31982R2742

Regolamento (CEE) n. 2742/82 della Commissione, del 13 ottobre 1982, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 14/10/1982 pag. 0028 - 0030


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2742/82 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1982

recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che la commercializzazione delle uve secche nel corso della campagna 1981/1982 è stata caratterizzata dalla concorrenza a prezzi sensibilmente inferiori ai prezzi comunitari attuata da alcuni paesi terzi; che le importazioni da tali paesi hanno intralciato considerevolmente lo smercio dei prodotti comunitari; che le scorte nella Comunità di uva sultanina costituiscono attualmente il 60 % del raccolto della campagna di commercializzazione suddetta; che alcuni paesi terzi continuano a praticare bassi livelli di prezzo; che vi è il rischio che altri paesi terzi adeguino i prezzi all'esportazione per mantenere la loro quota di mercato nella Comunità; che tale rischio è accentuato dal fatto che i quantitativi di uve secche disponibili nei paesi terzi fornitori sono in aumento;

considerando che in tali condizioni di mercato comunitario si verificano gravi perturbamenti atti a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è quindi necessario applicare misure di salvaguardia;

considerando che le misure di salvaguardia mirano ad evitare che le uve secche importate siano vendute a prezzi anormali;

considerando che questo obiettivo può essere conseguito istituendo un prezzo minimo per le importazioni nella Comunità e applicando una tassa di compensazione ai prodotti che non rispettano tale prezzo; che la tassa di compensazione viene calcolata sulla base dei prezzi praticati dai principali paesi fornitori;

considerando che le misure di salvaguardia devono essere applicate da tutti gli uffici doganali; che tali misure possono essere efficaci soltanto per un certo periodo dopo la loro pubblicazione e che, onde evitare che siano rese inefficaci, occorre sospendere l'immissione in libera pratica durante tale periodo;

considerando che, a causa della situazione monetaria attuale, il prezzo minimo fissato in ECU e convertito in moneta nazionale non rappresenta un identico livello di prezzo; che ciò può provocare distorsioni degli scambi; che si può evitare questo pericolo applicando un coefficiente quando l'ECU è convertito in moneta nazionale per mezzo del tasso rappresentativo; che il coefficiente deve essere fissato tenendo conto della differenza esistente tra il tasso di conversione rappresentativo e il tasso centrale per gli Stati membri che mantengono in qualsiasi momento le loro monete entro un divario massimo del 2,25 % e, per gli altri Stati membri, del tasso medio utilizzato per il calcolo degli importi compensativi monetari; che il coefficiente deve essere riveduto quando, nel periodo in cui si applicano le presenti misure, il suo livello non è ritenuto sufficiente ad impedire gravi distorsioni degli scambi;

considerando che l'onere compensativo non dovrebbe essere riscosso sui prodotti provenienti da paesi terzi che accettano e sono in grado di garantire i prezzi dei prodotti da essi esportati e che vengano evitate deviazioni di traffico;

considerando che è necessario seguire le tendenze delle importazioni di uve secche; che una misura appropriata al riguardo è costituita dall'applicazione del regime dei titoli d'importazione; che occorre applicare a tale scopo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82 (6);

considerando che attualmente non vengono effettuate importazioni a prezzi bassi di uve secche di Corinto; che le uve di Corinto non devono essere sottoposte a misure restrittive; che gli scambi di tali uve non possono sempre essere distinti facilmente dagli scambi di altre uve secche; che il regime di titoli d'importazione deve pertanto essere applicato a tutte le uve secche nel periodo in cui restano in vigore le misure di salvaguardia;

considerando che occorre tener presente la situazione particolare dei prodotti che hanno già lasciato il paese di esportazione alla data di pubblicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'immissione in libera pratica delle uve secche, escluse le uve di Corinto, delle sottovoci 08.04 B I e II della tariffa doganale comune è sospesa sino al 27 ottobre 1982.

Articolo 2

1. Le importazioni nella Comunità di uve secche, escluse le uve di Corinto, delle sottovoci 08.04 BI e II della tariffa doganale comune sono soggette al rispetto di un prezzo minimo di 106,7 ECU per 100 kg netti.

2. Se il prezzo minimo non è rispettato, si applica una tassa di compensazione di 16,0 ECU per 100 kg netti.

3. Dopo aver convertito il prezzo minimo e la tassa di compensazione in moneta nazionale per mezzo del tasso rappresentativo, l'importo ottenuto è moltiplicato per il coefficiente seguente:

per il marco tedesco: 0,906;

per il fiorino olandese: 0,936;

per la sterlina inglese: 0,883;

per il franco belga/lussemburghese: 1,046;

per il franco francese: 1,068;

per la lira italiana: 1,025;

per la corona danese, la sterlina

irlandese e la dracma greca: 1,00.

4. L'onere compensativo di cui al paragrafo 2 non viene riscosso sulle importazioni dai paesi terzi che accettano e sono in grado di garantire che il prezzo all'importazione dei prodotti originari del loro territorio e da esso provenienti non siano inferiori al prezzo minimo e che vengano evitate deviazioni di traffico.

I paesi terzi cui si applica il presente paragrafo figurano in un elenco compilato dalla Commissione.

Articolo 3

1. Per ciascuna partita lo Stato membro raffronta, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di importazione per l'immissione in libera pratica, il prezzo all'importazione e il prezzo minimo corrispondente applicabile il giorno in cui vengono espletate tali formalità.

2. Il prezzo minimo è rispettato se al raffronto di cui al paragrafo 1 il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello Stato membro importatore non risulta inferiore al prezzo minimo.

3. Il prezzo all'importazione va indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, la quale deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare il prezzo suddetto.

Articolo 4

1. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:

a) il prezzo fob nel paese di esportazione;

b) i costi di trasporto e di assicurazione sino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

2. Se i fattori di cui al paragrafo 1 sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, per convertirla nella moneta dello Stato membro si applicano le disposizioni sul valore in dogana delle merci.

3. Se nella fattura presentata alle autorità doganali non figura il prezzo fob nel paese di esportazione, le autorità competenti degli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo.

Articolo 5

1. Ogni importazione nella Comunità dei prodotti delle sottovoci 08.04 B I e II della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione che viene rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità. Il titolo è valido in tutta la Comunità.

2. Il rilascio di un titolo d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di 2 ECU per 100 kg netti. La cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è realizzata durante il periodo di validità del titolo o lo è soltanto parzialmente.

3. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 si applicano ai titoli d'importazione di cui al presente articolo.

4. I titoli d'importazione sono validi 75 giorni dalla data in cui sono rilasciati.

5. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 7, la designazione dei prodotti con la menzione « uve di Corinto » o « uve secche, escluse uve di Corinto »;

b) nella casella 8, la sottovoce della tariffa doganale comune preceduta da « ex »;

c) nella casella 14, il paese d'origine.

Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 14. Articolo 6

Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, ogni venerdì per la settimana precedente, i quantitativi di:

- uve di Corinto

- uve secche, escluse uve di Corinto

per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione, ripartiti secondo il paese di origine.

Articolo 7

Gli articoli 1 e 2 non si applicano se è fornita la prova, riconosciuta valida dalle autorità doganali, che i prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica hanno lasciato il paese di esportazione prima della pubblicazione del presente regolamento e se la relativa dichiarazione d'importazione perviene alle autorità doganali entro e non oltre il 31 dicembre 1982.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applica fino al 31 agosto 1983.

Gli articoli da 2 a 5 si applicano dal 28 ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.

(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(6) GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.