31982R3618

Regolamento (CEE) n. 3618/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 3/82 del Comitato misto CEE-Norvegia, che modifica i protocolli nn. 1 e 2 dell'accordo della Comunità economica europea con detto paese

Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1982 pag. 0013 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 17 pag. 0266
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 17 pag. 0266


REGOLAMENTO (CEE) N. 3618/82 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1982 relativo all'applicazione della decisione n. 3/82 del Comitato misto CEE-Norvegia, che modifica i protocolli nn. 1 e 2 dell'accordo della Comunità economica europea con detto paese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha firmato il 14 maggio 1973 un accordo con il Regno di Norvegia (1), entrato in vigore il 1o luglio 1973;

considerando che, conformemente all'articolo 12 bis dell'accordo succitato, il Comitato misto ha adottato la decisione n. 3/82 che modifica i protocolli nn. 1 e 2;

considerando che occorre applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, la decisione n. 3/82 del Comitato misto è applicabile nella Comunità.

Il testo di tale decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MOELLER

(1) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.

DECISIONE N. 3/82 DEL COMITATO MISTO del 30 novembre 1982 che modifica i protocolli nn. 1 e 2

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973, in particolare l'articolo 12 bis,

considerando che la nomenclatura dell'allegato C del protocollo n. 1 è stata modificata dalla decisione n. 5/81 del Comitato misto; che, in seguito ad un errore, la carta patinata per la stampa o la scrittura figura in tale allegato; che occorre pertanto correggere questo errore;

considerando che, in seguito all'applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali svolti nel quadro del GATT (Tokyo Round), la Norvegia ha modificato la nomenclatura delle voci 21.05 e 21.07 della tariffa doganale norvegese;

considerando che è pertanto opportuno adattare a dette modifiche la nomenclatura dei prodotti considerati nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. Nel protocollo n. 1, la nomenclatura dell'allegato C è così modificata:

"" ID="1">da 28.56> ID="2" ASSV="3" ACCV="3.1.2">immutato"> ID="1">a"> ID="1">48.03"> ID="1" ASSV="3">48.07> ID="2">immutato:"> ID="2">ex C. di pasta imbianchita, patinati o intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali, pesanti 160 g o più per m2:

- non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura"> ID="2">ex D. altri:

- non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura"> ID="1">da 73.02> ID="2" ASSV="3" ACCV="3.1.2">immutato"> ID="1">a"> ID="1">76.03">

2. Nel protocollo n. 2, la tabella II è così modificata:

NORVEGIA "" ID="1">da 15.10> ID="2" ASSV="3" ACCV="3.1.2">immutato> ID="3" ASSV="3">immutato> ID="4" ASSV="3">immutato"> ID="1">a"> ID="1">21.04"> ID="1" ASSV="8">21.05> ID="2">immutato"> ID="2">B. immutato"> ID="2">1. immutato:

a) immutato> ID="3">immutato> ID="4">immutato"> ID="2">b) immutato> ID="3">immutato> ID="4">immutato"> ID="2">c) altri:

1. Zuppe di pesci (contenenti almeno 25 % in peso di pesci)> ID="3">8 % + em> ID="4">em (1)"> ID="2">2. altri> ID="3">8 % + em> ID="4">em (1)"> ID="2">2. immutato:

a) immutato> ID="3">immutato> ID="4">immutato"> ID="2">b) immutato> ID="3">immutato> ID="4">immutato"> ID="1">21.06> ID="2">immutato> ID="3">immutato> ID="4">immutato"> ID="1" ASSV="17">21.07> ID="2">immutato:"> ID="2">A. immutato> ID="3">immutato> ID="4">immutato"> ID="2">B. immutato> ID="3">immutato> ID="4">immutato"> ID="2">C. Preparazioni non alcoliche (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande:

- Estratti concentrati di succhi di mele o di ribes neri (cassis)> ID="3">15 %> ID="4">10 % (1)"> ID="2">- altri> ID="3">15 %> ID="4">0"> ID="2">D. Mais preparato> ID="3">15 %> ID="4">0"> ID="2">E. Concentrati di proteine> ID="3">30 %> ID="4">0"> ID="2">F. altre:"> ID="2">1. Gelati e polveri per budini:

- Gelati contenenti materie grasse> ID="3">30 % con minimo di riscossione di N. Cr 1,70/Kg> ID="4">N. Cr 1,70/Kg"> ID="2">- altri> ID="3">30 %> ID="4">0 (1)"> ID="2">2. altri:"> ID="2">- Grassi alimentari zuccherati; emulsioni grasse e prodotti simili del genere di quelli utilizzati in panetteria o in pasticceria:

- con tenore di materie grasse inferiore a 10 %, in peso> ID="3">30 %> ID="4">0 (1)"> ID="2">- con tenore di materie grasse uguale o superiore a 10 %, in peso> ID="3">30 %> ID="4">25 % (1)"> ID="2">- Iogurt aromatizzato o con aggiunta di frutta> ID="3">30 % con minimo di riscossione di N. Cr 1,70/Kg> ID="4">N. Cr. 1,70/Kg"> ID="2">- Riso a cottura immediata e simili> ID="3">30 %> ID="4">0"> ID="2">- Paste di caffè, ravioli e paste alimentari, cotti> ID="3">30 %> ID="4">0"> ID="2">- Non nominati> ID="3">30 %> ID="4">0"> ID="1">da 22.02> ID="2" ASSV="3" ACCV="3.1.2">immutato> ID="3" ASSV="3">immutato> ID="4" ASSV="3">immutato"> ID="1">a"> ID="1">ex 39.06"">

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1982.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1982.

Per il Comitato misto

Il Presidente

Pierre DUCHATEAU

(1) La Norvegia si riserva la scelta del sistema da applicare per tenere conto delle differenze dei prezzi dei prodotti agricoli di base.