Regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 10/11/1982 pag. 0026 - 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0117
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0117
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2990/82 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1982 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che le misure per la vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale prese in passato si sono rivelate un efficace mezzo di smaltimento delle eccedenze di burro della Comunità; che esse hanno permesso a tali categorie di persone di consumare quantitativi supplementari di burro; considerando che la situazione del mercato comunitario del burro giustifica il ripristino di tali misure; che è tuttavia opportuno limitare il finanziamento comunitario di queste ultime, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli Stati membri sono autorizzati a concedere un aiuto per l'acquisto di burro a prezzo ridotto da parte dei beneficiari di assistenza sociale. Articolo 2 Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che tale aiuto favorisca esclusivamente i beneficiari di assistenza sociale e venga concesso soltanto per quantitativi non superiori al consumo personale. Articolo 3 In deroga al regime previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (4), il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, finanzia gli aiuti concessi per l'acquisto di burro a prezzo ridotto da parte dei beneficiari di assistenza sociale soltanto entro un tetto di 80 ECU per 100 chilogrammi di burro. Articolo 4 Il regolamento (CEE) n. 1762/78 (5) è abrogato. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1982. Per il Consiglio Il Presidente K. ENGGAARD (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87. (5) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 7.