83/246/CEE: Decisione della Commissione del 9 marzo 1983 relativa a un aiuto per il carburante concesso dal governo italiano ai pescatori siciliani (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 26/05/1983 pag. 0028 - 0030
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1983 relativa a un aiuto per il carburante concesso dal governo italiano ai pescatori siciliani (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (83/246/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80 (2), in particolare l'articolo 26, nonché il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio (3), che con decorrenza 1° giugno 1982, ha sostituito il regolamento (CEE) n. 100/76 in particolare l'articolo 28, dopo aver intimato agli interessati, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, di presentare le loro osservazioni, e viste dette osservazioni, I considerando che la Regione siciliana concede un aiuto per il carburante a favore della pesca dal 1973; che l'aiuto è stato notificato alla Commissione soltanto nel dicembre 1977, in occasione della sua proroga per il 1978; che, in seguito all'aumento eccezionale del prezzo dei prodotti energetici tra la fine del 1973 e l'inizio del 1974, la Commissione aveva autorizzato gli Stati membri a erogare aiuti del genere nel 1974 e nel 1975; considerando che la Commissione ha autorizzato la concessione di questo aiuto siciliano per il 1978; che questa decisione si basava sul fatto che la situazione di mercato dei prodotti della pesca in Sicilia era tale che la concessione di questo aiuto non sembrava suscettibile di pregiudicare gli scambi tra Stati membri; considerando che, all'inizio del 1979, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione due disegni di legge siciliani, l'uno che prorogava l'aiuto al carburante per il 1979, l'altro che contemplava il varo di misure strutturali per razionalizzare la pesca in Sicilia; che tenuto conto di quest'ultimo progetto, nel giugno 1979 la Commissione ha autorizzato la proroga, per il 1979, dell'aiuto al carburante, pur chiedendone la soppressione in un prossimo futuro; considerando che, nel gennaio 1980, la Commissione ha autorizzato la proroga dell'aiuto per il carburante, prospettata dalle autorità siciliane fino al 30 giugno 1980, pur precisando che, in considerazione del fatto che i provvedimenti strutturali erano stati varati all'inizio del 1980, non le sarebbe parso opportuno prorogare tale aiuto oltre il 30 giugno 1980; considerando che, con lettere della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee in data 26 agosto 1980 e 10 dicembre 1980, il governo italiano ha notificato alla Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, l'intenzione della Regione Sicilia di prorogare nel secondo semestre 1980 l'aiuto per il carburante a favore della pesca, già in vigore fino al 30 giugno 1980; considerando che l'importo dell'aiuto era di 100 Lit/kg di carburante consumato e che lo stanziamento previsto per questo aiuto ammontava a 5 miliardi di lire; considerando che, con lettera della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee del 6 aprile 1981, il governo italiano ha notificato alla Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, la propria intenzione di prorogare detto aiuto per il carburante nel 1981; considerando che il principio dell'aiuto non era stato modificato, ma che il suo tasso era passato a 150 Lit/kg di carburante e che lo stanziamento previsto per detto aiuto era salito a 14 miliardi di lire per il 1981; considerando che, con lettera della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee del 21 gennaio 1982, il governo italiano, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 3, aveva notificato l'intenzione delle autorità siciliane di prorogare e di aumentare nel 1982 l'aiuto regionale per il carburante a favore della pesca, concesso per il 1981; considerando che il tasso dell'aiuto doveva passare da 150 a 250 Lit/kg e che lo stanziamento previsto per detto aiuto sarebbe stato pari a 25 miliardi di lire; considerando, che al termine di un primo esame, la Commissione ha ritenuto che questo aiuto fosse un aiuto di funzionamento concesso senza una reale contropartita da parte dei beneficiari; che l'aiuto aveva un'incidenza diretta e sensibile sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e che, di conseguenza, esso non risultava compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato; che, di conseguenza, la Commissione ha deciso di avviare nei suoi confronti la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, e a tale scopo, con lettere in data 9 febbraio 1981, 12 giugno 1981 e 22 marzo 1982, ha intimato al governo italiano di presentare le proprie osservazioni; II considerando che nelle risposte alla Commissione in data 6 aprile 1981, 21 gennaio 1982 e 2 aprile 1982, il governo italiano ha giustificato la proroga dell'aiuto oltre il 30 giugno 1980, invocando la situazione di crisi del settore, dovuta in particolare alla mancanza di accordi di pesca con i paesi rivieraschi, mancanza che ha determinato una contrazione considerevole delle risorse all'aumento dei costi di produzione, alla costante ricerca di nuovi banchi di pesca, che determina un aumento della durata dei viaggi per recarsi sul luogo dove viene esercitata la pesca, nonché al varo, necessariamente lento, delle misure strutturali decise nel 1980; che lo stesso governo ha insistito sul carattere eccezionale della misura nonostante proroghe che, peraltro, si limitano a periodi massimi da sei mesi a un anno; che esso ha messo in evidenza il fatto che il crescente disavanzo commerciale dell'Italia per i prodotti della pesca dimostra le accresciute difficoltà della pesca italiana ed esclude qualsiasi ipotesi di concorrenza tra i pescatori italiani e quelli del resto della Comunità; che nella sua risposta del 2 aprile 1982, esso ha annunciato che il tasso dell'aiuto previsto per il 1982 non sarebbe stato, in ultima analisi, modificato e sarebbe rimasto a 150 Lit/kg di carburante; che, infine, esso ha ritenuto che gli argomenti della Commissione per approvare sino al primo semestre 1980 l'aiuto per il carburante siciliano sono tuttora validi; considerando che vari Stati membri, nonché parecchi altri interessati diversi dagli Stati membri hanno trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione; che determinati Stati membri e alcune organizzazioni professionali condividono il parere della Commissione; che altri Stati membri ritengono che la carenza di una politica comune della pesca possa indurre gli Stati membri a istituire aiuti atti a evitare un aggravarsi dell'attuale situazione; che varie organizzazioni professionali esprimono l'auspicio che la concessione di aiuti a favore della pesca venga armonizzata all'interno della Comunità; III considerando che la sovvenzione di 100 Lit/kg di carburante per il secondo semestre 1980 e la sovvenzione di 150 Lit/kg di carburante per gli anni 1981/1982 incidono direttamente sui costi di produzione dei beneficiari, conferendo loro un sicuro vantaggio sugli altri pescatori comunitari; considerando che la sua concessione sin dal 1973 toglie all'aiuto il suo carattere di eccezionalità; che la Commissione ha chiaramente dichiarato al governo italiano che la proroga dell'aiuto per il carburante oltre il 30 giugno 1980 non era, a suo giudizio, opportuna; considerando che gli aspetti specifici della crisi nel settore della pesca siciliana possono essere superati più efficacemente con provvedimenti strutturali, contemplati in particolare dalla legge che instaura misure di razionalizzazione della pesca in Sicilia, legge approvata dalla Commissione; considerando che il progressivo aumento delle importazioni italiane di prodotti del mare non sopprime l'incidenza dell'aiuto sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza; che, al contrario, il forte aumento delle esportazioni siciliane in altri Stati membri non può che rendere più incisivo l'impatto dell'aiuto sulla concorrenza; considerando che l'aiuto in questione rappresentava il 40 % del prezzo del carburante nel luglio 1980, il 52 % nel luglio 1981, il 40 % nel luglio 1982; considerando che gli scambi intracomunitari di prodotti della pesca destinati al consumo umano sono rilevanti e rappresentano circa il 30 % del volume totale degli sbarchi per il consumo umano effettuati nell'intera Comunità; che, da parte sua, il mercato italiano viene alimentato per circa il 60 % del volume dai propri sbarchi per un altro 30 % da importazioni provenienti dai paesi terzi e per il restante 10 % da importazioni provenienti da altri Stati membri; che l'Italia esporta il 20 % della propria produzione, di cui la metà è destinata agli altri Stati membri; considerando inoltre che l'insieme dei pescatori comunitari, da vari anni, sta parimenti subendo un fortissimo aumento del prezzo dei carburanti e che la concorrenza sul mercato comunitario dei prodotti della pesca è particolarmente serrata; IV considerando che da quanto precede risulta che l'aiuto istituito dal governo italiano è idoneo a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE; considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE sancisce l'incompatibilità di massima con il mercato comune degli aiuti che corrispondono ai criteri ivi enunciati; che le deroghe a questa incompatibilità previste dal paragrafo 3 di detto articolo, le uniche che possano essere prese in considerazione nella fattispecie, precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non solo in quello di specifici settori di un'economia nazionale; che dette deroghe vanno interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi programma d'aiuto a finalità regionale o settoriale, oppure di qualsiasi singolo caso di applicazione di regimi di aiuti generali; che esse possono essere concesse soltanto qualora la Commissione sia in grado di stabilire che l'aiuto è necessario per realizzare uno degli obiettivi previsti da queste disposizioni; considerando che accordare il beneficio di dette deroghe ad aiuti che non implichino una contropartita del genere equivarrebbe a tollerare un pregiudizio degli scambi tra Stati membri, nonché distorsioni di concorrenza prive di qualsiasi giustificazione sotto il profilo dell'interesse comunitario e, di conseguenza, a concedere vantaggi ingiustificati a determinati Stati membri; considerando che, nel caso specifico, non si è potuta ravvisare l'esistenza di una contropartita del genere e che il governo italiano non è stato in grado di fornire, né d'altronde la Commissione di individuare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire che gli aiuti in questione soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; considerando che, manifestamente, non si tratta di un aiuto destinato a favorire o ad agevolare lo sviluppo di determinate regioni; che, di conseguenza, l'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per quanto riguarda l'aspetto regionale non è applicabile; considerando che questi aiuti non costituiscono un importante progetto di comune interesse europeo né di misure atte a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana; che, pertanto l'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato non è applicabile; considerando che un aiuto all'acquisto di carburante, se inteso a diminuire il costo di determinati mezzi di produzione, costituisce un aiuto al funzionamento senza effetto duraturo sulla situazione economica dei beneficiari; che, in linea di massima, la Commissione si è sempre opposta ad aiuti del genere, dato che solitamente essi non soddisfano ai requisiti necessari per poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE, non essendo in grado di agevolare lo sviluppo di determinate regioni, come invece prevede detta disposizione; considerando che nella comunicazione al Consiglio, del 25 maggio 1978, relativa alla politica in materia di aiuti settoriali, la Commissione ha chiaramente dichiarato che gli aiuti temporanei destinati a ovviare alle conseguenze sociali di una situazione di crisi andavano collegati a obiettivi di ristrutturazione del settore interessato e subordinati a un'azione dei beneficiari volta ad agevolarne il loro adeguamento; che questi estremi non ricorrono per l'aiuto in questione; considerando che da quanto precede risulta che l'aiuto in questione non ottempera ai requisiti richiesti per poter beneficiare di una delle deroghe contemplate dall'articolo 92 paragrafo 3, del trattato CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto per il carburante a favore dei pescatori siciliani, concesso dal governo italiano per il secondo semestre 1980, nonché per il 1981 e per il 1982, è incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE. Un aiuto del genere, di conseguenza, non deve più essere erogato in avvenire. Articolo 2 La Repubblica italiana informa la Commissione, entro un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure prese per conformarvisi. Articolo 3 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1983. Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della (1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13. (3) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.