83/357/CEE: Decisione della Commissione del 7 luglio 1983 relativa alla data di sbarco nel territorio comunitario delle carni fresche bovine, ovine e di solipedi domestici provenienti dagli stabilimenti della Repubblica argentina autorizzati a figurare fino al 30 giugno 1983 sulla lista degli stabilimenti della Repubblica argentina autorizzati per l' importazione di carni fresche nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 22/07/1983 pag. 0032 - 0032
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1983 relativa alla data di sbarco nel territorio comunitario delle carni fresche bovine, ovine e di solipedi domestici provenienti dagli stabilimenti della Repubblica argentina autorizzati a figurare fino al 30 giugno 1983 sulla lista degli stabilimenti della Repubblica argentina autorizzati per l'importazione di carni fresche nella Comunità (83/357/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 16 e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), considerando che un'ispezione di routine, effettuata in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE, ha fatto modificare la lista degli stabilimenti autorizzati per l'importazione di carni fresche nella Comunità stabilita con la decisione 82/737/CEE del Consiglio (3); considerando che la decisione 83/12/CEE della Commissione (4), adottata sulla base di quest'ultima ispezione, ha limitato per motivi igienici l'autorizzazione di alcuni stabilimenti fino al 30 giugno 1983; considerando che il 30 giugno 1983 è la data limite per produrre carni fresche destinate ad essere esportate verso la Comunità; considerando che è necessario, per le stesse ragioni di igiene e di sanità pubblica, controllare che questo obbligo sia stato precisamente rispettato; considerando che il miglior metodo di controllo è di fissare una data per lo sbarco sul territorio comunitario delle carni fresche provenienti da questi stabilimenti e di prevedere una menzione speciale nel certificato di sanità; considerando che è possibile prevedere un periodo ragionevole tra il tempo della spedizione e il momento dello sbarco delle carni fresche nel territorio comunitario; che questo periodo può essere fissato, per l'Argentina, a sei settimane; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Le carni fresche provenienti dagli stabilimenti autorizzati a figurare fino al 30 giugno 1983 sulla lista degli stabilimenti della Repubblica argentina autorizzati per l'importazione di carni fresche nella Comunità, stabilite dalla decisione 83/12/CEE, possono essere sbarcati sul territorio della Comunità fino al 15 agosto 1983. 2. Il certificato di sanità che accompagna le carni fresche spedite da questi stabilimenti a decorrere dal 1o luglio 1983 deve recare la menzione « carni fresche prodotte prima del 1o luglio 1983 ». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34. (3) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 21. (4) GU n. L 17 del 21. 1. 1983, pag. 43.