83/263/CEE: Decisione del Consiglio del 16 maggio 1983 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di verbale approvato, tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria, negoziato a norma dell' articolo XXVIII del GATT, in merito a taluni ortaggi congelati, preparati o conservati
Gazzetta ufficiale n. L 147 del 06/06/1983 pag. 0001 - 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0035
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0035
++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 maggio 1983 relativa alla conclusione dell ' accordo in forma di verbale approvato , tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Austria , negoziato a norma dell ' articolo XXVIII del GATT , in merito a taluni ortaggi congelati , preparati o conservati ( 83/263/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la raccomandazione della Commissione , considerando che la Repubblica d ' Austria , facendo ricorso all ' articolo XXVIII dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ( GATT ) , ha manifestato la propria intenzione di modificare o ritirare concessioni tariffarie per taluni ortaggi congelati , preparati o conservati , per i quali la Comunità è il principale fornitore dell ' Austria ; considerando che la Commissione ha avviato negoziati con l ' Austria a norma dell ' articolo XXVIII del GATT ; che essa è pervenuta ad una soddisfacente intesa con detto paese , DECIDE : Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l ' accordo in forma di verbale approvato , tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Austria , negoziato a norma dell ' articolo XXVIII del GATT , in merito a taluni ortaggi congelati , preparati o conservati . Il testo dell ' accordo è accluso alla presente decisione . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo allo scopo di impegnare la Comunità . Fatto a Bruxelles , addì 16 maggio 1983 . Per il Consiglio Il Presidente I . KIECHLE ( TRADUZIONE ) in forma di verbale approvato , tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Austria , negoziato a norma dell ' articolo XXVIII del GATT , in merito a taluni ortaggi congelati , preparati o conservati 1 . La delegazione della Commissione delle Comunità europee e la delegazione austriaca hanno concluso i negoziati a norma dell ' articolo XXVIII del GATT , intesi a modificare o ritirare le concessioni di cui all ' elenco XXXII-Austria , relativa a taluni ortaggi congelati , preparati o conservati , con il seguente accordo generale . Le concessioni di cui all ' elenco XXXII-Austria , riportate nella parte A dell ' allegato I , sono sostituite da quanto segue : a ) le concessioni che saranno decise nel quadro del GATT , come previsto nella parte C dell ' allegato I ; b ) le concessioni autonome previste nello scambio di lettere ( allegato II ) . Le disposizioni del presente paragrafo entreranno in vigore alla stessa data . 2 . Qualora intendesse por fine alle concessioni autonome di cui al punto 1 , lettera b ) , l ' Austria si impegna ad avviare consultazioni con la Comunità , al fine di compensare la Comunità stessa . In tali consultazioni la Comunità potrà far valere , su base bilaterale , diritti equivalenti a quelli che avrebbe in quel momento a norma dell ' articolo XXVIII del GATT . Bruxelles , A nome del Consiglio delle Comunità europee Per il governo della Repubblica d ' Austria ALLEGATO I Al direttore generale del GATT Ginevra Negoziati relativi all ' elenco XXXII-Austria Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e dell ' Austria hanno concluso i negoziati a norma dell ' articolo XXVIII , intesi a modificare o ritirare le concessioni di cui all ' elenco XXXII-Austria , come indicato nella relazione acclusa . Bruxelles , Per le delegazione della Commissione delle Comunità europee Per la delegazione dell ' Austria ( salvo ratifica ) Esito dei negoziati condotti a norma dell ' articolo XXVIII , intesi a modificare o ritirare le concessioni di cui all ' elenco XXXII-Austria , negoziate inizialmente nel quadr del protocollo di Ginevra ( 1967 ) MODIFICHE DELL ' ELENCO XXXII-AUSTRIA A . Concessioni da ritirare N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota del dazio fissata nell ' elenco esistente in % ad valorem o in scellini per 100 kg * ex 07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati , escluse le patate * 20 % * 20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : * * * A . in recipienti a tenuta d ' aria , di peso lordo pari od inferiore a 15 kg : * * * 5 . altri : * * * ex c ) Fagiolini verdi , piselli , carote e miscugli di ortaggi e di piante mangerecce contenenti almeno uno degli ortaggi di cui sopra , spinaci * 370,00 * C . Riduzione o modifica delle aliquote fissate negli elenchi esistenti N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquote dei dazi fissate nell ' elenco esistente in % ad valorem o in scellini per 100 kg * Aliquote dei dazi da fissare in % ad valorem o in scellini per 100 kg * 07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati : * * * * C . Sedano , pomodori , funghi coltivati , zucchini , cipolle , scalogni , cavoli di ogni tipo , esclusi i broccoli * 20 % * 20 % ma non meno di 250,00 scellini per 100 kg * * D . altri * 20 % * 18 % * 16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei : * * * * B . altre : * * * * 2 . presentate in modo diverso : * * * * ex b ) pesci d ' acqua salata , congelati , non ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) * 530,0 * 500,00 * ALLEGATO II Republik OEsterreich Bundesministerium fuer Handel , Gewerbe und Industrie Bruxelles , 12 gennaio 1983 . Egregio Signor Jacquot , ho l ' onore di informarLa che , in riferimento all ' accordo concluso fra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Austria il 21 luglio 1972 , in particolare , all ' articolo 15 , nel quale le parti contraenti dichiarano di essere pronte a favorire , nella misura in cui le rispettive politiche agricole lo consentano , uno sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli , la Repubblica d ' Austria accorda alla Comunità , su base unilaterale , le seguenti concessioni tariffarie : N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * 07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati : * * ex B * - Fagiolini verdi , entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 480 tonnellate ( 1 ) * 20 % ad valorem * ex B * - Piselli , entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 400 tonnellate ( 1 ) * 20 % ad valorem * ex B * - Carote , entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 260 tonnellate ( 1 ) * 20 % ad valorem * ex B * - Spinaci , entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 150 tonnellate ( 1 ) * 20 % ad valorem * ex B * - Peperoni dolci , entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 80 tonnellate ( 1 ) * 20 % ad valorem * ex B * - Miscugli di ortaggi , entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 370 tonnellate ( 1 ) * 20 % ad valorem * 16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei : * * * B . altre : * * * 2 . presentate in modo diverso : * * * b ) Pesci d ' acqua salata , congelati , non ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) * Esenzione * ex 16.05 * Gasteropodi preparati o conservati * 15 % ad valorem * 20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : * * * A . in contenitori a tenuta d ' aria , di peso lordo pari od inferiore a 15 kg : * * * 5 . altri : * * * a ) Asparagi * 11 % ad valorem * * B . presentati in modo diverso : * * * 1 . Tartufi * 10 % ad valorem * * 2 . Olive * 70,00 scellini/100 kg * * 3 . Capperi * 55,00 scellini/100 kg * * 6 . altri : * * * c ) altri * 75,00 scellini/100 kg * ( 1 ) L ' ammissione al beneficio della concessione è subordinata alla presentazione di un certificato ( « Kontingentschein » ) rilasciato dal Bundesministerium fuer Handel , Gewerbe und Industrie , il quale è responsabile del controllo e della ripartizione del contingente . Per i contingenti l ' anno inizia il 1° gennaio di ogni anno . Per il 1983 , il contingente sarà fissato su base proporzionale , in relazione al contingente annuo . Queste concessioni si aggiungono a quelle di cui alla lettera del 21 luglio 1972 , inviata dal capo della delegazione austriaca , A . Marquet , al capo della delegazione della Comunità , E . P . Wellenstein . Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente . Voglia gradire , Egregio Signor Jacquot , l ' espressione della mia profonda stima . ( salvo ratifica ) G . WAAS Egr . Sig . Michel Jacquot Consigliere per i negoziati Direzione generale dell ' agricoltura Commissione delle Comunità europee Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Commissione delle Comunità europee Bruxelles , 12 gennaio 1983 . Egregio Signor Waas , ho l ' onore di confermarLe il mio accordo sul contenuto della sua lettera del 12 gennaio 1983 , in cui leggesi : « ho l ' onore di informarLa che , in riferimento all ' accordo concluso fra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Austria il 21 luglio 1972 , in particolare , all ' articolo 15 , nel quale le parti contraenti dichiarano di essere pronte a favorire , nella misura in cui le rispettive politiche agricole lo consentano , uno sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli , la Repubblica d ' Austria accorda alla Comunità , su base unilaterale , le seguenti concessioni tariffarie : N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * 07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati : * * ex B * - Fagiolini verdi , entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 480 tonnellate ( 1 ) * 20 % ad valorem * ex B * - Piselli , entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 400 tonnellate ( 1 ) * 20 % ad valorem * ex B * - Carote , entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 260 tonnellate ( 1 ) * 20 % ad valorem * ex B * - Spinaci , entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 150 tonnellate ( 1 ) * 20 % ad valorem * ex B * - Peperoni dolci , entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 80 tonnellate ( 1 ) * 20 % ad valorem * ex B * - Miscugli di ortaggi , entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 370 tonnellate ( 1 ) * 20 % ad valorem * 16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei : * * * B . altre : * * * 2 . presentate in modo diverso : * * * b ) Pesci d ' acqua salata , congelati , non ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) * Esenzione * ex 16.05 * Gasteropodi preparati o conservati * 15 % ad valorem * 20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : * * * A . in contenitori a tenuta d ' aria , di peso lordo pari od inferiore a 15 kg : * * * 5 . altri : * * * a ) Asparagi * 11 % ad valorem * * B . presentati in modo diverso : * * * 1 . Tartufi * 10 % ad valorem * * 2 . Olive * 70,00 scellini/100 kg * * 3 . Capperi * 55,00 scellini/100 kg * * 6 . altri : * * * c ) altri * 75,00 scellini/100 kg * ( 1 ) L ' ammissione al beneficio della concessione è subordinata alla presentazione di un certificato ( « Kontingentschein » ) rilasciato dal Bundesministerium fuer Handel , Gewerbe und Industrie , il quale è responsabile del controllo e della ripartizione del contingente . Per i contingenti l ' anno inizia il 1° gennaio di ogni anno . Per il 1983 , il contingente sarà fissato su base proporzionale , in relazione al contingente annuo . Queste concessioni si aggiungono a quelle di cui alla lettera del 21 luglio 1972 , inviata dal capo della delegazione austriaca , A . Marquet , al capo della delegazione della Comunità , E . P . Wellenstein . Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente » . Voglia gradire , Egregio Signor Waas , l ' espressione della mia profonda stima . M . JACQUOT Egr . sig . Gerhard Waas Direttore Bundesministerium fuer Handel , Gewerbe und Industrie Stubenring 1 1010 Vienna