Regolamento (CEE) n. 2826/82 della Commissione, del 22 ottobre 1982, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1091/80o
Gazzetta ufficiale n. L 297 del 23/10/1982 pag. 0018 - 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0082
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0082
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2826/82 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1982 recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1091/80 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 2, considerando che, nell'attuale situazione del mercato, caratterizzata da un'evoluzione divergente dei prezzi nei vari Stati membri, e in particolare da difficoltà stagionali sul mercato dei quarti posteriori, occorre concedere aiuti all'ammasso privato di quarti posteriori di bovini, ottenuti da bovini adulti; considerando che è necessario conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1091/80 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2629/80 (3), per quanto riguarda la concessione degli aiuti all'ammasso privato di carni bovine; considerando che gli animali da cui sono ottenuti i quarti posteriori devono essere macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (5); considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 428/77 (7), può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso che la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata; considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi elevati; considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di ridurre la durata dell'ammasso nel caso in cui le carni uscite dal magazzino siano destinate all'esportazione; che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come in materia di restituzioni, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 202/82 (9); considerando che l'esperienza acquisita nei diversi regimi di ammasso privato dei prodotti agricoli dimostra che occorre precisare in che misura il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (10), è applicabile per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi, e definire esattamente le date d'inizio e fine dell'ammasso contrattuale; considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, i periodi di tempo il cui ultimo giorno è un giorno festivo, una domenica o un sabato scadono con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo; che l'applicazione di tale disposizione ai contratti d'ammasso può non essere nell'interesse degli operatori e può anzi creare disparità di trattamento tra i medesimi; che è pertanto opportuno derogarvi per la determinazione dell'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale; considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 25 ottobre 1982 al 10 dicembre 1982 possono essere presentate domande per la concessione di aiuti all'ammasso privato di una delle presentazioni di quarti posteriori di bovini adulti, così come definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b). Gli importi di tali aiuti, per tonnellata di prodotto non disossato, sono indicati in allegato per ciascuna di queste presentazioni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1091/80. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i contratti ovvero la situazione del mercato lo rendono opportuno il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato. 2. Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementi mensili o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono indicati in allegato. 3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1091/80. Articolo 2 1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso soltanto per carni prodotto conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 A, lettere da a) ad e), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerate come « quarti posteriori »: a) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole tagliate ed un massimo di 8 costole tagliate, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il taglio « pistola » parte all'altezza dell'anca e viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, quest'ultimo essendo escluso dell'ammasso oppure b) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 3 ed un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg. Articolo 3 1. Il quantitativo minimo per contratto è di 20 tonnellate, espresso in carne non disossata. 2. Il contratto non può riguardare che carni non disossate e una delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 3. Le operazioni di immagazzinamento devono essere concluse entro 28 giorni dalla stipulazione del contratto. Articolo 4 1. Prima dell'immagazzinamento, il contraente può tagliare o disossare la totalità o una parte dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che sia messo in lavorazione solo il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta delle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata. 2. Se il quantitativo di carni immagazzinate come tali o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carne non disossato messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto, e: a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione; b) inferiore al 90 % di tale quantitativo l'aiuto all'ammasso privato non viene versato. 3. In caso di disossamento, a) se il quantitativo immagazzinato è pari o inferiore a 69 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato; b) se il quantitativo immagazzinato è superiore a 69 ed inferiore a 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione. 4. Non viene accordato nessun aiuto. a) per il quantitativo immagazzinato come tale o, se le carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di carne non disossata messa in lavorazione eccedente il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto, e b) se le carni sono disossate, per il quantitativo eccedente i 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa lin lavorazione. Articolo 5 1. A domanda dell'ammassatore, da presentare unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, il periodo di ammasso è di cinque o sei mesi. 2. Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne è rimasto immagazzinato durante l'intero periodo di ammasso. 3. Dopo tre mesi di ammasso, il contraente può ritirare dal magazzino la totalità o una parte delle carni sotto contratto per un quantitativo non inferiore comunque a 10 tonnellate, a condizione che, entro 28 giorni dalla data di uscita dal magazzino, - abbia lasciato il territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79, - abbia raggiunto la sua destinazione nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79, o - sia stata depositata in un deposito di approvvigionamento riconosciuto in conformità delle disposizione dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79. (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18. (3) GU n. L 270 del 15. 10. 1980, pag. 9. (4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (5) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10. (7) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17. (8) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1. (9) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 23. (10) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1. ALLEGATO 1.2,3.4,5 // // // // Prodotti per i quali è concesso un aiuto // Importo dell'aiuto in ECU/t per un periodo di ammasso // Importo in ECU/t // // 1.2.3.4.5 // // di 5 mesi // di 6 mesi // da aggiungere mensilmente // da detrarre giornalmente // // // // // // a) Quarti posteriori, con un minimo di 5 ed un massimo di 8 costole, detto « pistola », freschi o refrigerati, di un peso medio pari ad almeno 55 kg // 580 // 620 // 40 // 1,35 // b) Quarti posteriori, con un minimo di 3 ed un massimo di 5 costole, detto « taglio diritto », freschi o refrigerati, di un peso medio pari ad almeno 55 kg // 550 // 585 // 35 // 1,20 // // // // // In tal caso, l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, restando inteso che il primo giorno di ammasso non è compreso nel periodo di ammasso contrattuale. Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino, indicando i quantitativi che intende esportare. 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, primo comma, la prova è fornita come in materia di restituzioni. Articolo 6 L'importo della cauzione è fissato a 110 ECU per tonnellata. Articolo 7 Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1091/80 è sostituito dal seguente: « Articolo 8 1. I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Tuttavia, l'articolo 3,. paragrafo 4, di detto regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). 2. Il primo giorno del periodo d'ammasso è il giorno successivo a quello in cui si concludono le operazioni d'ammasso. 3. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso previsto dal contratto ». Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione