31982R2257

Regolamento (CEE) n. 2257/82 della Commissione, del 12 agosto 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Cina

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 14/08/1982 pag. 0021 - 0022


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2257/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1982

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni nel Benelux di alcuni prodotti (categoria 73) elencati in allegato, originari della Cina, hanno superato o rischiano di superare il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11, del regolamento (CEE) n. 3061/79, sono state notificate alla Cina domande di consultazione; che, in attesa dei risultati delle consultazioni avviate in seguito a dette domande, i prodotti in questione sono soggetti a limiti quantitativi a titolo provvisorio;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Cina tra il 1o gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nel Benelux dei prodotti originari della Cina, di cui alla categoria riportata in allegato, è soggetta al limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso il Benelux prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1o gennaio 1982 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino all'entrata in vigore di un regolamento che fissi un limite quantitativo a titolo definitivo in seguito alle consultazioni avviate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria N. // N. della tariffa // Codice Nimexe (1982) // Designazione delle merci // Paesi terzi // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1982 // // // // // // // // // 73 // 60.05 A II b) 3 // 60.05-16; 17; 19 // Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // Cina // BNL // 1 000 pezzi // 103 // // // // // // // //