31982R2467

Regolamento (CEE) n. 2467/82 della Commissione, del 10 settembre 1982, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 271/82, (CEE) n. 272/82, (CEE) n. 273/82 e (CEE) n. 507/82, per quanto riguarda il termine di trasmissione della relazione sull' impiego dei fondi comunitari che deve essere trasmessa all' organismo d' intervento nel quadro delle azioni destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 263 del 11/09/1982 pag. 0010 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2467/82 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1982

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 271/82, (CEE) n. 272/82, (CEE) n. 273/82 e (CEE) n. 507/82, per quanto riguarda il termine di trasmissione della relazione sull'impiego dei fondi comunitari che deve essere trasmessa all'organismo d'intervento nel quadro delle azioni destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 271/82 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1675/82 (4), dispone, nell'articolo 8, che la relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari dev'essere trasmessa dall'interessato al competente organismo d'intervento anteriormente al 1o luglio 1984, tenuto conto della data prevista per l'ultimazione della misura di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 271/82; che, data la modifica introdotta dal regolamento (CEE) n. 1675/82, occorre prevedere che l'interessato trasmetta la relazione circostanziata al competente organismo entro e comunque non oltre i tre mesi successivi alla fine dell'azione;

considerando che all'articolo 8 dei regolamenti (CEE) n. 272/82 della Commissione (5), (CEE) n. 273/82 della Commissione (6) e (CEE) n. 507/82 della Commissione (7), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1675/82, è parimenti previsto che la relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari sia presentata anteriormente al 1o luglio 1984; che occorre quindi introdurre una modifica identica a quella del regolamento (CEE) n. 271/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 271/82, il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Ogni interessato cui sia stata affidata l'escuzione dei lavori di ricerca ai sensi dell'articolo 1 trasmette all'organismo d'intervento competente nei termini e secondo le modalità stabiliti dal contratto e dal disciplinare, ed in ogni caso entro i tre mesi successivi all'ultimazione della misure in causa, una relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati dei relativi lavori, in particolare sull'aumento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari ».

2. All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 272/82, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure indicate all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette all'organismo d'intervento competente entro i tre mesi successivi all'ultimazione della misura in causa, una relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati di detta misura ».

3. All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 273/82, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure indicate all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette all'organismo d'intervento competente entro i tre mesi successivi all'ultimazione della misura in causa, una relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati di detta misura, in particolare sull'andamento dello smercio dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria ».

4. All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 507/82 il primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure indicate all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette all'organismo d'intervento competente, entro i tre mesi successivi all'ultimazione della

misura in causa, una relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati di detta misura, in particolare sull'andamento dello smercio dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 8.

(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 14.

(4) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 7.

(5) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 17.

(6) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 21.

(7) GU n. L 61 del 4. 3. 1982, pag. 15.