31982R3191

Regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 30/11/1982 pag. 0013 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0031
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0031


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3191/82 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1982

recante modalità di applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81, gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i corsi da essi rilevati all'importazione nella Comunità dei prodotti per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento comunitario;

considerando che, ai fini di una rapida ed efficace applicazione di queste disposizioni, è necessario che gli Stati membri fissino un prezzo franco frontiera dei prodotti importati e lo comunichino alla Commissione;

considerando che è necessario stabilire la frequenza e la natura delle comunicazioni degli Stati membri, nonché i mercati ed i porti d'importazione rappresentativi nei quali devono essere rilevati i prezzi all'importazione dei prodotti freschi e refrigerati;

considerando che, nel controllo dei prezzi dei prodotti della pesca importati, occorre tenere conto del margine di tolleranza al di sotto del prezzo di ritiro comunitario qual è previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3796/81;

considerando che, tenuto conto della vasta gamma di prodotti della pesca importati cui si applica il regime dei prezzi di riferimento, occorre definire l'espressione « giorni di mercato » utilizzata nell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme delle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81, il margine di tolleranza applicabile ai prezzi di ritiro a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento non può essere applicato per le specie dalle quali è derivato il prodotto oggetto di tali misure;

considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 1109/71 della Commissione (2) e che occorre pertanto abrogare detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione di alcune disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81, in appresso denominato « regolamento di base », relative all'importazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni giorno di mercato, il prezzo franco frontiera, per categoria o presentazione commerciale, delle importazioni dei prodotti di cui agli allegati I, II, III, IV B e V del regolamento di base.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base, il prezzo franco frontiere indica per quanto concerne:

- prodotti freschi o refrigerati o prodotti congelati sbarcati da pescherecci, il prezzo rilevato sul mercato o nel porto d'importazione rappresentativo elencato nell'allegato I, al primo punto di vendita dopo la sbarco, dopo che si siano detratte le spese di scarico e di trasporto dai punti di passaggio della frontiera comunitaria fino a tali mercati o porti e prima della riscossione dei dazi doganali e degli altri oneri;

- prodotti congelati non sbarcati da pescherecci, il valore in dogana fissato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio (3); tuttavia in casi eccezionali, quando il valore in dogana dichiarato includa il costo del trasporto all'interno del territorio doganale della Comunità, quest'ultimo costo sarà dedotto.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata senza indugio, mediante telescritto, nella forma precisata all'allegato II.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, primo comma, del regolameno di base, « giorni di mercato » sono i giorni durante i quali una categoria di prodotto importato, per la quale è stato fissato un prezzo di riferimento, è messa in vendita su un mercato o in un porto rappresentativo o ancora immessa in libera pratica nella Comunità.

2. Nel controllo dei prezzi dei prodotti della pesca importati rispetto ai prezzi di riferimento, e a prescindere da altre considerazioni pertinenti relative alla situazione di mercato, sarà tenuto conto dei margini di tolleranza al disotto del prezzo di ritiro comunitario applicati da un'organizzazione di produttori allo sbarco di pesce fresco o refrigerato in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

Articolo 4

Ove le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento di base si applichino alle importazioni di un determinato prodotto della pesca, le organizzazioni di produttori non applicano, per la specie dalla quale è derivato detto prodotto, il margine di tolleranza applicabile ai prezzi di ritiro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1109/71 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1982.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 117 del 29. 5. 1971, pag. 18.

(3) GU n. L 134 del 31. 5. 1981, pag. 1.

ALLEGATO I

Mercati e porti d'importazione rappresentativi

1.2 // BELGIO: // Ostenda // GERMANIA: // Bremerhaven Cuxhaven Amburgo // DANIMARCA: // Hirsthals Skagen // FRANCIA: // Bordeaux Boulogne-sur-mer Concarneau Hendaye Marché de Rungis Lorient Marsiglia Saint-Malo // IRLANDA: // Tutti i porti // ITALIA: // Genova Livorno Imperia Salerno Venezia // PAESI BASSI: // IJmuiden Scheveningen // REGNO UNITO: // Aberdeen Grimsby Hull Lerwick // GRECIA: // Kavala Il Pireo Salonicco

ALLEGATO II

Indicazioni richieste

Stato membro:

Stato di provenienza:

Data d'importazione:

Quantitativo importato:

Prezzo unitario (ECU per tonnellata):

Fase di commercializzazione:

Specie:

Fresco:

- pesci interi o eviscerati con testa (per categoria)

- filetti

Congelati:

- pesci interi:

- con o senza testa

- altri

- filetti:

- blocchi industriali, con lische (« Standard »)

- blocchi industriali, senza lische

- individuali, con pelle

- individuali, senza pelle

- blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg

- tritati in blocchi (minced blocks)