31982R2253

Regolamento (CEE) n. 2253/82 della Commissione, del 12 agosto 1982, che stabilisce, per le campagne vitivinicole 1982/1983 e 1983/1984, le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l' elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 14/08/1982 pag. 0005 - 0008


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2253/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1982

che stabilisce, per le campagne vitivinicole 1982/1983 e 1983/1984, le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,

considerando che il Consiglio ha autorizzato l'elaborazione e l'impiego di mosto di uve concentrato rettificato; che l'allegato III, punto 1 bis, lettera h), del regolamento (CEE) n. 337/79, per l'elaborazione di questo prodotto, consente l'uso di resine scambiatrici di ioni in condizioni da determinarsi; che è pertanto necessario determinare le condizioni d'impiego di dette resine;

considerando che, ai fini di tale determinazione, occorre tener conto sia delle disposizioni già adottate sul piano comunitario con direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3), sia delle norme comunitarie e nazionali adottate in applicazione di tale direttiva;

considerando che, inoltre, i trattamenti autorizzati devono garantire che il prodotto ottenuto non presenti alcun periodo d'ordine sanitario; che occorre perciò istituire controlli per le sostanze impiegate e stabilire metodi d'analisi che consentano di eseguire tali controlli;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2310/80 della Commissione (4), che, per le campagne vitivinicole 1980/1981 e 1981/1982, stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato, è stata limitata a due campagne viticole, in attesa dei risultati dei lavori avviati a livllo comunitario in materia di controllo dell'impiego delle resine scambiatrici di ioni; che tali lavori non sono ancora terminati e che è difficile prevederne la data di conclusione; che occorre pertanto prevedere che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2310/80 siano mantenute per due campagne viticole; che allo stesso tempo, ai fini di una maggiore chiarezza e per una migliore informazione degli operatori, è necessario procedere ad una nuova pubblicazione del testo integrale di tale regolamento;

considerando che le misure livello dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'impiego delle resine scambiatrici di ioni per l'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato è consentito soltanto sotto il controllo di un enologo o di un tecnico e in impianti riconosciuti dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio dette resine vengono utilizzate. Tali autorità stabiliscono le funzioni e la responsabilità che incombono agli enologi e ai tecnici riconosciuti.

Articolo 2

Le resine scambiatrici di ioni di cui è permesso l'impiego sono copolimeri dello stirene o del divinilbenzene, contenenti gruppi dell'acido solforico o dell'ammonio. Esse devono essere conformi alle norme della direttiva 76/893/CEE, nonché alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in applicazione di quest'ultima. Inoltre, all'atto del controllo con il metodo di analisi descritto in allegato, esse non devono cedere, in ciascuno dei solventi menzionati, più di 1 mg/l di sostanze organiche.

La loro rigenerazione dev'essere effettuata utilizzando sostanze ammesse per l'elaborazione degli alimenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1982.

Esso si applica fino al 31 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 19.

(4) GU n. L 233 del 4. 9. 1980, pag. 14.

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DELLA CESSIONE DI SOSTANZE ORGANICHE DA PARTE DELLE RESINE SCAMBIATRICI DI IONI

1. Finalità e campo di applicazione

Il metodo serve a determinare la quantità di sostanze organiche ceduta dalle resine scambiatrici di ioni.

2. Definizione

Quantità di sostanze organiche ceduta dalle resine scambiatrici di ioni = quantità di sostanze organiche determinata col metodo descritto.

3. Principio

Passaggio di solventi da estrazione attraverso le resine opportunamente preparate; determinazione gravimetrica della quantità di sostanze organiche estratta.

4. Reattivi

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

Solventi per l'estrazione:

4.1. Acqua distillata o deionizzata di purezza equivalente.

4.2. Etanolo al 15 % v/v: mescolare 15 volumi di etanolo assoluto con 85 volumi d'acqua (4.1).

4.3. Acido acetico al 5 % m/m: mescolare 5 parti in peso di acido acetico glaciale con 95 parti in peso di acqua (4.1).

5. Apparecchiatura

5.1. Colonne per cromatografia a scambio ionico.

5.2. Cilindri graduati della capacità di 2 l.

5.3. Capsule da evaporazione, capaci di resistere in muffola alle temperature di 850 °C.

5.4. Stufa di essicazione, termostatata a 105 ± 2 °C.

5.5. Muffola, termostatata ad 850 ± 25 °C.

5.6. Bilancia analitica (precisione 0,1 mg).

5.7. Evaporatore a piastra calda o a radiazioni IR.

6. Modo di operare

6.1. In tre diverse colonne per cromatografia a scambio ionico (5.1), introdurre 50 ml della resina scambiatrice di ioni da esaminare, previamente lavata e trattata conformemente alle indicazioni del fabbricante in vista dell'impiego a contatto con alimenti.

6.2. Attraverso le colonne preparate (6.1), far passare separatamente i tre solventi per l'estrazione (4.1, 4.2 e 4.3), alla portata di 350-450 ml/ora. In ciascun caso, buttar via il primo litro di eluato e raccogliere i due litri successivi nei cilindri graduati (5.2).

6.3. Evaporare i tre eluati su evaporatore a piastra calda o IR (5.7) in tre diverse capsule di evaporazione (5.3), previamente pulite e pesate (m0). Porre le capsule nella stufa (5.4) ed essiccare fino a peso costante (m1).

6.4. Dopo aver preso nota del peso costante m1 (6.3), porre le capsule nella muffola (5.5) e calcinare fino a peso costante (m2).

6.5. Calcolare la quantità di sostanza organica estratta (7.1). Se il risultato supera 1 mg/l, effettuare una prova in bianco sui reattivi e calcolare nuovamente il contenuto di sostanza organica estratto.

La prova in bianco deve essere effettuata ripetendo quanto indicato ai punti 6.3 e 6.4, impiegando per l'estrazione 2 l di solvente; siano m3 ed m4 i pesi rispettivamente ottenuti. 7. Espressione dei risultati

7.1. Formula e calcolo dei risultati.

La sostanza organica estratta dalle resine scambiatrici di ioni, espressa in mg/l, è data dalla formula:

500 (m1 - m2)

dove m1 e m2 sono espressi in grammi.

La qualità di sostanza organica ceduta dalle resine scambiatrici di ioni, corretta per le eventuali impurezze dei solventi ed espressa in mg/l, è data dalla formula:

500 (m1 - m2 - m3 + m4)

dove m1, m2, m3 e m4 sono espressi in grammi.

7.2. La differenza dei risultati fra due determinazioni parallele, effettuate sullo stesso campione, non deve superare 0,2 mg/l.