31983D0019

83/19/CEE: Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1982 che adotta un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dei materiali di riferimento (Ufficio comunitario di riferimento - BCR) (1983-1987)

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 28/01/1983 pag. 0048 - 0050
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 1 pag. 0146
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0146


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1982

che adotta un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dei materiali di riferimento (Ufficio comunitario di riferimento - BCR) (1983-1987)

(83/19/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'articolo 2 del trattato stabilisce che la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita; che gli obiettivi dell'azione svolta dalla Comunità a tal fine sono fissati all'articolo 3 dello stesso trattato; che, più in particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e h), del trattato, l'azione della Comunità dev'essere tra l'altro volta all'abolizione fra gli Stati membri delle restrizioni quantitative all'entrata e all' uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente, nonché al ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

considerando che le azioni previste dalla presente decisione appaiono necessarie per il conseguimento di detti obiettivi;

considerando che la discordanza tra i risultati delle misure effettuate nei diversi paesi ostacolano gli scambi commerciali;

considerando che le attività di ricerca che costituiscono l'oggetto della presente decisione mirano a ridurre alcune di queste discordanze e migliorare la qualità delle misure nell'insieme della Comunità e contribuiranno pertanto a migliorare la competitività dei prodotti della Comunità, sia sul mercato interno che su quello esterno;

considerando che nella risoluzione del 14 gennaio 1974 concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia (3), il Consiglio ha sottolineato che si dovrà fare adeguato ricorso a tutta la gamma di vie e mezzi disponibili, ivi compresa l'azione indiretta;

considerando il parere espresso dal comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) in merito alla proposta della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

Per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 1o gennaio 1983 è adottato un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dei materiali di riferimento; il programma è quello definito nell'allegato.

Articolo 2

L'importo che si ritiene necessario per l'esecuzione del programma ammonta a 25 milioni di ECU, comprese le spese relative ad un organico di 16 persone.

Articolo 3

La Commissione provvede all'esecuzione del programma. Essa è assistita in questo compito dal comitato consultivo in materia di gestione del programma, istituito dalla risoluzione del Consiglio del 19 novembre 1973, il cui mandato è stato definito nella risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1977 (4).

Articolo 4

All'inizio del terzo anno la Commissione presenta una relazione interinale sui risultati del programma. Il programma è riesaminato, sulla base di questa relazione, prima della fine del terzo anno. Il riesame è effettuato da esperti che non fanno parte del comitato di cui all'articolo 3 e che non hanno personalmente ricevuto fondi provenienti dal programma di ricerca. Una relazione sul riesame è trasmessa al Consiglio ed al Parlamento europeo.

Il riesame può condurre alla presentazione da parte della Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 3, di una proposta di revisione del programma secondo le procedure appropriate.

Articolo 5

Le conoscenze acquisite in sede di esecuzione del programma sono diffuse conformemente al regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche della Comunità economica europea (1).

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MOELLER

(1) GU n. C 334 del 20. 12. 1982, pag. 29.

(2) GU n. C 346 del 31. 12. 1982, pag. 4.

(3) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.

(4) GU n. C 192 dell'11. 8. 1977, pag. 1.

(1) GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

Metrologia applicata e materiali di riferimento Ufficio comunitario di riferimento - BCR

Attraverso questo programma si intende migliorare la concordanza dei risultati delle misure e delle analisi nei settori che rivestono un'importanza economica a livello comunitario e che rientrano fra gli obiettivi del trattato. I lavori consentiranno inoltre di mettere a punto i mezzi materiali di taratura (campioni di trasferimento, materiali di riferimento) che permettono di mantenere tale concordanza. Grazie al programma si potrà infine giungere alla definizione di metodi che consentano di ottenere misure esatte.

Il programma è costituito da due parti dipendenti:

Metrologia applicata

Questo capitolo riguarda le misure di grandezze e di proprietà fisiche connesse a grandezze fondamentali.

Le attività relative comprendono:

- l'esecuzione in comune di campagne di misura (confronto);

- il miglioramento delle tecniche di misura e della loro precisione;

- il miglioramento degli strumenti necessari per le misure di precisione ed in particolare quello dei campioni di trasferimento.

Materiali di riferimento

Questa parte del programma comprende le analisi chimiche e le misurazioni fisiche e tecnologiche che possono condurre alla messa a punto di materiali di riferimento.

Le attività relative comprendono:

- l'esecuzione in comune di campagne di misura (confronto);

- la messa a punto in comune di materiali di riferimento e la loro certifica a livello comunitario;

- la conservazione e la divulgazione dei materiali di riferimento ottenuti durante l'esecuzione del programma.

I lavori sperimentali saranno effettuati mediante contratti.