31982R1964

Regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 21/07/1982 pag. 0048 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0093
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0306
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0306


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1964/82 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1982

che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6 e l'articolo 25,

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (3), ha stabilito le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione del loro importo;

considerando che, data la situazione del mercato, la situazione economica del settore delle carni bovine e le possibilità di collocamento di taluni prodotti del settore stesso, è opportuno prevedere le condizioni alle quali possono essere concesse per i prodotti in questione restituzioni particolari; che nella fattispecie tali condizioni vanno definite per alcune qualità di carni ricavate dal disossamento di quarti posteriori di bovini maschi;

considerando, che per garantire il rispetto di tali obiettivi, è opportuno prevedere un regime di controllo specifico; che la provenienza del prodotto può essere certificata dalla presentazione di un attestato conforme al modello dell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 752/82 (5);

considerando che occorre prevedere di subordinare la concessione della restituzione particolare all'esportazione di tutti i pezzi ricavati dal disossamento dei quarti posteriori posti sotto controllo, esclusi alcuni sottoprodotti commercializzabili sul mercato della Comunità;

considerando che, trattandosi dei termini e delle prove di esportazione, occorre riferirsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 202/82 (7);

considerando che è opportuno lasciare all'operatore, per il buon funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, la possibilità di ricorrere facoltativamente alle disposizioni dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (8);

considerando che l'applicazione del regime del deposito di approvvigionamento, previsto all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, è incompatibile con l'obiettivo del presente regolamento; che non è quindi necessario accordare la possibilità di assoggettare i prodotti in causa al regime di cui al suddetto articolo 26;

considerando che, dato il carattere particolare di tale restituzione, occorre ribadire il divieto di sostituzione e adottare misure che consentano l'individuazione dei prodotti in oggetto;

considerando che si devono stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che hanno usufruito di restituzioni particolari all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I pezzi disossati provenienti da quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, imballati separatamente, possono beneficiare, alle condizioni del presente regolamento, di restituzioni particolari all'esportazione.

Sono considerati quarti posteriori ai sensi del presente regolamento i quarti posteriori o selle quali definiti nelle note complementari 1 A f) e g) del capitolo 2 della tariffa doganale comune, con un massimo di nove costole o nove paia di costole.

Articolo 2

1. L'operatore presenta alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione con la quale manifesta la sua volontà di disossare i quarti posteriori di cui all'articolo 1 alle condizioni del presente regolamento, e di esportare la quantità totale di pezzi disossati ricavati, previo imballo separato di ciascun pezzo.

2. La dichiarazione comporta in particolare la designazione e la quantità dei prodotti da disossare.

La dichiarazione è corredata da un attestato il cui modello figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, rilasciato alle condizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del predetto regolamento. Tuttavia risultano ora senza oggetto le note B e C, nonché la casella 11 dell'attestato in causa. Le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento sopraccitato sono applicabili, per quanto di ragione, fino all'immissione sotto controllo di cui al paragrafo 3.

3. Al momento dell'accettazione della dichiarazione da parte delle autorità competenti, le quali indicano sulla dichiarazione stessa la data di tale accettazione, i quarti posteriori da disossare sono sottoposti al controllo delle autorità stesse che constatano il peso netto dei prodotti e lo iscrivono nella casella 7 dell'attestato di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Il periodo entro il quale i quarti posteriori vanno disossati è, tranne il caso di forza maggiore, di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 2.

Articolo 4

1. Dopo il disossamento, l'operatore presenta all'autorità competente, perché vi apponga la sua vidimazione, uno o più « attestati carni disossate » il cui modello si trova in allegato e che nella casella 7 indicano il numero dell'attestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. I numeri degli « attestati carni disossate » sono indicati a loro volta nella casella 9 dell'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Quest'ultimo attestato così completato è trasmesso per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione quando gli « attestati carni disossate », relativi alla totalità delle carni disossate ricavate dai quarti posteriori sottoposti a controllo, sono stati vistati conformemente al paragrafo 1.

3. Gli « attestati carni disossate » vanno presentati al momento in cui sono espletate le formalità doganali di cui all'articolo 5.

Articolo 5

1. Le formalità doganali relative all'esportazione fuori della Comunità, ad una delle forniture di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, o all'introduzione sotto il regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono espletate nello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di cui all'articolo 2.

2. L'autorità doganale indica nella casella 11 dell'« attestato carni disossate » il numero e la data delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79.

In caso di ricorso al regime dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'autorità doganale indica il numero e la data delle dichiarazioni di pagamento di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione (1).

Ove necessario, tali indicazioni sono riportate sul retro dell'attestato e sono certificate dall'autorità doganale.

3. Previo espletamento delle formalità doganali relative alla quantità complessiva di carni ricavate dal disossamento indicata sull'« attestato carni disossate », l'attestato è inviato per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Articolo 6

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79, la concessione della restituzione particolare è subordinata, tranne il caso di forza maggiore, all'esportazione del quantitativo complessivo di carni ricavate dal disossamento sotto controllo, come diansi menzionato.

L'operatore può tuttavia commercializzare all'interno della Comunità le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di pesatura dovuti al disossamento.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere, invece del controllo dell'autorità competente ai fini del disossamento dei quarti posteriori, appropriate misure di controllo, in particolare che:

- all'atto del rilascio dell'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, siano prese misure atte a consentire, mediante una marcatura indelebile, l'identificazione di ciascun pezzo proveniente dal disossamento e che il peso netto dei quarti posteriori venga indicato nella casella 7 dell'attestato stesso;

- siano stabilite le modalità per il sezionamento e l'imballaggio, nonché una descrizione dei vari tagli da ottenere;

- le formalità doganali di cui all'articolo 5 siano espletate simultaneamente per tutta la carne disossata entro il termine di cui all'articolo 3;

- all'atto dell'espletamento di tali formalità doganali un solo « attestato carni disossate », relativo al quantitativo totale di carni provenienti dal disossamento, sia presentato unitamente all'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

- l'autorità competente proceda a controlli per sondaggio nei locali di disossamento.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che:

- l'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sia trasmesso per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni;

- unitamente all'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sia rilasciato un unico « attestato carni disossate », relativo al quantitativo totale di carni ricavate dal disossamento;

- questi due attestati siano presentati contemporaneamente, al momento di espletare le formalità doganali di esportazione;

- questi due attestati siano inviati contemporaneamente, alle condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni del controllo e ne informano la Commissione. Essi adottano i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, in particolare mediante individuazione di ciascun pezzo.

Nessuna carne diversa da quella oggetto del presente regolamento, escluse le carni suine, può essere presente nel locale di disossamento al momento del disossamento, della preparazione e dell'imballaggio delle carni in questione. I sacchi, i cartoni o gli altri imballaggi contenenti i pezzi disossati vengono sigillati o piombati dalle autorità competenti e recano indicazioni che consentano di identificare le carni disossate, in particolare il peso netto, il tipo e il numero dei pezzi, nonché un numero di serie.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto, prima del 25 di ogni mese, i quantitativi per i quali degli « attestati carni disossate » abbiano dato luogo nel mese precedente al pagamento della restituzione particolare, o al pagamento anticipato di essa a norma dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2730/79, o al pagamento anticipato della stessa a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

(3) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

(4) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

(5) GU n. L 86 dell'1. 4. 1982, pag. 50.

(6) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

(7) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 23.

(8) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(1) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.