Regolamento (CEE) n. 2917/82 della Commissione, del 29 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco belga/lussemburghese e il franco francese
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 30/10/1982 pag. 0054 - 0055
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2917/82 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco belga/lussemburghese e il franco francese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2792/82 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1780/82 (4), ha previsto che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/ 68 del Consiglio (5) si applicano unicamente quando si tratti di modifiche dei tassi rappresentativi intervenute sino al 28 giugno 1982; considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2792/82, gli allegati I e IV del regolamento (CEE) n. 878/77 sono stati modificati per tener conto della fissazione dei nuovi tassi rappresentativi per il franco belga/lussemburghese e il franco francese dall'inizio della prossima campagna; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1054/78; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1054/78, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente paragrafo: « 2. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3183/80 (1): - prima del 30 novembre 1981, per quanto riguarda il tasso rappresentativo della lira italiana, di cui all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 878/77, nella sua versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 3398/81 (2); - prima del 3 aprile 1982, per quanto riguarda il tasso rappresentativo della corona danese, di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 878/77, nella sua versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 794/82 (3); - prima del 30 aprile 1982, per quanto riguarda i tassi rappresentativi per il franco belga/lussemburghese, la corona danese, il franco francese, la dracma greca e la lira italiana, di cui rispettivamente agli allegati I, II, IV, V e VII del regolamento (CEE) n. 878/77, nella versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 1051/82 (4); - prima del 12 maggio 1982, per quanto riguarda il tasso rappresentativo per la dracma greca, di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 878/77, della sua versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 1154/82 (5); - prima del 30 aprile 1982, per quanto riguarda i tassi rappresentativi per il marco tedesco ed il fiorino olandese, di cui rispettivamente agli allegati III e VIII del regolamento (CEE) n. 878/77, nella versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 1207/82 (6); - prima del 28 giugno 1982, per quanto riguarda i tassi rappresentativi per la corona danese, la dracma greca e la sterlina irlandese, di cui rispettivamente agli allegati II, V e VI del regolamento (CEE) n. 878/77, nella versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 1668/82 (7); - prima del 19 ottobre 1981, per quanto riguarda i tassi rappresentativi per il franco belga/lussemburghese e il franco francese, di cui rispettivamente agli allegati I e IV del regolamento (CEE) n. 878/77, nella versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 2792/82 (8). (1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 344 del 30. 11. 1981, pag. 1. (3) GU n. L 91 del 5. 4. 1982, pag. 7. (4) GU n. L 123 del 6. 5. 1982, pag. 1. (5) GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 8. (6) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51. (7) GU n. L 184 del 29. 6. 1982, pag. 19. (8) GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 6». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27. (2) GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 6. (3) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40. (4) GU n. L 197 del 6. 7. 1982, pag. 16. (5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.