31982R3619

Regolamento (CEE) n. 3619/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all' applicazione della decisione n. 1/82 del Comitato misto CEE-Austria che modifica, per quanto riguarda la voce 84.59, l' elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1982 pag. 0017 - 0017


REGOLAMENTO (CEE) N. 3619/82 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1982 relativo all'applicazione della decisione n. 1/82 del Comitato misto CEE-Austria che modifica, per quanto riguarda la voce 84.59, l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che è parte integrante di detto accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione n. 1/82 che modifica, per quanto riguarda la voce 84.59, l'elenco A allegato a detto protocollo;

considerando che occorre applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, si applica nella Comunità la decisione n. 1/82 del Comitato misto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MOELLER

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.

DECISIONE N. 1/82 DEL COMITATO MISTO del 16 novembre 1982 che modifica, per quanto riguarda la voce 84.59, l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che la nota in calce che figura nell'elenco A del protocollo n. 3 e che accorda agli elementi di combustibile nucleare una deroga alla regola di origine applicabile al capitolo 84 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale (NCCD) è applicabile solo fino al 31 dicembre 1984; che gli elementi di combustibile nucleare della voce 84.59 ottenuti a partire da uranio non originario, arricchito nella Comunità, non soddisfano ancora i criteri di base definiti dalle regole di origine applicabili al capitolo 84 e probabilmente non li soddisferanno in un futuro prevedibile; che è necessario pertanto prorogare la deroga per un ulteriore periodo;

considerando che nell'industria dei combustibili nucleari i contratti vengono stipulati per lunghi periodi e molto prima della data in cui hanno inizio le forniture; che è opportuno garantire la certezza del diritto in questo campo; che è quindi già ora necessario prorogare la deroga in vigore,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo della nota in calce che si riferisce alla voce 84.59 e che figura attualmente nell'elenco A allegato al protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Queste disposizioni non si applicano agli elementi di combustibile della voce 84.59 fino al 31 dicembre 1988».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 1982.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 1982.

Per il Comitato misto

Il Presidente

Pierre DUCHATEAU