Regolamento (CEE) n. 2468/82 della Commissione, del 10 settembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame
Gazzetta ufficiale n. L 263 del 11/09/1982 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0147
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0062
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0147
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0062
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2468/82 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 1982 recante modifica del regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, considerando che l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1753/82 (4), precisa che il concorrente deve offrire un prezzo per tonnellata di prodotto; che il prezzo minimo di vendita fissato per la gara è espresso in ECU/100 kg; che risulta pertanto opportuno disporre che il prezzo indicato nell'offerta sia espresso nella medesima unità; considerando che il punto 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77 prevede le varie formule per la denaturazione; che le formule I A e I B sono state completate dal regolamento (CEE) n. 1726/79 della Commissione (5) prevedendo l'aggiunta di 1 000 grammi di amido; che occorre pertanto completare il punto 3 di detto allegato per quanto riguarda le prescrizioni concernenti la denaturazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 368/77 è modificato come segue: 1. All'articolo 9, il paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente testo: « c) il prezzo offerto per 100 kg, imposte interne escluse, partenza deposito, merce messa a disposizione alle condizioni stabilite dall'articolo 15, paragrafo 2, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale la gara ha luogo ». 2. All'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: « È ammesso l'impiego del telex da parte dell'organismo d'intervento, a condizione che il telex stesso sia accompagnato da ricevuta di ritorno ». 3. Al punto 3 B dell'allegato, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: « L'amido e la carbossimetilcellulosa di cui alle formule I A, I B, I D 1 e D 2, I E e I F devono contenere almeno il 50 % di particelle di dimensione inferiore a 80 micron ». 4. Nella versione inglese, nell'allegato, punto 3 B, ultimo comma, il termine « anti-skating » è sostituito dal termine « anti-caking ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19. (4) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 6. (5) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 10.