31982R2646

Regolamento (CEE) n. 2646/82 del Consiglio, del 30 settembre 1982, relativo al regime all' importazione applicabile nel 1982 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 01/10/1982 pag. 0081 - 0082


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2646/82 DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 1982

relativo al regime all'importazione applicabile nel 1982 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il Consiglio ha, con la decisione 82/495/CEE (3), approvato l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca; che l'accordo contiene l'impegno della Tailandia di limitare le proprie esportazioni di manioca nella Comunità;

considerando la decisione 82/496/CEE (4) relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Indonesia, nella sua qualità di fornitore principale a titolo del GATT;

considerando la decisione 82/497/CEE (5) relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile, nella sua qualità di negoziatore iniziale a titolo del GATT;

considerando che gli accordi con l'Indonesia ed il Brasile costituiscono il risultato dei negoziati condotti conformemente all'articolo XXVIII del GATT per sospendere temporaneamente la concessione tariffaria fatta dalla Comunità per l'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune;

considerando che i suddetti accordi autorizzano la Comunità a sospendere la concessione in questione;

considerando che la Comunità si è impegnata ad ammettere determinati quantitativi dei prodotti in questione a un prelievo limitato al 6 % ad valorem, nei confronti delle parti contraenti del GATT, e che, in virtù della clausola della nazione più favorita, la Comunità deve riservare un trattamento analogo ai paesi terzi non membri del GATT beneficiari della suddetta clausola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune - radici di manioca, d'arrow-root e di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci - la riscossione del prelievo all'importazione, con un massimale del 6 % ad valorem, è limitata ai quantitativi fissati per paese terzo d'origine nel modo seguente:

1.2 // // (in tonnellate) // a) - Indonesia // 500 000 // - Altre parti contraenti attuali del GATT // 90 000 // - Paesi terzi diversi dalla Tailandia e da quelli di cui al primo e secondo trattino // 370 000 // // // Totale // 960 000

b) Tailandia: quantitativi fissati nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Tailandia.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (6).

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1o gennaio al 31 dicembre 1982.

2. I quantitativi importati tra il 1o gennaio 1982 e la data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono imputati sui quantitativi di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. A. KOFOED

(1) GU n. C 130 del 20. 5. 1982, pag. 6.

(2) Parere reso il 17 settembre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 52.

(4) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 56.

(5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 58.

(6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.