83/299/CEE: Decisione della Commissione del 7 giugno 1983 recante abrogazione della decisione 81/628/CEE relativa all'ammissione in franchigia dai diritti all'importazione di merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto in Sicilia nel giugno 1981 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 18/06/1983 pag. 0043 - 0043
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 1983 recante abrogazione della decisione 81/628/CEE relativa all'ammissione in franchigia dai diritti all'importazione di merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto in Sicilia nel giugno 1981 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (83/299/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1410/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri (1), in particolare l'articolo 2, considerando che, con decisione 81/628/CEE (2), la Commissione ha autorizzato il governo della Repubblica italiana a importare in franchigia dai diritti all'importazione le merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto in Sicilia nel giugno 1981; considerando che, dalle informazioni comunicate alla Commissione dal governo della Repubblica italiana in virtù dell'articolo 3 della decisione 81/628/CEE, risulta che dall'ottobre 1981 tale governo non ha più ricevuto domande di importazione in franchigia per merci destinate alle vittime di tale terremoto; che pertanto, e dopo aver raccolto il parere di tutti gli Stati membri, è opportuno abrogare la predetta decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 81/628/CEE è abrogata. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1983. Per la Commissione Antonio GIOLITTI Membro della Commissione (1) GU n. L 150 del 7. 6. 1974, pag. 4. (2) GU n. L 229 del 13. 8. 1981, pag. 20.