31982R2204

Regolamento (CEE) n. 2204/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di un premio di riporto speciale per le sardine e le acciughe mediterranee

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 10/08/1982 pag. 0007 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0006
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2204/82 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1982

che stabilisce le norme generali relative alla concessione di un premio di riporto speciale per le sardine e le acciughe mediterranee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il settore delle sardine e delle acciughe del Mediterraneo incontra difficoltà particolari sul mercato interno ed una forte concorrenza da parte di taluni paesi terzi; che a questo proposito l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la concessione di un premio di riporto speciale per la trasformazione delle sardine e delle acciughe pescate nelle zone mediterranee per favorire la commercializzazione di questi prodotti e contribuire quindi alla dimunizione dei ritiri dal mercato da parte delle organizzazioni di produttori;

considerando che questo regime deve essere applicato alle categorie di quei prodotti che possono essere commercializzati più facilmente dopo la loro trasformazione;

considerando che è opportuno prevedere un sistema di contratti fra le organizzazioni di produttori ed i trasformatori comunitari destinato a garantire l'approvvigionamento regolare dell'industria di trasformazione e un prezzo minimo sufficientemente remunerativo alle organizzazioni di produttori;

considerando che allo scopo di sostenere l'azione delle organizzazioni di produttori è opportuno prevedere anche la concessione del premio di riporto speciale alle organizzazioni interessate per i quantitativi trasformati direttamente da parte di dette organizzazioni o sotto la loro responsabilità;

considerando che, in mancanza finora di organizzazioni di produttori in Grecia, è necessario prevedere la concessione, per un periodo di due anni, del premio speciale ai trasformatori che concludono contratti con singoli produttori stabiliti in Grecia e non aderenti ad un'organizzazione di produttori; che conviene concedere ai produttori individuali in Grecia, durante questo periodo, le stesse facilitazioni che alle organizzazioni di produttori;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime del premio è opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo; che per effettuarlo è opportuno che gli interessati tengano un bilancio giacenze;

considerando che l'importo del premio speciale deve essere fissato ad un livello che rappresenti un incentivo sufficiente alla trasformazione dei prodotti in questione; che è opportuno tuttavia prevedere la possibilità di rivedere questo importo con una procedura semplificata;

considerando che il premio di riporto speciale può essere versato soltanto dopo che gli Stati membri abbiano constatato che tutte le condizioni fissate sono state soddisfatte; che, tuttavia, per agevolare l'applicazione di questo regime è opportuno prevedere la possibilità di concedere degli anticipi in cambio della costituzione di una cauzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le regole generali relative alla concessione del premio di riporto speciale per le sardine e le acciughe pescate nelle zone mediterranee e destinate all'industria di trasformazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81, qui di seguito denominato regolamento di base.

Articolo 2

Il premio di riporto speciale è concesso soltanto per i prodotti che:

- fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, sono stati pescati da un aderente ad un'organizzazione di produttori;

- rispondono ai requisiti di freschezza, dimensione e presentazione definiti nell'allegato. Questi requisiti, nondimeno, possono essere riveduti per tener conto dell'andamento della produzione e dello smercio dei prodotti in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento di base;

- sono soggetti in modo completo e definitivo a una o più trasformazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

Articolo 3

1. Il premio di riporto speciale è concesso:

a) ai trasformatori della Comunità che hanno stipulato con un'organizzazione di produttori un contratto di acquisto che prevede per i prodotti di cui in allegato il pagamento di un prezzo almeno pari al prezzo d'acquisto qui di seguito stabilito;

b) alle organizzazioni di produttori che sottopongono i prodotti in questione a una o più trasformazioni previste all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base o affidano i prodotti in questione ad un'industria per sottoporli a una o più di queste trasformazioni.

Il prezzo d'acquisto di cui alla lettera a) è almeno pari al prezzo di ritiro comunitario di cui all'articolo 12 del regolamento di base, ed è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 33 di detto regolamento, tenendo conto dell'andamento prevedibile del mercato dei prodotti in questione.

2. In deroga al paragrafo 1, e per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il premio è parimenti concesso:

a) ai trasformatori che stipulano contratti di cui in detto paragrafo con produttori stabiliti in Grecia e non aderenti ad un'organizzazione di produttori;

b) ai produttori stabiliti in Grecia e non aderenti ad un'organizzazione di produttori che sottopongono i prodotti in questione ad una o più delle trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base ovvero affidano detti prodotti ad un'industria affinché vi subiscano una o più di tali trasformazioni.

Articolo 4

1. Gli Stati membri interessati istituiscono un regime di controllo per garantire che i prodotti per i quali è richiesto il premio abbiano il diritto di beneficiarne.

2. Ai fini del controllo, i beneficiari del premio devono tenere una contabilità delle giacenze che risponda a criteri da determinarsi.

Articolo 5

1. I contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono sottoscritti per una durata minima da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento di base e devono precisare i quantitativi suddivisi per categoria di prodotto, lo scaglionamento delle forniture ed il prezzo d'acquisto. Dopo la conclusione, i contratti vengono trasmessi all'autorità incaricata del controllo.

2. Nei casi contemplati dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), le organizzazioni di produttori o i produttori interessati comunicano, in base ad una frequenza da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento di base, all'autorità incaricata del controllo i quantitativi di sardine e di acciughe messi in vendita nonché i quantitativi trasformati da queste o affidati ad un'industria per la loro trasformazione.

Articolo 6

Gli importi del premio di riporto speciale sono fissati conformemente all'allegato. Essi possono essere riveduti secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento di base, tenendo conto in particolare:

- dell'evoluzione della differenza tra il costo di approvvigionamento dell'industria comunitaria e quello dei principali paesi terzi fornitori della Comunità;

- dell'evoluzione dei costi di trasformazione nella Comunità.

Articolo 7

Qualora un prodotto sia sottoposto a due o più trasformazioni successive il premio viene versato una sola volta.

Articolo 8

1. Il premio di riporto speciale è versato agli interessati a loro richiesta, dallo Stato membro in cui è stabilito il beneficiario del premio, appena le autorità di controllo di tale Stato membro hanno constatato che:

a) - nei casi contemplati all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), il trasformatore ha pagato un prezzo almeno pari al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma,

oppure

- nei casi contemplati all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), l'interessato ha osservato l'obbligo definito all'articolo 5, paragrafo 2;

b) i quantitativi per i quali è richiesto il premio sono stati trasformati alle condizioni definite dal presente regolamento.

2. A intervalli da determinare, sono tuttavia concessi degli anticipi, su richiesta, all'organizzazione di produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), o al trasformatore interessato, purché questi costituiscano una cauzione di importo almeno pari all'importo anticipato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1986.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

I. Elenco dei prodotti

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Freschezza (a) // Presen- tazione (a) // Dimensioni (a) // // // // // // ex 03.01 B I d) 1 // Sardine del Mediterraneo (Sardina pilchardus) // E, A // Intere // 3 e 4 // ex 03.01 B I p) 1 // Acciughe del Mediterraneo (Engraulis sp.p.) // E, A // Intere // 3 e 4 // // // // //

(a) Le categorie di freschezza, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento.

II. Importi del premio speciale di riporto

1.2 // // // Tipo di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base // Importo per i prodotti elencati al punto I // // // Produzione di conserve che rientrano nella voce 16.04 della tariffa doganale comune // 100 ECU/t // Produzione di prodotti salati presentati in imballaggi ermeticamente chiusi // 75 ECU/t // Altre trasformazioni // 50 ECU/t // //

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MOELLER