31982R3020

Regolamento (CEE) n. 3020/82 della Commissione, del 12 novembre 1982, che autorizza l' acidificazione supplementare di taluni prodotti della vendemmia 1982 nelle zone con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e Gigondas

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 13/11/1982 pag. 0009 - 0009


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3020/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1982

che autorizza l'acidificazione supplementare di taluni prodotti della vendemmia 1982 nelle zone con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e Gigondas

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 (2), in particolare l'articolo 34, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 stabilisce che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali l'acidificazione supplementare può essere autorizzata entro il limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 millequivalenti, per dei prodotti raccolti nella zona C II;

considerando che nelle zone con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e Gigondas, si sono constatate condizioni climatiche eccezionali, che hanno avuto per effetto un'acidità totale inferiore al normale;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2145/82 (4), dispone che le condizioni ed i limiti in cui si può procedere all'acidificazione di taluni prodotti, nonché la procedura secondo cui possono essere concesse autorizzazioni, sono quelli previsti dall'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'acidificazione supplementare di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 è autorizzata, entro il limite, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, nelle zone con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e Gigondas per le uve fresche, provenienti dalla vendemnia 1982 e raccolte in queste stesse zone, nonché per i mosti di uve e i mosti di uve parzialmente fermentati e il vino nuovo ancora in fermentazione prodotti a partire da tali uve.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.

(4) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 6.