31982R2640

Regolamento (CEE) n. 2640/82 della Commissione, del 30 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1575/80 che fissa le disposizioni d' applicazione dell' articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 01/10/1982 pag. 0067 - 0068
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0106
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0106


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2640/82 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1575/80 che fissa le disposizioni d'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1672/82 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/79 prevede che può essere proceduto al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione nei casi in cui non sia stato possibile concedere detto rimborso o detto sgravio in base alle disposizioni di cui alle sezioni B, C e D del regolamento citato a motivo dell'inosservanza da parte dell'interessato, di norme procedurali, qualora sia accertato, con piena soddisfazione delle competenti autorità, che sussistono le altre condizioni necessarie alla concessione del rimborso o dello sgravio e che le circostanze non implichino alcuna negligenza o simulazione da parte dell'interessato;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1575/80 della Commissione (3) fissa il periodo durante il quale la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 deve essere presentata; che questo termine è attualmente fissato a dodici mesi a decorrere dalla data della contabilizzazione di detti dazi da parte dell'autorità incaricata della riscossione;

considerando che i termini fissati nelle sezioni B, C e D del regolamento (CEE) n. 1430/79 per presentare una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione sono rispettivamente di tre mesi, dodici mesi e tre mesi a decorrere dalla data della contabilizzazione di detti dazi da parte dell'autorità incaricata della riscossione;

considerando che è opportuno modificare l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1575/80 affinché i termini fissati per introdurre una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/79, siano gli stessi di quelli fissati per presentare una domanda in applicazione delle sezioni B, C e D di quest'ultimo regolamento; che codesta modifica viene applicata alle domande di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione contabilizzati a partire dall'entrata in vigore, il 1o luglio 1982, del regolamento (CEE) n. 1672/82;

considerando che le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1575/80 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione deve essere presentata all'ufficio doganale interessato prima della scadenza del termine di dodici mesi a decorrere dalla data della contabilizzazione di detti dazi da parte dell'autorità incaricata della riscossione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione deve essere presentata all'ufficio doganale interessato prima della scadenza di un termine di:

- tre mesi, se la domanda riguarda una situazione prevista dalla sezione B del regolamento di base;

- dodici mesi, se la domanda riguarda una situazione prevista dalla sezione C del regolamento di base;

- tre mesi, se la domanda riguarda una situazione prevista dalla sezione D del regolamento di base.

Questi termini sono calcolati a decorrere dalla data della contabilizzazione di detti dazi da parte dell'autorità incaricata della riscossione.

3. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, le autorità competenti possono autorizzare un superamento dei termini previsti dai paragrafi 1 e 2 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle domande di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione contabilizzati a decorrere dal 1o luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 161 del 26. 6. 1980, pag. 13.