Regolamento (CEE) n. 2666/82 della Commissione, del 5 ottobre 1982, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, per quanto riguarda segnatamente l' importazione e l' esportazione di piccoli quantitativi
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 06/10/1982 pag. 0007 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0069
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0069
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2666/82 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1982 recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, per quanto riguarda segnatamente l'importazione e l'esportazione di piccoli quantitativi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, considerando che, a fini di semplificazione amministrativa, non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per realizzare operazioni vertenti su piccoli quantitativi, salvo che sia richiesta la fissazione anticipata del prelievo o della restituzione; che l'esperienza acquisita in materia di contingenti tariffari ha dimostrato l'opportunità di un'eccezione anche nel caso in cui il beneficio di un regime speciale all'importazione o all'esportazione sia subordinato al rilascio di un titolo; che occorre modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 49/82 (4); considerando che è opportuno rettificare il testo tedesco, correggendo un errore nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3183/80; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3183/80 è modificato come segue: 1. Nella versione tedesca il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), primo trattino è sostituito dal seguente testo: « - im Rahmen eines Zollverfahrens, das die Einfuhr unter Aussetzung der anzuwendenden Zoelle, Abgaben gleicher Wirkung oder Abschoepfungen erlaubt ». 2. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo: « 1. Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per realizzare le operazioni appresso indicate: - di cui agli articoli 5, 19 ter e 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79 o, - prive di qualsiasi carattere commerciale, o - i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l'importo della cauzione è inferiore o uguale a 5 ECU. Tuttavia, se il quantitativo, espresso in chilogrammi, per il quale la cauzione è uguale a 5 ECU, non è 50 o un multiplo di 50, si prende in considerazione la cauzione corrispondente al quantitativo, in chilogrammi, pari a 50 o al multiplo di 50 immediatamente superiore. Inoltre, se il titolo è rilasciato per capi, o su base analoga, e se l'importo di 5 ECU non corrisponde a un numero esatto di capi, si prende in considerazione la cauzione corrispondente al numero intero, per capi o su base analoga, immediatamente superiore. In deroga alle disposizioni del comma precedente, un titolo deve essere presentato quanto è richiesta la fissazione anticipata della restituzione o del prelievo o quando l'operazione di esportazione o importazione ha luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 1982. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 7.