31983D0274

83/274/CEE: Decisione della Commissione del 25 maggio 1983 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma belga concernente la commercializzazione e la trasformazione degli ortofrutticoli (Il testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 07/06/1983 pag. 0022 - 0022


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1983

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma belga concernente la commercializzazione e la trasformazione degli ortofrutticoli

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(83/274/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbrario 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 14 maggio 1982 il governo belga ha notificato il programma concernente la commercializzazione e la trasformazione degli ortofrutticoli,

considerando che il programma interessa la creazione e l'ammodernamento degli edifici e delle loro attrezzature con impianti di refrigerazione, di conservazione, di cernita e di preimballaggio nel settore del commercio all'ingrosso, al fine di realizzare per il commercio all'ingrosso una struttura di commercializzazione che permetta di soddisfare le possibilità di commercio interno ed estero, che esso costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore della produzione di ortofrutticoli; che il termine previsto per l'esecuzione del programma è rispettato e non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato;

considerando che rimane in sospeso la questione relativa alle condizioni alle quali l'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 355/77 sarà continuata al di là del termine fissato dall'articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento; che vi è motivo, di conseguenza, di limitare l'approvazione del programma alle domande di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permamenente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il programma concernente la commercializzazione e la trasformazione degli ortofrutticoli notificato dal governo belga in data 14 maggio 1982, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

2. L'approvazione del programma concerne soltanto i progetti presentati prima del 1o maggio 1984.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.