31983D0075

83/75/CEE: Decisione della Commissione del 15 febbraio 1983 recante accettazione degli impegni assunti nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni pannelli di fibre di legno originari del Brasile

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 19/02/1983 pag. 0030 - 0032


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1983

recante accettazione degli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni pannelli di fibre di legno originari del Brasile

(83/75/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che nel marzo 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Confederazione europea dell'industria di lavorazione del legno, a nome di fabbricanti della Comunità che rappresentano quasi l'intera produzione comunitaria degli articoli in questione, denuncia contenente elementi di prova riguardo all'esistenza di pratiche di dumping nei confronti delle importazioni di pannelli duri dal Brasile, nonché riguardo ad un pregiudizio materiale da esso derivante per l'industria comunitaria;

considerando che, essendo detti elementi di prova risultati sufficienti per giustificare l'avvio di un'indagine, la Commissione ha di conseguenza notificato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), l'apertura di una procedura relativa alle importazioni di pannelli di fibra originari del Brasile;

considerando che la Commissione ne ha dato notifica agli esportatori e agli importatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore e ai ricorrenti;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di difenderlo con una spiegazione verbale;

considerando che tutti gli esportatori notoriamente interessati e parecchi importatori si sono avvalsi di questa possibilità per presentare osservazioni per iscritto e/o a voce;

considerando che, ai fini di una determinazione preliminare del margine di dumping e del pregiudizio, la Commissione ha cercato di ottenere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie, oltre a procedere a controlli presso i produttori brasiliani Duratex SA e Eucatex SA, San Paolo; che la Commissione ha proceduto inoltre ad indagini in loco presso i seguenti importatori: Svedex BV, Varsseveld, Paesi Bassi e Groteloh GmbH, Buende, Repubblica federale di Germania;

considerando che la Commissione ha assunto quale periodo di indagine per verificare l'esistenza di dumping quello dal 1o maggio del 1981 al 30 aprile 1982;

considerando che, ai fini della determinazione preliminare dei margini di dumping, la Commissione ha raffrontato i prezzi all'esportazione nella Comunità con il valore normale delle vendite effettuate durante il periodo dell'indagine;

considerando che i valori normali per le due società esportatrici in questione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o da pagare per prodotti analoghi sul mercato brasiliano; che la Commissione ha limitato il suo esame a quei tipi di pannelli duri non lavorati che corrispondono a circa l'80 % di tutte le esportazioni di pannelli duri nella Comunità; che, per garantire un raffronto equo tra i valori normali ed i prezzi all'esportazione, la Commissione ha adeguato i valori normali di entrambe le società in funzione dei costi di finanziamento per credito a 90 giorni a favore dei clienti nazionali, di uno sconto per pagamento entro i termini concessi praticamente a tutti i clienti, dello 0,75 % di imposta PIS e dell'ICM compresa in tutti i prezzi di vendita interni; che la Commissione ha anche tenuto conto, ove necessario, delle spese generali direttamente legate alle vendite sul mercato interno, nonché delle differenze nel livello di scambi tra vendite interne ed esportazioni, nella misura in cui la validità di queste richieste può essere soddisfacentemente dimostrata; che i valori normali sono stati adeguati al livello franco fabbrica, tenendo conto dei costi di trasporto sostenuti dalle società sul mercato interno;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati basati su quelli pagati o da pagare per prodotti venduti all'esportazione nella Comunità; che, nello stabilire i prezzi all'esportazione franco fabbrica, la Commissione li ha adeguati ove necessario tenendo conto dei costi

di trasporto terrestre e marittimo, delle spese di magazzinaggio e di porto, di quelle d'imballaggio per l'esportazione, delle commissioni pagate agli agenti, dei costi per crediti concessi agli acquirenti esteri nonché dell'imposta PIS pari allo 0,75 % inclusa nel prezzo di fattura;

considerando che i prezzi all'esportazione ed i valori normali sono stati comparati sulla base delle singole transazioni franco fabbrica, tenendo conto del tipo esatto di pannelli duri esportati e facendo uso del tasso di cambio medio del mese in cui è stata effettuata la spedizione destinata all'esportazione;

considerando che la media ponderata del margine di dumping così stabilito era pari al 19,24 % per Duratex e al 32,55 % per Eucatex;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato all'industria comunitaria, secondo le prove in possesso della Commissione le importazioni dal Brasile nella Comunità del prodotto in oggetto sono incrementate, passando da 42 701 t nel 1978 a 54 044 t nel 1980; che l'aumento delle importazioni è stato di particolare rilievo nella Repubblica federale di Germania, dove le importazioni di pannelli di fibre di legno brasiliano sono aumentate passando da 8 123 t nel 1978 a 13 195 t nel 1980 e a 8 272 t nei primi cinque mesi del 1982, nonché in Francia ove esse sono aumentate da 383 t nel 1978 a 4 051 t nei primi cinque mesi del 1982; che la quota di mercato comunitario dei pannelli duri riservata a tali importazioni brasiliane è aumentata passando dal 3,7 % nel 1979 al 4,9 % nel 1980; che nello stesso periodo la quota del mercato tedesco loro riservata è aumentata dal 2,4 % al 3,9 %; che in Francia detta quota di mercato è passata da pressoché zero nel 1978 al 6 % nei primi cinque mesi del 1982;

considerando che i pannelli duri brasiliani, la cui qualità è ritenuta superiore a quella del corrispondente prodotto europeo, sono stati venduti in generale ai massimi livelli di prezzo consentiti dal mercato; che tuttavia, nel corso del periodo dell'indagine, il prezzo dei pannelli brasiliani era ancora considerevolmente inferiore ai costi di produzione sostenuti dai produttori comunitari di pannelli, comprensivi dei costi fissi e di un equo margine di profitto; che questa differenza di prezzo per quanto riguarda i pannelli duri greggi di uno spessore di 3,2 mm del tipo ordinario o per porte variava fra il 10 ed il 18 % circa;

considerando che le conseguenti ripercussioni sull'industria comunitaria, la cui produzione è caduta da 638 000 t nel 1979 a 561 000 t nel 1981, si sono concretate in una compressione dei prezzi che non hanno potuto svilupparsi parallelamente ai costi di produzione rendendone impossibile la copertura; che inoltre le vendite di pannelli duri effettuate dai produttori comunitari sui rispettivi mercati interni nel periodo 1978-1981 hanno subito un calo superiore al 17 % e che nello stesso periodo le scorte sono notevolmente aumentate;

considerando che quasi tutti i produttori comunitari hanno subito quindi perdite considerevoli sulla loro produzione di pannelli duri con una conseguente riduzione dei posti di lavoro;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione ha esaminato altri fattori che, singolarmente o combinati, possono aver influito negativamente sull'industria comunitaria, quali il volume ed i prezzi di altre importazioni oppure una riduzione della domanda; che nel periodo 1979-1981 le importazioni a basso prezzo dalla Scandinavia, dall'Europa orientale e dalla Spagna rappresentavano oltre i due terzi delle importazioni complessive di pannelli duri ed avevano una quota superiore al 30 % del mercato comunitario di pannelli duri; che nel 1981 la Commissione aveva aperto procedure antidumping contro tali importazioni; che la Commissione aveva ritenuto pertanto che tali importazioni avvenissero in dumping ed avessero causato pregiudizio all'industria comunitaria; che nel corso dello stesso periodo le importazioni dal Brasile rappresentavano il 10 % circa delle importazioni totali di pannelli duri nella Comunità; che inoltre la quota di mercato comunitario riservata alle importazioni di pannelli duri originari del Brasile era aumentata in un'epoca in cui si registrava un calo del consumo; che i prezzi di tali importazioni, tenuto conto della qualità superiore del prodotto, erano stati allineati verso il basso sullo schema dei prezzi praticati sul mercato europeo di pannelli duri; che quindi è giusto cumulare le ripercussioni negative di tutte le importazioni effettuate in dumping; che in queste condizioni la Commissione ha ritenuto che le importazioni di pannelli duri dal Brasile effettuate in dumping abbiano causato grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata;

considerando che, successivamente all'apertura della procedura contro le importazioni brasiliane, la Commissione ha approvato misure di protezione nei confronti delle importazioni in dumping dalla Scandinavia, dall'Europa orientale e dalla Spagna che hanno comportato una riduzione notevole della quantità di prodotto importato e un aumento sostanziale dei prezzi di tali importazioni; che in queste circostanze la Commissione è del parere che gli interessi della Comunità richiedano un'azione cautelativa nei confronti delle importazioni in dumping dal Brasile per evitare che una maggiore quantità di esportazioni brasiliane a basso prezzo pregiudichino le misure di protezione già vigenti e per stabilizzare durevolmente il mercato comunitario di pannelli duri;

considerando che agli esportatori brasiliani sono state comunicate le risultanze dell'inchiesta e sono state fatte le relative osservazioni; che pertanto essi hanno offerto impegni sui prezzi che essi intendono praticare in futuro; considerando che in conseguenza di questi impegni il prezzo dei pannelli duri brasiliani aumenterebbe ad un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio; che, dopo aver ottenuto il consenso unanime del comitato consultivo, la Commissione li ritiene accettabili e che quindi la procedura antidumping può essere chiusa senza imposizione di dazi antidumping,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

In relazione alla procedura antidumping riguardante le importazioni di pannelli di fibre di legno di peso superiore a 0,8 g/cm3 (pannelli duri), di cui alla voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 44.11-10, 20, originari del Brasile, sono accettati gli impegni offerti da Duratex SA e Eucatex SA, San Paolo, Brasile.

Articolo 2

È quindi chiusa la procedura antidumping riguardante le importazioni di pannelli di fibre di legno originari del Brasile.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

(3) GU n. C 113 del 5. 5. 1982, pag. 3.