31982R3140

Regolamento (CEE) n. 3140/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 26/11/1982 pag. 0007 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0055
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0055
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0009


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3140/82 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1982

relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, e l'articolo 26, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre stabilire le modalità e le norme generali di applicazione della concessione degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nonché le modalità del finanziamento di tali aiuti da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento;

considerando che i maggiori aiuti previsti a titolo transitorio dal regolamento (CEE) n. 3796/81 sono concessi alle organizzazioni di produttori soltanto a condizione che la loro costituzione conduca ad un miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione; che è pertanto opportuno definire gli elementi che consentano di valutare tale miglioramento;

considerando che, nel caso di organizzazioni di produttori emananti da organizzazioni già riconosciute, occorre limitare l'importo degli aiuti alle sole spese inerenti alla loro costituzione;

considerando che, per garantire la concessione e il finanziamento di tali aiuti alle medesime condizioni, è opportuno precisare le modalità di calcolo del valore della produzione messa in vendita coperta dall'azione delle organizzazioni di produttori, nonché delle spese di gestione di tali organizzazioni; che detto calcolo deve essere effettuato su basi contabili probanti; che occorre tuttavia tener conto della difficoltà di disporre in taluni casi di tali basi, applicando a titolo sussidiario un metodo forfettario;

considerando che è opportuno limitare ad un importo globale massimo gli aiuti di cui un'associazione di organizzazioni di produttori può beneficiare, tenuto conto del fatto che ciascuna delle organizzazioni ad essa aderenti può beneficiare degli aiuti di costituzione e di funzionamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità e le norme generali di applicazione relative alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 2

1. Un'organizzazione di produttori può beneficiare degli aiuti previsti all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3796/81 soltanto ove si dimostri, con soddisfazione dello Stato membro interessato, che la costituzione di tale organizzazione di produttori:

- favorisce, tenuto conto in particolare dei piani di cattura predisposti da detta organizzazione, una maggiore razionalizzazione delle attività di pesca;

- garantisce una migliore concentrazione dell'offerta dei prodotti sbarcati dai suoi aderenti.

2. Tuttavia qualora un'organizzazione di produttori sia riconosciuta in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro in cui non sia già stata riconosciuta alcun'altra organizzazione la cui attività verta sugli stessi prodotti o su prodotti analoghi, la costituzione di tale organizzazione è considerata, in linea di principio, come atta a condurre ad un miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione rispetto alla situazione esistente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 3

Nel caso di un'organizzazione di produttori emanante da organizzazioni preesistenti, gli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono accordati soltanto entro il limite delle spese effettive relative all'elaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzazione costituita.

Articolo 4

Per il calcolo degli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, è presa in considerazione la produzione messa in vendita:

- dei produttori che siano membri dell'organizzazione di produttori alla data del suo riconoscimento e che siano stati membri della stessa durante tutto l'anno per il quale l'aiuto è richiesto;

- dei produttori che abbiano aderito all'organizzazione di produttori dopo la data del suo riconoscimento e che siano stati membri della stessa durante gli ultimi nove mesi dell'anno per il quale l'aiuto è richiesto.

Articolo 5

Il valore della produzione messa in vendita per il consumo umano da un'organizzazione di produttori è calcolato, per ogni prodotto coperto dall'azione dell'organizzazione stessa, moltiplicando:

- la produzione media di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3796/81, determinata secondo l'articolo 6 del presente regolamento ed espressa per 100 kg netti,

per

- il prezzo medio di ciascun prodotto, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3796/81, determinato secondo l'articolo 7 del presente regolamento e calcolato per 100 kg netti.

Articolo 6

Per il calcolo della produzione media di cui all'articolo 5, primo trattino, la produzione messa in vendita dai produttori aderenti è stabilita per ciascuno dei tre anni civili che precedono la loro adesione:

- sulla base di documenti commerciali e contabili disponibili, aventi valore probante,

ovvero,

- in mancanza di tali documenti giustificativi, sulla base di una valutazione forfettaria, stabilita dai servizi competenti dello Stato membro, tenuto conto in particolare del potenziale di produzione dell'aderente per quanto riguarda il materiale e la manodopera rispetto alla risorse disponibili, il risultato così ottenuto viene quindi diminuito del 10 % e rappresenta il valore dell'autoconsumo e delle transazioni non commerciali dell'aderente.

Articolo 7

Per il calcolo del prezzo medio di cui all'articolo 5, secondo trattino, il prezzo medio ottenuto dai produttori aderenti per ciascuno dei tre anni civili che precedono la loro adesione è determinato:

- sulla base di documenti commerciali e contabili disponibili, aventi valore probante,

ovvero,

- in mancanza di tali documenti giustificativi, calcolando il corso medio praticato per ciascun prodotto sul mercato all'ingrosso o nel porto più rappresentativo per la zona d'attività dell'organizzazione di produttori in causa; tale corso medio è uguale alla media dei corsi rappresentativi rilevati durante l'anno di riferimento dalle autorità competenti dello Stato membro sul predetto mercato o nel predetto porto.

Articolo 8

1. L'importo delle spese di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, preso in considerazione per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori, deve essere stabilito sulla base di documenti commerciali e contabili aventi valore probante ed essere approvato dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. Le spese di gestione di cui al pragrafo 1 sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 9

L'aiuto di cui può beneficiare un'associazione di organizzazioni di produttori non può superare un importo di 120 000 ECU.

Articolo 10

1. Le domande di finanziamento devono riferirsi alle spese effettuate durante un anno civile dagli Stati membri ed essere presentate alla Commissione una volta all'anno, anteriormente al 1o maggio dell'anno successivo.

2. La Commissione prende una decisione in merito a tali domande, in una o più volte, previa consultazione del comitato del Fondo.

3. Le disposizioni relative alle indicazioni che devono figurare nelle domande di finanziamento degli Stati membri, alla forma della loro presentazione e ai documenti giustificativi che lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80

Articolo 11

È abrogato il regolamento (CEE) n. 106/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (1).

Tuttavia le disposizioni di detto regolamento restano, sino all'espirazione dei loro effetti, applicabili alle organizzazioni di produttori costituite anteriormente al 1o gennaio 1982, qualqunque sia la data del loro riconoscimento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 42.