Decisione n. 836/82/CECA della Commissione, del 26 marzo 1982, che modifica la decisione n. 527/78/CECA relativa al divieto d' allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici provenienti da alcuni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 095 del 08/04/1982 pag. 0024 - 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0114
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0114
***** DECISIONE N. 836/82/CECA DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1982 che modifica la decisione n. 527/78/CECA relativa al divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici provenienti da alcuni paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istitituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo capoverso, considerando che certe misure adottate dalla Commissione in materia di prezzi sul mercato comune dell'acciaio sono state prorogate di un anno; che, inolte, la Commissione ha instaurato, con decisione n. 1831/81/CECA (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 533/82/CECA (2), un regime di quote destinate ad equilibrare l'offerta e la domanda per certi prodotti siderurgici; che i governi di taluni paesi terzi hanno assicurato di voler cooperare in materia; che la Commissione ha revocato la facoltà già accordata alle imprese comunitarie di allinearsi sulle offerte di certi prodotti siderurgici originari dei paesi terzi in questione con decisione n. 527/78/CECA (3) modificata da ultimo dalla decisione n. 1309/81/CECA (4); considerando che gli accordi conclusi con alcuni paesi sono stati riconfermati nel 1982; che la decisione n. 527/78/CECA deve pertanto essre prorogata sino al 31 dicembre 1982; previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La decisione n. 527/78/CECA è prorogata sino al 31 dicembre 1982. 2. L'allegato della decisione contemplata al paragrafo 1 è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1982. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente (1) GU n. L 180 dell'1. 7. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 65 del 9. 3. 1982, pag. 6. (3) GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16. (4) GU n. L 130 del 16. 5. 1981, pag. 19. ALLEGATO Il diviso d'allineamento risultante dalla presente decisione si applica alle condizioni offerte dalle imprese situate nei seguenti paesi: 1. AUSTRIA 2. FINLANDIA 3. NORVEGIA per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato dei prezzi base (1), fatta eccezione del ferro-manganese della sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune (2) 4. SVEZIA per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato dei prezzi base ( 1), fatta eccezione del ferro-manganese della sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune ( 2) 5. BRASILE per le ghise comprese nella nomenclatura della tariffa comune alle voce 73.01 6. GIAPPONE per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci dalla 73.06 alla 73.13 inclusa e alla voce 73.16; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci dalla 73.06 alla 73.13 inclusa, fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd), e ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33 7. BULGARIA 8. CECOSLOVACCHIA 9. UNGHERIA 10. POLONIA per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, 73.02, da 73.06 a 73.13 incluso e alla voce 73.16; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci da 73.06 a 73.13 incluso fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) e ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33 11. COREA DEL SUD per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci dalla 73.06 alla 73.13 inclusa e alla voce 73.16; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci dalla 73.06 alla 73.13 inclusa, fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) e ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33 12. SPAGNA per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, da 73.06 a 73.13 incluso, 73.15 e 73.16, fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd), ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33 (1) GU n. L 372 del 29. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 335 del 23. 11. 1981, pag. 281.