31982R2815

Regolamento (CEE) n. 2815/82 della Commissione, del 21 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslaviai

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 22/10/1982 pag. 0017 - 0017


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2815/82 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3810/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 954/82 (3),

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

(in t)

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Massimale // // // // 70.05 // Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare // 4 205 // // //

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 25 ottobre al 31 dicembre 1982, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Origine // // // // 70.05 // Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare // Iugoslavia // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(3) GU n. L 117 del 30. 4. 1982, pag. 1.