31982R3219

Regolamento (CEE) n. 3219/82 della Commissione, del 30 novembre 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2923/82 che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 per quanto riguarda i metodi di denaturazione del latte scremato in polvere

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 01/12/1982 pag. 0048 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0186
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0186


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3219/82 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1982

che rettifica il regolamento (CEE) n. 2923/82 che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 per quanto riguarda i metodi di denaturazione del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2923/82 (3) ha modificato il regolamento (CEE) n. 368/77 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2924/82 (5), per quanto concerne i metodi di denaturazione del latte scremato in polvere; che, a causa di un errore, il testo di questa modifica non è conforme in un punto al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari; che occorre pertanto procedere alla correzione del testo del regolamento (CEE) n. 2923/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al punto 3 C dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2923/82 il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« Al tenore minimo di cellulosa greggia di cui alle formule del paragrafo 2 non si applicano le tolleranze previste dalle disposizioni adottate conformemente alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 304 del 30. 10. 1982, pag. 64.

(4) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

(5) GU n. L 304 del 30. 10. 1982, pag. 71.