83/281/CEE: Decisione della Commissione del 25 maggio 1983 relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Belgio a norma della direttiva 72/160/CEE del Consiglio (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 151 del 09/06/1983 pag. 0053 - 0053
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 1983 relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Belgio a norma della direttiva 72/160/CEE del Consiglio (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (83/281/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, considerando che il 22 marzo 1983 il governo belga, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, ha comunicato il decreto reale del 10 febbraio 1983 che modifica il decreto reale del 21 ottobre 1980, recante provvedimenti in applicazione della legge del 3 maggio 1971, relativo al risanamento dell'agricoltura e dell'orticoltura; considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione decide, alle luce del citato decreto reale del 10 febbraio 1983, se la regolamentazione vigente nel Belgio ai fini dell'applicazione della direttiva 72/160/CEE risponde tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE; considerando che le modifiche della vigente regolamentazione relativa alla cessazione delle attività previste dal citato decreto reale del 10 febbraio 1983 rispondono alle condizioni ed alle finalità della direttiva 72/160/CEE; considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le disposizioni vigenti nel Belgio ai fini dell'applicazione della direttiva 72/160/CEE - considerate le modifiche apportate con decreto reale del 10 febbraio 1983 - rispondono tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE. Articolo 2 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9. (2) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 37.