31982R3137

Regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione, del 19 novembre 1982, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 29/11/1982 pag. 0001 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0015
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 3137/82 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 1982 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca (2),

considerando che, per migliorare la trasparenza del mercato, è opportuno che il ricorso al margine di tolleranza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3796/81 riceva un'adeguata pubblicità;

considerando che, dato il carattere locale e congiunturale di codesto margine, è necessario disciplinarne le modalità e la durata di applicazione;

considerando che, per istituire condizioni normali di concorrenza tra più organizzazioni di produttori stabilite in una zona determinata, che si avvalgono del margine di tolleranza a differenti livelli, è d'uopo prevedere la facoltà di allinearsi sui prezzi fissati da una di tali organizzazioni;

considerando che è opportuno fissare il quantitativo giornaliero minimo a partire dal quale è concessa la compensazione finanziaria;

considerando che occorre definire il metodo di calcolo della compensazione finanziaria;

considerando che, per poter ottenere la compensazione finanziaria, ogni organizzazione di produttori deve tenere un registro dei quantitativi ritirati;

considerando che ogni Stato membro deve istituire un regime di controllo, per verificare la corrispondenza tra i dati contenuti nel registro ed i quantitativi effettivamente messi in vendita o ritirati;

considerando che è opportuno prendere in considerazione i quantitativi messi in vendita, ritirati o riportati da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri in un altro Stato membro ; che, in questa prospettiva, le autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo la vendita, il ritiro o il riporto rilasceranno i documenti attestanti l'avvenuta esecuzione di tali operazioni e provvederanno alla loro diffusione;

considerando che è d'uopo precisare le modalità di calcolo dell'anticipo sulla compensazione finanziaria, nonché fissare l'importo della relativa cauzione ; che si devono pure definire le modalità di costituzione, di svincolo e d'incameramento della cauzione stessa;

considerando che è necessario fissare il tasso di conversione applicabile alla compensazione finanziaria e ai relativi anticipi;

considerando che in caso di infrazione di portata limitata al regime della compensazione finanziaria - tenuto conto del carattere innovatore del regime predetto - è opportuno che il vantaggio finanziario contenuto che risulterebbe da tale infrazione non sia sanzionato con la soppressione completa del diritto alla compensazione finanziaria ma soltanto con una riduzione forfettaria di quest'ultima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, (1) GU n. L 379 del 31.12.1981, pag. 1. (2) GU n. L 235 del 10.8.1982, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81, in appresso denominato regolamento di base.

Articolo 2

1. Le organizzazioni di produttori che si avvalgono del margine di tolleranza previsto all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base notificano alle autorità competenti dello Stato membro che le ha riconosciute, almeno due giorni lavorativi prima di quello dell'applicazione, il prezzo di ritiro applicabile nella rispettiva zona d'attività o parte di essa per ogni categoria di prodotto.

Il suddetto prezzo si applica per un periodo minimo di cinque giorni lavorativi e un periodo massimo di venticinque giorni lavorativi.

Ferma restando la durata minima di cui sopra, qualora un'organizzazione di produttori intenda modificare il periodo d'applicazione del margine di tolleranza o il prezzo di ritiro, essa informa della propria decisione le autorità competenti almeno due giorni lavorativi prima dell'applicazione della medesima.

Il periodo d'applicazione o il prezzo di ritiro non possono essere modificati per un periodo inferiore a cinque giorni lavorativi.

2. Le autorità competenti dello Stato membro interessato procedono alla pubblicazione immediata, secondo gli usi e costumi della regione, dei prezzi, dei periodi e delle relative zone notificati in conformità del paragrafo 1.

Articolo 3

Le disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1) sono d'applicazione. Tuttavia ai sensi del presente regolamento sono ugualmente considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica ed i giorni festivi sono equiparati a dei giorni lavorativi allorché delle vendite sono effetuate in tali giorni conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio.

Articolo 4

Qualora, per effetto dell'applicazione del margine di tolleranza, siano fissati prezzi diversi per il ritiro di una categoria di prodotti da parte delle organizzazioni di produttori stabilite in una determinata zona, ognuna di queste può adottare, a decorrere dalla data della sua applicazione e per il periodo corrispondente, il prezzo fissato da un'altra organizzazione di produttori a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

In tal caso, la prima organizzazione di produttori notifica nel più breve termine la propria decisione di adeguamento alle autorità competenti dello Stato membro interessato, che la rendono di pubblica ragione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 5

Il quantitativo minimo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base è fissato a 15 kg per categoria di prodotto, per giorno di mercato e per organizzazione di produttori.

Articolo 6

Ai fini della concessione della compensazione finanziaria, l'organizzazione di produttori tiene un registro nel quale devono figurare, tra l'altro: - i quantitativi di ciascun prodotto messi in vendita mensilmente durante la campagna di pesca;

- i quantitativi ritirati mensilmente dal mercato, ripartendo per categoria di prodotto quelli destinati a beneficiare della compensazione finanziaria e per prodotto quelli destinati a beneficiare del premio di riporto di cui all'articolo 14 del regolamento di base.

Il registro è tenuto conformemente al modello riprodotto nell'allegato I.

Articolo 7

La compensazione finanziaria concessa all'organizzazione di produttori è calcolata secondo il metodo definito nell'allegato II.

Articolo 8

Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo, inteso a verificare la corrispondenza tra i dati che (1) GU n. L 124 dell'8.6.1971, pag. 1. figurano nel registro di cui all'articolo 6 ed i quantitativi effettivamente messi in vendita e ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, immediatamente dopo la loro adozione, e comunque entro il 1o gennaio 1983, le misure adottate in applicazione del comma precedente.

Articolo 9

Qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'organizzazione è stata riconosciuta, l'autorità competente del primo Stato membro rilascia all'organizzazione in parola o al suo socio un documento comprovante: - i quantitativi messi in vendita dall'interessato nel suo territorio, suddivisi per prodotto;

- i quantitativi ritirati dal mercato e destinati a beneficiare della compensazione finanziaria, suddivisi per categoria di prodotto, nonché quelli destinati a beneficiare del premio di riporto di cui all'articolo 14 del regolamento di base, suddivisi per prodotto.

Deve ugualmente essere indicato in tale documento il prezzo di ritiro applicato, se del caso, in virtù delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base.

L'autorità che rilascia il predetto documento ne trasmette copia all'organismo competente, nell'altro Stato membro, per la concessione della compensazione finanziaria. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione e l'indirizzo del predetto organismo.

Articolo 10

Lo Stato membro versa ogni mese all'organizzazione di produttori interessata, su richiesta di quest'ultima, un anticipo sulla compensazione finanziaria, a condizione che il richiedente abbia costituito una cauzione pari al 105 % dell'importo dell'anticipo.

Gli anticipi sono calcolati secondo il metodo definito nell'allegato III.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 10 è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro al quale è chiesto l'anticipo. La cauzione è svincolata al termine della campagna di pesca di cui trattasi, proporzionalmente ai quantitativi dei prodotti per i quali è stato riconosciuto il diritto alla compensazione finanziaria.

La cauzione è incamerata: a) immediatamente, per i quantitativi per i quali l'anticipo è stato versato indebitamente;

b) al termine della campagna: - nella totalità, salvo caso di forza maggiore, qualora i documenti giustificativi previsti ai fini della determinazione del diritto alla compensazione finanziaria non siano stati prodotti entro quattro mesi dalla conclusione della campagna in questione.

Nondimeno, se tali documenti giustificativi sono prodotti entro due mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, la cauzione viene svincolata previa detrazione di un importo pari al 10 % della cauzione costituita, per ogni mese o parte di mese di ritardo nella presentazione di detti documenti;

- proporzionalmente ai quantitativi per i quali il diritto alla compensazione finanziaria non è stato riconosciuto.

Articolo 12

Il tasso di conversione da applicare all'anticipo è il tasso rappresentativo in vigore l'ultimo giorno del mese per il quale è chiesto l'anticipo. Qualora la campagna di pesca sia prorogata oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, il tasso rappresentativo da applicare in anticipo per il mese od i mesi su cui si estende la proroga è quello in vigore il 31 dicembre.

Il tasso di conversione da applicare alla compensazione finanziaria è il tasso rappresentativo in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se la campagna di pesca viene prorogata oltre tale data.

Articolo 13

1. Ove un'infrazione al regime della compensazione finanziaria, di portata limitata, sia stata commessa da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri, e che sia dimostrato da questa organizzazione, alla soddisfazione dello Stato membro interessato, che tale infrazione è stata commessa senza intenzione di frode o negligenza grave, lo Stato membro trattiene un importo pari al 10 % del prezzo di ritiro comunitario applicabile alle quantità in questione che sono state ritirate e non destinate al premio di riporto.

2. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione i casi in cui hanno applicato le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 3559/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973, relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi di acquisto per determinati prodotti della pesca (1), è abrogato.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1982.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione (1) GU n. L 361 del 29.12.1973, pag. 53.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II METODO DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA

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ALLEGATO III METODO DI CALCOLO DELL'ANTICIPO SULLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA (*)

>PIC FILE= "T0022094"> (*) Calcolo eseguito, se del caso, in base a dati provvisori (da rendere definitivi nei due mesi che seguono il mese di cui trattasi).