Gazzetta ufficiale n. L 151 del 09/06/1983 pag. 0055 - 0055
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1983 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il settore dei succhi di frutta nel Land Baviera (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (83/283/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che, in data 14 maggio 1982, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato il programma per il settore dei succhi di frutta nel Land Baviera, completandolo con dati complementari in data 7 dicembre 1982; considerando che il programma interessa la creazione e il miglioramento di sufficienti capacità per la trasformazione di frutta (mele, marasche, ribes) in succhi di frutta, con lo scopo di stabilizzare il mercato della frutta nella Baviera e di garantire ai produttori di frutta un reddito adeguato; che esso costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore della produzione di frutta nella Baviera; che il termine previsto per l'esecuzione del programma è rispettato e non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato; considerando che rimane in sospeso la questione relativa alle condizioni alle quali l'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 355/77 sarà continuata al di là del termine fissato dall'articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento; che vi è motivo, di conseguenza, di limitare l'approvazione del programma alle domande di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il programma per il settore dei succhi di frutta nel Land Baviera, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania in data 14 maggio 1982, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, e completato in data 7 dicembre 1982, è approvato. 2. L'approvazione del programma concerne soltanto i progetti presentati prima del 1o maggio 1984. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.