31982R3189

Regolamento (CEE) n. 3189/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2499/82 che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna vitivola 1982/1983

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 30/11/1982 pag. 0009 - 0010


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3189/82 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 2499/82 che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2792/82 (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2499/82 della Commissione (5) prevede che il tasso rappresentativo applicato per la conversione in moneta nazionale degli importi di cui al suddetto regolamento è quello valido il 16 dicembre 1982, che si applica anticipatamente a decorrere dal 1o settembre 1982;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3188/82 (7), prevede che in caso di modifica di un tasso rappresentativo nel corso della campagna vitivinicola, il nuovo tasso non si applica nell'ambito di talune operazioni, se queste ultime sono state decise prima dell'entrata in vigore del nuovo tasso; che tale disposizione non consente l'applicazione dei tassi rappresentativi fissati dal reglamento (CEE) n. 2792/82, per il franco belga/franco lussemburghese e il franco francese, nell'ambito della distillazione preventiva; che, tuttavia, i nuovi tassi rappresentativi si applicano nel quadro della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, se è decisa tale distillazione;

considerando che la distillazione preventiva è intimamente connessa con la distillazione obbligatoria; che in ambedue i casi il prezzo d'acquisto del vino è identico; che il quantitativo di vino da distillare a titolo della distillazione obbligatoria, è diminuito del quantitativo di vino distillato a titolo della distillazione preventiva; che è pertanto necessario, per non compromettere l'equilibrio che si vuole raggiungere sul mercato dei vini, applicare lo stesso tasso rappresentativo per le due distillazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2499/82, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione (1), il tasso rappresentativo applicabile per il franco belga/franco lussemburghese e il franco francese è:

- 1 ECU = 44,9704 FB/Fux;

- 1 ECU = 6,37174 FF.

(1) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

(4) GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 6.

(5) GU n. L 267 del 16. 9. 1982, pag. 16.

(6) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.

(7) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.