31982R2870

Regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio, del 21 ottobre 1982, relativo alle restrizioni all' esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d' America

Gazzetta ufficiale n. L 307 del 01/11/1982 pag. 0003 - 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 16 pag. 0028
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0028


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2870/82 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 1982

relativo alle restrizioni all ' esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d ' America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che la Comunità ha concluso con gli Stati Uniti d ' America un accordo ( 1 ) ( detto qui di seguito « l ' accordo » ) a norma del quale viene posto fine a talune procedure antidumping , antisovvenzioni ed altre e vengono limitate ad un certo livello , per un determinato periodo , le esportazioni di taluni prodotti siderurgici originari della Comunità verso gli Stati Uniti ; che in applicazione di detto accordo è inoltre necessario instaurare nella Comunità restrizioni allo smercio dei prodotti siderurgici in questione sul mercato degli Stati Uniti ;

considerando che , conformemente all ' accordo , le restrizioni all ' esportazione riguardano prodotti siderurgici originari della Comunità ; che l ' origine di questi prodotti è determinata conformemente alla legislazione comunitaria applicabile , vale a dire il regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1318/71 ( 3 ) ;

considerando che esigenze pratiche di gestione inducono a ripartire tra gli Stati membri i quantitativi ai quali la Comunità ha convenuto di limitare le esportazioni ; che a tal fine è necessario definire un criterio di ripartizione ; che spetta poi agli Stati membri ripartire fra le imprese i quantitativi loro assegnati applicando criteri obiettivi ;

considerando che un impiego delle limitazioni comunitarie basato su una ripartizione tra gli Stati membri eseguita con queste modalità pare tale da rispettare il carattere comunitario delle limitazioni stesse , tenuto conto anche della costituzione di una riserva comunitaria ;

considerando che una riserva comunitaria consente di correggere taluni effetti dovuti alle modalità di ripartizione adottate e di garantire un ' utilizzazione ottimale delle possibilità di esportazione ;

considerando che le possibilità totali d ' esportazione offerte dall ' accordo devono essere ripartite tra gli Stati membri in base alle correnti commerciali tradizionali , tenendo conto delle eventuali ripercussioni delle misure americane sull ' importazione di prodotti siderurgici in provenienza dai vari Stati membri ;

considerando che , come previsto nell ' accordo , è opportuno prendere le misure per evitare concentrazioni anormali delle esportazioni nel tempo ;

considerando che la politica siderurgica perseguita dalla Comunità mira in particolare a consentire all ' industria comunitaria del settore di adeguarsi alle condizioni della concorrenza internazionale ; che , tenuto conto della interdipendenza tra l ' impegno di ristrutturazione dell ' industria e le esigenze alle quali risponde l 'accordo nonchù della limitazione dell ' accordo ai prodotti di origine comunitaria , è necessario prevedere che le licenze di esportazione rilasciate alle imprese indicheranno l ' impresa produttrice d ' acciaio nella Comunità , stabilita nello Stato membro emittente cui è stata attribuita l ' assegnazione sulla quale la licenza è concessa ;

considerando che , per tener conto degli interessi delle imprese di distribuzione , deve essere possibile trasferire queste licenze non soltanto tra le imprese siderurgiche ma anche da imprese siderurgiche ad imprese di distribuzione , specie nel caso in cui le imprese siderurgiche decidano di vendere i loro prodotti a siffatte imprese di distribuzione ;

considerando che pare necessario ed attualmente sufficiente che gli Stati membri garantiscano il rispetto delle varie disposizioni del regime così stabilito con l ' applicazione delle diverse sanzioni fissate dalle loro legislazioni ;

considerando che , per facilitare l ' attuazione delle disposizioni previste , è necessario stabilire una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato ; che a tal fine basta applicare la procedura stabilita nel regolamento ( CEE ) n . 1023/70 del Consiglio , del 25 maggio 1970 , che instaura una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi ( 4 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Sono imposte restrizioni comunitarie per il periodo dal 1° novembre 1982 al 31 dicembre 1983 ( detto qui di seguito « periodo iniziale » ) nonchù per gli anni 1984 e 1985 alle esportazioni dalla Comunità verso gli Stati Uniti d ' America ( detti qui di seguito « Stati Uniti » ) dei prodotti siderurgici originari della Comunità indicati e descritti nell ' allegato I , effettuate dopo il 1° novembre 1982 .

Per « Stati Uniti » s ' intende nel presente regolamento il territorio doganale degli Stati Uniti e le zone franche americane di cui all ' allegato II .

2 . L ' origine dei prodotti oggetto del presente regolamento è determinata conformemente alle norme in vigore nella Comunità .

Articolo 2

1 . La Commissione calcola i massimali comunitari di esportazione per categoria di prodotto per il periodo iniziale nonchù per gli anni 1984 e 1985 , applicando i seguenti coefficienti al consumo apparente degli Stati Uniti a norma dell ' articolo 5 dell ' accordo :

Categoria di prodotti * Coefficiente *

Lamiere laminate a freddo * 5,11 % *

Lamiere grosse * 5,36 % *

Profilati e putrelle * 9,91 % *

Barre laminate a caldo * 2,38 % *

Lamiere rivestite * 3,27 % *

Latta * 2,20 % *

Rotaie * 8,90 % *

2 . I massimali comunitari di esportazione calcolati al paragrafo 1 sono rettificati dalla Commissione in funzione delle variazioni del suddetto consumo apparente degli Stati Uniti .

3 . Questi massimali possono inoltre essere rettificati con la procedura di cui all ' articolo 8 :

- al fine di utilizzazioni anticipate o di riporti di licenze ,

- per consentire trasferimenti tra categorie di prodotti ,

- per supplementi di quote in caso di penuria ,

- e per tener conto di eventuali scarti nei mesi di agosto , settembre e ottobre 1982 rispetto alla struttura stagionale degli scambi ,

alle condizioni stabilite dall ' accordo .

Articolo 3

1 . La Commissione ripartisce conformemente all ' allegato III i massimali quantitativi di esportazione della Comunità fissati e calcolati secondo il metodo definito all ' articolo 2 per il periodo iniziale e per gli anni 1984 e 1985 .

2 . La Commissione procede periodicamente con il comitato dell ' accordo di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della decisione n . 2872/82/CECA della Commissione , relativa alle restrizioni all ' esportazione di taluni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d ' America ( 5 ) a consultazioni riguardanti lo stato del rilascio delle licenze e le misure da prendere per assicurare un ' utilizzazione ottimale del massimale globale .

Articolo 4

Gli Stati membri trasferiscono ad una riserva comunitaria , entro l ' ottavo giorno del terzo mese di ogni trimestre , la frazione della loro assegnazione per la quale non sono state rilasciate licenze . Questa riserva comunitaria è assegnata dalla Commissione , previa consultazione del comitato dell ' accordo , ad uno o più Stati membri qualora l ' utilizzazione ottimale dei massimali quantitativi di esportazione od eventuali problemi di gestione del sistema richiedessero un adeguamento della ripartizione .

La Commissione può stabilire le condizioni tecniche alle quali è subordinato il rilascio delle licenze da parte degli Stati membri a titolo di una siffatta assegnazione supplementare .

Articolo 5

1 . Nel periodo dal 1° novembre 1982 al 31 dicembre 1985 , le esportazioni comunitarie di cui all ' articolo 1 sono subordinate alla presentazione , all ' ufficio doganale competente nella Comunità , di una licenza di esportazione che sarà rilasciata dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro nei limiti dell ' assegnazione concessagli conformemente alle disposizioni dell ' articolo 3 e , se del caso , dell ' articolo 4 , nonchù di un certificato di esportazione .

Gli Stati membri fissano per ciascun trimestre i tonnellaggi per i quali essi prevedono di rilasciare licenze per ciascuna categoria di prodotti ; essi ne informano la Commissione entro i primi quindici giorni del trimestre in questione . In questo contesto essi vigilano affinchù il rilascio delle licenze di esportazioni per ciascun trimestre garantisca un sufficiente scaglionamento delle esportazioni sull ' intero anno , tenuto conto delle variazioni stagionali proprie del commercio di ciascuna categoria di prodotto . Salvo nel caso di autorizzazione della Commissione , gli Stati membri si astengono dal rilasciare per due trimestri consecutivi licenze per quantitativi superiori al 55 % delle assegnazioni loro concesse per il periodo iniziale ed al 65 % delle loro assegnazioni per il 1984 e per il 1985 .

Fatto salvo il secondo comma , gli Stati membri possono rilasciare nuove licenze rispettivamente nel corso del periodo iniziale , del 1984 e del 1985 a titolo dell ' aliquota non utilizzata delle licenze rilasciate e restituite alle loro autorità competenti nel corso del periodo iniziale , nel 1984 o nel 1985 .

2 . Le licenze sono rilasciate secondo i criteri seguenti :

- il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento , in particolare di quelle relative al contingente assegnato dalla Commissione in applicazione dell ' articolo 3 ;

- il rispetto delle correnti tradizionali d ' esportazione delle imprese durante il periodo 1977-1981 , tenendo conto dei criteri di riduzione fissati dal presente regolamento ;

- il rispetto delle correnti d ' esportazione verso gli Stati Uniti nel loro scaglionamento tradizionale sull ' anno ;

- l ' utilizzazione e la gestione ottimali delle possibilità d ' esportazione offerte dal presente regolamento ;

- il rispetto delle possibilità offerte dall ' articolo 4 del presente regolamento ;

- l ' utilizzazione ottimale delle eventuali nuove possibilità che possono essere offerte dal presente regolamento .

Ogni licenza indica l ' impresa che produce acciaio nella Comunità , stabilita sul territorio dello Stato membro emittente cui è stata attribuita l ' assegnazione sulla quale la licenza è concessa .

3 . I trasferimenti di licenze di esportazione tra imprese siderurgiche o da imprese siderurgiche ad imprese di distribuzione sono autorizzate purchù si riferiscano alla stessa categoria di prodotti e siano state notificate preventivamente alle autorità dello Stato membro nel quale è stabilita l ' impresa che trasferisce la licenza . Siffatti trasferimenti possono essere eseguiti tra imprese stabilite in Stati membri differenti .

4 . Le licenze rilasciate in uno Stato membro della Comunità sono valide nell ' intera Comunità .

5 . Gli Stati membri vigilano affinchù qualsiasi esportazione senza presentazione della licenza di cui al presente articolo e qualsiasi infrazione alle altre disposizioni relative diano adito a sanzioni adeguate . Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione , alle date che quest ' ultima fisserà , su tutte le infrazioni alle norme suddette e su tutte le sanzioni applicate in conseguenza .

6 . La Commissione può fissare le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 nonchù i dati che devono esserle forniti sulle licenze e sulle esportazioni in questione .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri imputano i quantitativi indicati sulle licenze che essi rilasciano alle loro assegnazioni a norma dell ' articolo 3 e , se del caso , dell ' articolo 4 , anche nel caso di un successivo trasferimento di una licenza ad un ' impresa di un altro Stato membro .

2 . Gli Stati membri registrano le esportazioni dei prodotti di cui al presente regolamento . I prodotti in questione sono ritenuti esportati alla data in cui l ' ufficio doganale dello Stato membro di esportazione accogli la dichiarazione di esportazione o il documento di cui all ' articolo 18 della direttiva 81/177/CEE del Consiglio , del 24 febbraio 1981 , per l ' armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie ( 6 ) .

3 . Il grado di utilizzazione dell ' assegnazione di ciascuno Stato membro è calcolato sulla base delle licenze rilasciate conformemente all ' articolo 5 .

Articolo 7

1 . Le esportazioni negli Stati Uniti dei prodotti destinati ad essere riesportati da questo paese senza subire trasformazioni , per lo meno sostanziali , sono imputate all ' assegnazione dello Stato membro in cui è stata rilasciata la licenza . Su presentazione , alle autorità di detto Stato membro , della prova di queste riesportazioni dagli Stati Uniti , l ' assegnazione dello stesso Stato membro sarà aumentata di un volume corrispondente per il periodo in cui la prova è stata presentata .

2 . La Commissione può fissare le modalità di applicazione del presente articolo .

Articolo 8

Quando è fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo , si applica l ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 1023/70 .

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1982 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 21 ottobre 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

U . ELLEMANN-JENSEN

( 1 ) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 139 del 25 . 6 . 1971 , pag . 6 .

( 4 ) GU n . L 124 dell ' 8 . 6 . 1970 , pag . 1 .

( 5 ) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale .

( 6 ) GU n . L 83 del 30 . 3 . 1981 , pag . 40 .

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti

Designazione delle merci * Codice Nimexe * Codice della tariffa USA *

Lamiere d ' acciaio non legato , laminate a freddo * 73.12-29 ( 1 ) * 607.83-20 *

* 73.13-41 * 607.83-44 *

* 73.64-50 ( 1 ) * *

* 73.65-53 * *

Lamiere di acciaio legato , laminate a freddo * 73.74-54 ( 1 ) * 607.93-20 *

* 73.74-59 ( 1 ) * *

* 73.75-54 * *

* 73.75-59 * *

Lamiere di acciaio non legato * 73.64-75 * 607.66-15 ( 2 ) *

* * 607.94-00 *

* * 608.07-10 *

* * 608.11-00 *

Lamiere rivestite ( galvanizzate od altre ) di acciaio non legato * 73.12-40 ( 1 ) * 608.07-30 *

* 73.12-61 ( 1 ) * 608.13-00 *

* 73.12-63 ( 1 ) * *

* 73.12-75 ( 1 ) * *

* 73.12-88 ( 1 ) * *

* 73.64-79 ( 1 ) * *

Lamiere rivestite di acciaio legato e lamiere piombate * 73.12-65 ( 1 ) * 608.01-00 *

* 73.74-74 ( 1 ) * 608.14-40 *

* 73.74-89 ( 1 ) * *

Latta ( esclusa la banda nera ) * 73.12-59 * 607.96-00 *

* * 607.97-00 *

* * 607.99-00 *

Profilati e putrelle di acciaio non legato * 73.11-20 * 609.80-05 *

* 73.11-31 * 609.80-15 *

* 73.11-39 * 609.80-35 *

* 73.63-10 * 609.80-41 *

* 73.63-50 * 609.80-45 *

Profilati e putrelle di acciaio legato * 73.73-14 ( 3 ) * 609.82-00 *

* 73.73-19 ( 3 ) * *

* 73.73-49 * *

* 73.73-54 * *

* 73.73-55 ( 3 ) * *

* 73.73-59 * *

Barre di acciaio non legato , laminate a caldo * 73.10-49 ( 4 ) * 606.83-10 *

* 73.63-79 ( 4 ) * 606.83-30 *

* * 606.83-50 *

Barre di acciaio legato , laminate a caldo * 73.73-14 ( 5 ) * 606.97-00 *

* 73.73-19 ( 5 ) * *

* 73.73-89 ( 4 ) * *

Rotaie d ' acciaio non legato o legato * 73.16-11 * 610.20-10 *

* * 610.20-20 *

* * 610.21-00 *

( 1 ) Coperto , se di larghezza superiore a 12" .

( 2 ) Esclusi i prodotti semifiniti di spessore superiore a 6" , ottenuti mediante un laminatoio detto « slabbing » .

( 3 ) Coperto , se « Structural shapes » .

( 4 ) Escluso , se rifinito a freddo ( « cold finished » ) .

( 5 ) Coperto , se barra laminata a caldo .

ALLEGATO II

Territorio doganale degli Stati Uniti e zone di commercio estero degli Stati Uniti

Il territorio doganale degli Stati Uniti d ' America comprende gli Stati , il Distretto di Colombia e Porto Rico .

Le zone di commercio estero degli Stati Uniti sono così definite :

Si tratta di una zona isolata , recintata e vigilata , gestita come servizio pubblico , in un porto d ' entrata o nelle vicinanze di un tale porto , fornita delle attrezzature per il carico , lo scarico , il maneggiamento , il magazzinaggio , la manipolazione , la lavorazione e l ' esposizione di beni e per la rispedizione dei beni per via terrestre , d ' acqua o aerea . Qualsiasi merce straniera e nazionale , fatta eccezione per quelle legalmente vietate e di quelle per le quali il Board può ordinare l ' esclusione in quanto dannose per l ' interesse , la sanità o la sicurezza pubblici , è ammessa in una tale zona senza essere soggetta alle norme doganali degli Stati Uniti che disciplinano l ' importazione di beni e il pagamento di dazi doganali su questa . Le merci ammesse in una zona possono essere immagazzinate , esposte , lavorate , miscelate o manipolate in qualsiasi maniera , salve le eccezioni previste nell ' atto ed in altre leggi o altri regolamenti applicabili . Le merci possono essere esportate , distrutte o spedite dalla zona nel territorio doganale nell ' imballaggio originale o in altro modo . Esse sono soggette ai dazi doganali se sono spedite nel territorio doganale , ma non se sono rispedite verso l ' esterno .

ALLEGATO III

Ripartizione tra gli Stati membri ( 1 )

Designazione delle merci * Stati membri * Percentuale *

Lamiere laminate a freddo * Germania * 43,29 *

* Francia * 15,98 *

* Italia * 9,60 *

* Paesi Bassi * 16,21 *

* Belgio * 8,99 *

* Lussemburgo * 0,27 *

* Regno Unito * 2,37 *

* Grecia * 3,29 *

* Danimarca * - *

* Irlanda * - *

Lamiere grosse * Germania * 22,45 *

* Francia * 3,68 *

* Italia * 10,39 *

* Paesi Bassi * 0,92 *

* Belgio * 46,87 *

* Lussemburgo * - *

* Regno Unito * 13,93 *

* Grecia * - *

* Danimarca * 1,77 *

* Irlanda * - *

Profilati e putrelle * Germania * 22,19 *

* Francia * 11,09 *

* Italia * 0,64 *

* Paesi Bassi * - *

* Belgio * 24,78 *

* Lussemburgo * 17,79 *

* Regno Unito * 23,51 *

* Grecia * - *

* Danimarca * - *

* Irlanda * - *

Barre laminate a caldo * Germania * 8,65 *

* Francia * 13,88 *

* Italia * 3,43 *

* Paesi Bassi * 0,30 *

* Belgio * 24,91 *

* Lussemburgo * *

* Regno Unito * 48,83 *

* Grecia * - *

* Danimarca * - *

* Irlanda * - *

Lamiere rivestite * Germania * 56,89 *

* Francia * 23,38 *

* Italia * 8,71 *

* Paesi Bassi * 4,16 *

* Belgio * 3,89 *

* Lussemburgo * 0,43 *

* Regno Unito * 2,54 *

* Grecia * - *

* Danimarca * - *

* Irlanda * - *

Latta * Germania * 54,28 *

* Francia * 27,91 *

* Italia * - *

* Paesi Bassi * 12,94 *

* Belgio * 4,03 *

* Lussemburgo * - *

* Regno Unito * 0,84 *

* Grecia * - *

* Danimarca * - *

* Irlanda * - *

Rotaie * Germania * 58,54 *

* Francia * 14,36 *

* Italia * - *

* Paesi Bassi * - *

* Belgio * - *

* Lussemburgo * 20,77 *

* Regno Unito * 6,33 *

* Grecia * - *

* Danimarca * - *

* Irlanda * - *

( 1 ) Dato che l ' articolo 4 non può essere d ' applicazione durante i primi tre mesi dell ' accordo e per consentire la necessaria elasticità nella gestione , è costituita una massa di manovra comunitaria pari all ' 1 % per ciascuna categoria di prodotti . Questa massa di manovra costituisce un anticipo della riserva comunitaria .