31983D0281

83/281/CEE: Decisione della Commissione del 25 maggio 1983 relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Belgio a norma della direttiva 72/160/CEE del Consiglio (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 09/06/1983 pag. 0053 - 0053


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1983

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Belgio a norma della direttiva 72/160/CEE del Consiglio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(83/281/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il 22 marzo 1983 il governo belga, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, ha comunicato il decreto reale del 10 febbraio 1983 che modifica il decreto reale del 21 ottobre 1980, recante provvedimenti in applicazione della legge del 3 maggio 1971, relativo al risanamento dell'agricoltura e dell'orticoltura;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione decide, alle luce del citato decreto reale del 10 febbraio 1983, se la regolamentazione vigente nel Belgio ai fini dell'applicazione della direttiva 72/160/CEE risponde tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE;

considerando che le modifiche della vigente regolamentazione relativa alla cessazione delle attività previste dal citato decreto reale del 10 febbraio 1983 rispondono alle condizioni ed alle finalità della direttiva 72/160/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni vigenti nel Belgio ai fini dell'applicazione della direttiva 72/160/CEE - considerate le modifiche apportate con decreto reale del 10 febbraio 1983 - rispondono tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

(2) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 37.