Regolamento (CEE) n. 2919/82 della Commissione, del 29 ottobre 1982, relativo all' importo correttivo applicabile in Grecia nel settore dell' olio d' oliva
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 30/10/1982 pag. 0057 - 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0085
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0085
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2919/82 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1982 relativo all'importo correttivo applicabile in Grecia nel settore dell'olio d'oliva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Grecia, visto il regolamento (CEE) n. 5/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva (1), in particolare l'articolo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 1414/82 del Consiglio (2) ha fissato per la campagna 1982/1983 uno stesso prezzo d'intervento dell'olio d'oliva per la Grecia e per gli altri Stati membri; che, di conseguenza, gli importi compensativi « adesione » non sono più applicabili a decorrere dal 1o novembre 1982; considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (4), è concesso un aiuto al consumo per l'olio prodotto e immesso sul mercato della Comunità; che, in applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione, tale aiuto comunitario viene gradualmente introdotto in Grecia nel corso del periodo transitorio; che durante tale periodo sussiste quindi una differenza tra i livelli dell'aiuto concesso in Grecia e negli altri Stati membri; che, sintantoché erano applicabili negli scambi importi compensativi « adesione », tali importi erano corretti della differenza degli aiuti; che, a seguito della soppressione degli importi compensativi « adesione » ed in mancanza di misure appropriate, il mercato dell'olio d'oliva in piccoli imballaggi è minacciato di subire gravi perturbazioni; che tale situazione rischia di perpetuarsi sino al momento dell'allineamento degli aiuti al consumo; che è pertanto necessario colmare le differenze tra gli aiuti, applicando un importo equivalente, all'atto degli scambi di olio d'oliva in piccoli imballaggi tra la Grecia e gli altri Stati membri e tra la Grecia ed i paesi terzi; considerando che il regolamento (CEE) n. 52/81 della Commissione (5) prevede le modalità di applicazione del regime degli importi compensativi « adesione »; che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, è opportuno prevedere che tali modalità siano applicate per quanto di ragione alle misure appropriate di cui sopra; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai sensi del presente regolamento si intende, per importo correttivo, l'importo applicabile all'olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I a) e 15.07 A II della tariffa doganale comune, condizionato in imballaggi immediati aventi un contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri e tra la Grecia ed i paesi terzi. Articolo 2 L'importo correttivo applicato negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri è uguale alla differenza tra l'aiuto al consumo applicabile in Grecia e negli altri Stati membri. Articolo 3 1. Negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri, l'importo correttivo è riscosso all'importazione o concesso all'esportazione dalla Grecia. 2. Negli scambi della Grecia con i paesi terzi per l'olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I a) e 15.07 A II della tariffa doganale comune, condizionato in imballaggi immediati aventi un contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, il prelievo all'importazione e la restituzione all'esportazione sono aumentati dell'importo correttivo di cui all'articolo 1. 3. L'importo correttivo applicabile è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione. Articolo 4 1. Le modalità di applicazione dell'importo correttivo sono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 52/81. Tuttavia, la dicitura che reca il documento di transito comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento è una delle seguenti: - « Korrektionsbeloeb (forordning (EOEF) nr. 2919/82) (dato for antagelse af udfoerselsangivelse) »; - « Korrektivbetrag (Verordnung (EWG) nr. 2919/82) (Datum der Annahme der Ausfuhranmeldung) »; - « Diorthotikó posó (kanonismós (EOK) arith. 2919/82) (imerominía apodochís tis dilóseos exagogís) »; - « Corrective amount (Regulation (EEC) No 2919/82) (date of acceptance of the export declaration) »; - « Montant correcteur (règlement (CEE) no 2919/82) (date d'acceptation de la déclaration d'exportation) »; - « Importo correttivo (regolamento (CEE) n. 2919/82) (data di accettazione della dichiarazione di esportazione) »; - « Correctiebedrag (Verordening (EEG) nr. 2919/82) (Datum van aanvaarding van de uitvoeraangifte) ». 2. L'importo correttivo è fissato dalla Commissione. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1982. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 8. (2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 9. (3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (4) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6. (5) GU n. L 4 dell'1. 1. 1981, pag. 30.