Regolamento (CEE) n. 3088/82 della Commissione, del 22 novembre 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo di riferimento delle clementine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 23/11/1982 pag. 0013 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3088/82 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1982 che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo di riferimento delle clementine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità; considerando che, data l'importanza dela produzione comunitaria delle clementine, è necessario fissare per tale prodotto un prezzo di riferimento; considerando che la commercializzazione delle clementine raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al 15 maggio dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato nel mese di ottobre così come dal 1o marzo al 15 maggio dell'anno successivo rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che occorre quindi fissare i prezzi di riferimento soltanto a partire dal 1o novembre e fino alla fine di febbraio dell'anno successivo; considerando che la fissazione di prezzi di riferimento di un importo unico per tutta la campagna sembra la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa; considerando che, in base all'articolo 23, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di riferimento delle clementine è fissato ad un livello uguale a quello della campagna precedente ritoccato, eventualmente, di una percentuale pari, al massimo, alla differenza tra le percentuali di variazioni che rappresentano, rispetto alla precedente campagna, rispettivamente la variazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto nonché delle compensazioni finanziarie istituite dal regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1204/82 (4); considerando che, per la campagna 1982/1983, la compensazione finanziaria è stata fissata allo stesso livello che nella campagna precedente; che si rende dunque necessario aumentare i prezzi di riferimento della stessa percentuale d'aumento presa in considerazione per i prezzi di base e d'acquisto; considerando che, in base all'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è fissata nella tariffa doganale comune; che occorre quindi, per conseguenza, modificare la tariffa doganale comune stabilita con regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (6), separando le clementine dagli altri agrumi a frutti piccoli; considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1982/1983, il prezzo di riferimento delle clementine fresche della sottovoce 08.02 B della tariffa doganale comune, espresso in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio: dal 1o novembre al 28 febbraio: 35,33. Articolo 2 La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata conformemente all'allegato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 2 è applicabile a decorrere dal 1o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7. (3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1. (4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 38. (5) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO La sottovoce 08.02 B della tariffa doganale comune è sostituita dal seguente testo: 1.2.3,4 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi 1.2.3.4 // // // autonomi % o prelievi (P) // convenzionali % // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // 08.02 // Agrumi, freschi o secchi: // // // // . . . . . . . . . . . . // // // // . . . . . . . . . . . . // // // // B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi // // // // I. Clementine // 20 (b) // - // // II. altri // 20 (b) // - // // // //