Regolamento (CEE) n. 2478/82 della Commissione, del 13 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all' importazione di taluni prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 264 del 14/09/1982 pag. 0008 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0064
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0064
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2478/82 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione per taluni prodotti lattiero-caseari; che, per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere nell'allegato IV di detto regolamento, per quanto riguarda Israele, il termine « Kashkaval » nella designazione dei prodotti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1767/82, il testo relativo ad Israele è sostituito dal testo seguente: 1.2.3.4.5 // // // // // // « Israele // 04.04 E I b) 2 // Kashkaval e formaggio di pecora // Ministry of Industry and Trade Food division // Jerusalem » // // // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.