31983D0325

83/325/CEE: Decisione della Commissione dl 20 giugno 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "ADC - Infra Red Detector System, model 403L" può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 29/06/1983 pag. 0033 - 0033


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dl 20 giugno 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « ADC - Infra Red Detector System, model 403L » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/325/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 608/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 7 dicembre 1982, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « ADC - Infra Red Detector System, model 403L », ordinato il 21 gennaio 1982 e destinato ad essere utilizzato per il rilievo e la misurazione di sostanze instabili che emettono nell'infrarosso vicino, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 30 maggio 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un rivelatore; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la sensibilità, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « ADC - Infra Red Detector System, model 403L », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 7 dicembre 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.