli aiuti , la Commissione ha accertato che ricorrono le condizioni di cui all ' articolo 2 o ne sussiste una parte sufficiente .

Articolo 5

1 . Gli aiuti a favore degli investimenti possono essere concessi soltanto a condizione che , in seguito alla dichiarazione di programmi di investimenti nei casi in cui essa è richiesta ai sensi della decisione n . 3302/81/CECA della Commissione ( 4 ) , la Commissione abbia emesso su tali programmi un parere favorevole ai sensi dell ' articolo 54 del trattato CECA .

2 . Gli aiuti a favore degli investimenti sono versati in funzione dei pagamenti che le imprese devono effettuare per i loro investimenti .

Articolo 6

1 . Nell ' ambito del controllo esercitato sulla regolarità dei versamenti degli aiuti rispetto alle condizioni e modalità previste dalla presente decisione , la Commissione può chiedere che le relazioni semestrali che le vengono comunicare conformemente all ' articolo 9 della decisione n . 2320/81/CECA contengano informazioni sui progressi compiuti dalle imprese beneficiarie degli aiuti verso l ' efficienza finanziaria .

2 . Per consentirle di accertare che il versamento degli aiuti a favore degli investimenti ha luogo conformemente alle disposizioni dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , della presente decisione , la Commissione riceverà , agli inizi di ogni trimestre , informazioni :

- sui pagamenti che le imprese dovranno effettuare nel corso del trimestre considerato , sia per i lavori già realizzati , sia a titolo di acconto sui lavori futuri ;

- sugli aiuti agli investimenti che saranno versati nel corso dello stesso periodo .

3 . La Commissione può inoltre , con ispezioni in loco , verificare che le riduzioni di capacità produttive di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , sono state effettivamente operate .

Articolo 7

1 . Fatte salve le sanzioni che il trattato CECA l ' autorizza ad adottare , la Commissione può in ogni momento esigere la sospensione del pagamento degli aiuti qualora constati :

- che gli aiuti sono stati versati senza che siano state rispettate le condizioni per la loro autorizzazione previste nella presente decisione ;

- che le relazioni semestrali che le sono trasmesse giustificano dubbi sul ripristino dell ' efficienza finanziaria dell ' impresa interessata entro la fine del 1985 . In tal caso , la Commissione può imporre ulteriori condizioni in materia di ristrutturazione dell ' impresa ;

- che l ' impresa beneficiaria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle regole del trattato CECA , in particolare per quanto riguarda il sistema di quote di produzione istituito in forza dell ' articolo 58 e le regole in materia di prezzi .

2 . Il versamento degli aiuti può essere ripreso soltanto dopo che la Commissione ha potuto determinare se ed in quale misura le infrazioni accertare rendono necessaria una riduzione dell ' ammontare degli aiuti che restano da concedere .

Articolo 8

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 29 giugno 1983 .

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 228 del 13 . 8 . 1981 , pag . 14 .

( 2 ) GU n . C 54 del 26 . 2 . 1983 , pag . 3 ; GU n . C 67 del 12 . 3 . 1983 , pag . 4 .

( 3 ) GU n . L 191 dell ' 1 . 7 . 1982 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 333 del 20 . 11 . 1981 . pag . 35 .