31982R2125

Regolamento (CEE) n. 2125/82 della Commissione, del 29 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1603/79 che stabilisce le modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola patate

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 31/07/1982 pag. 0067 - 0071


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2125/82 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1603/79 che stabilisce le modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1460/82 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che i progressi realizzati in questi ultimi anni consentono una più precisa determinazione del tenore in fecola della patata; che occorre quindi completare, istituendo tariffe più dettagliate, l'allegato del regolamento (CEE) n. 1603/79 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/80 (6);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2124/82 della Commissione (7) ha modificato i quantitativi di patate necessari alla produzione di una tonnellata di fecola, determinati dal regolamento (CEE) n. 2102/75 della Commissione (8); che occorre tener conto di tale modifica nella colonna 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1603/79 citato più sopra;

considerando che il premio di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2742/75 è modificato con effetto dal 1o agosto 1982; che tale modifica deve riflettersi sugli importi che figurano nella colonna 4 di detto allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1603/75 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

(4) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 25.

(5) GU n. L 189 del 27. 7. 1979, pag. 58.

(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 84.

(7) Vedi pagina 62 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 9.