31982Y0311(03)

Statuto della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituita presso la Commissione della Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. C 061 del 11/03/1982 pag. 0003 - 0008


Statuto della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituita presso la Commissione delle Comunità europee (adottato dalla Commissione amministrativa nella sessione del 29 e 30 ottobre 1981)

I Nove rappresentanti governativi componenti la commissione amministrativa prevista dall'articolo 80 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si trasferiscono all'interno della Comunità,

visto il paragrafo 3 dell'articolo 80 del suddetto regolamento,

allo scopo di consentire alla commissione amministrativa di esplicare le attribuzioni conferitele dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio ed, in particolare, dall'articolo 81 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

hanno stabilito all'unanimità lo statuto di detta commissione, nella forma seguente:

Articolo 1

La commissione amministrativa è un organismo specializzato della Commissione delle Comunità europee e ha la medesima sede di quest'ultima.

Articolo 2

1. In caso d'impedimento, ogni membro effettivo della commissione amministrativa viene sostituito dal supplente che è stato designato dal rispettivo governo a tale scopo.

2. I supplenti possono accompagnare i membri effetivi alle sessioni della commissione amministrativa.

3. Il membro effettivo può inoltre farsi accompagnare da uno o più consiglieri tecnici ove le materie da trattare o i provvedimenti da prendere a livello interno lo richiedano.

4. Di norma ogni delegazione può essere composta al massimo di quattro persone.

5. Il rappresentante della Commissione delle Comunità europee può essere accompagnato dal suo supplente.

Possono assistere alle sessioni anche un rappresentante del servizio giuridico e, se una questione da trattare lo rende opportuno, un rappresentante di un altro servizio della Commissione delle Comunità europee.

6. Nell'ambito degli accordi conclusi tra l'Organizzazione internazionale del lavoro e la Comunità economica europea, e secondo le modalità previste da tali accordi, i rappresentanti dell'ufficio internazionale del lavoro, designati a titolo di assistenza tecnica, partecipano alle sessioni della commissione amministrativa e possono essere incaricati di svolgere determinati lavori relativi alle attribuzioni della commissione amministrativa.

7. Il segretario generale della commissione amministrativa assiste a tutte le sessioni di quest'ultima e dei suoi gruppi di lavoro, accompagnato dai membri della segreteria da lui designati. In caso d'impedimento, viene sostituito dal o dai membri della segreteria che egli designa.

Articolo 3

1. La presidenza della commissione amministrativa è esercitata dal membro che appartiene allo Stato, il cui rappresentante nel Consiglio delle Comunità europee assume nello stesso periodo, la presidenza del Consiglio stesso, a norma dell'articolo 2 del trattato istitutivo di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità europee. Il presidente rappresenta la commissione amministrativa nel Comitato consultivo di cui all'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e in qualsiasi altra circostanza.

2. In caso d'impedimento del presidente in carica, la presidenza è esercitata dal suo supplente.

3. Quando un membro della commissione amministrativa esercita le sue funzioni di presidente, il suo supplente può votare in sua vece.

4. La commissione amministrativa si riunisce su convocazione inviata, dieci giorni prima della sessione, dal segretario generale, di concerto con il presidente, ai membri effettivi e alle persone indicate nei paragrafi 5 e 6 del precedente articolo 2.

5. Il presidente firma i documenti che promanano dalla commissione amministrativa.

6. Il presidente notifica le decisioni della commissione amministrativa direttamente applicabili in esecuzione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 alla Commissione delle Comunità europee e alle autorità competenti degli Stati membri indicate nell'articolo 1, lettera l) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e elencate nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 574/72.

7. Il presidente può impartire al segretario generale della commissione amministrativa qualsiasi istruzione per lo svolgimento delle riunioni e l'esecuzione dei lavori che rientrano nelle attribuzioni della commissione amministrativa.

Articolo 4

1. La commissione amministrativa può costituire gruppi di lavoro e di studio su problemi particolari. I nomi, qualifiche ed indirizzi degli esperti chiamati a far parte di questi gruppi sono comunicati al segretario generale da ciascun membro della commissione amministrativa per il proprio paese.

Possono prendere parte alle riunioni di detti gruppi, le persone menzionate nei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 2 di cui sopra.

2. I gruppi sono presieduti da un esperto designato dal presidente della commissione amministrativa di concerto con il rappresentante della Commissione delle Comunità europee o, in mancanza, da un esperto avente la stessa cittadinanza del presidente della commissione amministrativa.

3. Il presidente del gruppo di lavoro è convocato alla sessione della commissione amministrativa nel corso della quale viene esaminata la relazione del gruppo.

Articolo 5

1. La commissione amministrativa si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

2. Ogni anno, una delle sessioni è dedicata in particolare all'esame della situazione dei crediti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, presente il presidente in carica della commissione dei conti che riferirà seduta stante alla commissione amministrativa conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72.

3. La commissione amministrativa deve essere convocata in sessione straordinaria se almeno tre membri di essa ne fanno richiesta o il rappresentante della Commissione delle Comunità europee. La richiesta deve precisare l'oggetto della riunione.

4. La commissione amministrativa può, in via eccezionale, riunirsi fuori della sede abituale, in uno dei paesi membri delle Comunità europee o presso un organismo internazionale.

Articolo 6

1. Il segretario generale, di concerto con il presidente della commissione amministrativa e con il rappresentante della Commissione delle Comunità europee, redige l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione. Prima di proporvi l'iscrizione di un punto, il segretario generale può, ove occorra, invitare le delegazioni interessate a manifestare per iscritto il loro parere in merito.

L'ordine del giorno provvisorio viene inviato, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sessione, ai membri effettivi ed alle persone di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 2 di cui sopra.

I documenti relativi ad esso saranno fatti pervenire appena disponibili.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende, in linea di massima, le questioni per le quali la richiesta d'iscrizione, presentata da uno dei membri o dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, la documentazione relativa siano prevenute alla segreteria almeno 20 giorni prima dell'inizio della sessione.

3. L'ordine del giorno viene approvato dalla commissione amministrativa all'inizio di ogni sessione. Salvo caso urgente, i membri della commissione amministrativa possono riservare fino alla prossima sessione la propria posizione definitiva in merito alle questioni iscritte all'ordine del giorno provvisorio, per le quali non abbiano ricevuto documentazione nelle rispettive lingue cinque giorni prima dell'inizio della sessione.

È richiesta l'unanimità della commissione amministrativa per l'iscrizione all'ordine del giorno di ogni questione diversa da quelle che figurano nell'ordine del giorno provvisorio.

4. Salvo restando un diverso termine espressamente fissato dalla commissione amministrativa, la documentazione richiesta alle delegazioni va trasmessa alla segreteria entro e non oltre 2 mesi. Se tutta la documentazione non e pervenuta alla segreteria allo scadere del termine, la questione di cui trattasi viene obbligatoriamente discussa nella prima sessione della commissione amministrativa che segue lo scadere di tale termine.

Articolo 7

Fatto salvo quanto disposto dal seguente articolo 8, si può prendere validamente una decisione solo quando sono presenti almeno sei membri o i loro supplenti.

Articolo 8

1. Le decisioni vengono prese o all'unanimità dei membri che compongono la commissione amministrativa, o all'unanimita dei membri presenti o, ancora, mediante voto favorevole di almeno sette membri della commissione amministrativa.

2. Richiedono l'unanimita dei componenti la commissione amministrativa le decisioni: a) concernenti l'interpretazione dei regolamenti, adottate in applicazione dell'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71;

b) concernenti la revisione dello statuto.

3. Richiedono l'unanimità dei membri presenti, le decisioni relative: a) all'applicazione dell'articolo 81, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli articoli 94, 95 e 98 del regolamento (CEE) n. 574/72;

b) alle proposte di revisione dei regolamenti.

4. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano alla adozione delle decisioni di cui al precedente paragrafo 3 quando tali decisioni ottengono sette voti favorevoli.

Articolo 9

1. La votazione si svolge per appello nominale e per ordine alfabetico a cominciare dal paese che segue quello il cui rappresentante presiede la commissione.

2. Qualsiasi membro, che sia presente quando viene messa ai voti una proposta e si astenga dal votare, sara invitato dal presidente, dopo l'appello nominale, a comunicare i motivi della sua astensione qualora lo desideri.

3. Si reputa che la proposta messa ai voti non sia stata presa in considerazione ogniqualvolta la maggioranza dei membri presenti si sia astenuta.

Articolo 10

1. Le decisioni prese in applicazione dell'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 devono essere motivate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, salvo parere contrario della maggioranza dei membri della commissione amministrativa.

2. Se la commissione amministrativa ritiene che occorra pubblicare una decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il segretario generale prendera gli appositi provvedimenti.

3. Per le decisioni che non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, i membri della commissione amministrativa provvederanno che, sul piano interno, siano impartite instruzioni atte a garantire corretta applicazione delle decisioni stesse.

4. Un esemplare originale delle decisioni della commissione amministrativa, redatto nelle sette lingue della Comunità e firmato dal presidente, è conservato negli archivi della segreteria.

5. Le decisioni entrano in vigore alla data in esse prevista o, qualora questa non sia specificata, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, altrimenti, secondo il caso, alla data in cui vengono notificate.

Articolo 11

1. Per ogni sessione si redigerà un verbale da approvare di norma nella sessione successiva.

I membri che non abbiano ricevuto il verbale nella propria lingua possono riservare la propria approvazione definitiva fino al ricevimento del verbale redatto in detta lingua.

2. Le decisioni particolarmente urgenti potranno essere oggetto, nella sessione stessa in cui vengono prese, di una dichiarazione di adozione definitiva.

Articolo 12

1. Ogni anno la commissione amministrativa delibera sul proprio programma di lavoro e, previo parere del rappresentante della Commissione delle Comunità europee elabora un progetto di previsione delle spese che ne conseguono e lo trasmette alla Commissione delle Comunità europee.

2. Le decisioni della commissione amministrativa che comportano spese a carico della Commissione delle Comunità europee possono essere prese soltanto col consenso del rappresentante di questa istituzione.

Articolo 13

1. La commissione amministrativa redige periodicamente una relazione generale sulla propria attivita e sull'applicazione dei regolamenti relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

2. Il presidente della commissione amministrativa trasmette la relazione al presidente della Commissione delle Comunità europee ed alle competenti autorita degli Stati membri, nonché al direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 14

Ove le disposizioni del presente statuto richiedano un'interpretazione, questa sarà data dalla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 15

Il regime linguistico della commissione amministrativa è quello fissato dal regolamento n. 1 del Consiglio in data 15 aprile 1958, modificato dall'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 1972 e dell'allegato 1 all'atto relativo alle condizioni di adesione della repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati del 1979.

Articolo 16

Il presente statuto viene comunicato al membro della Commissione delle Comunità europee responsabile dell'occupazione, degli affari sociali e dell'istruzione e sarà completato da uno scambio di lettere tra questi e il presidente della commissione amministrativa.

Lo statuto e lo scambio di lettere entrano in vigore tre giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e sostituiscono gli analoghi documenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21 agosto 1973.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1981.

Il Presidente

della commissione amministrativa

Kathryn E. W. BLUNT