31982R1948

Regolamento (CEE) n. 1948/82 della Commissione, del 19 luglio 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d' Ente), nonché l' importo dell' aiuto alla produzione di prugne

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 20/07/1982 pag. 0025 - 0026


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1948/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1982

che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente), nonché l'importo dell'aiuto alla produzione di prugne

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 (2), in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che, a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, il prezzo minimo da pagare ai produttori è calcolato, per gli Stati membri diversi dalla Grecia, sulla base:

- del livello del prezzo minimo vigente durante la campagna di commercializzazione precedente, e

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, in virtù dell'applicazione di tali criteri, il prezzo minimo viene fissato, negli Stati membri diversi dalla Grecia, al livello indicato qui di seguito;

considerando che l'articolo 3 ter dello stesso regolamento ha definito i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che, in virtù dell'applicazione di tali criteri, l'importo dell'aiuto è fissato, negli Stati membri diversi dalla Grecia, al livello indicato qui di seguito;

considerando che, per quanto riguarda la Grecia, l'articolo 103 dell'atto di adesione prevede che il prezzo minimo da pagare ai produttori greci è stabilito sulla base dei prezzi pagati in Grecia ai produttori nazionali constatati durante il periodo rappresentativo determinato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 41/81 (3) e adattato per tener conto della differenza tra il livello del prezzo della Grecia ed il livello del prezzo fissato dagli altri Stati membri,

considerando che, in virtù dell'applicazione di tali criteri, il prezzo minimo per la Grecia è fissato al livello indicato qui di seguito;

considerando che, per quanto riguarda la Grecia, lo stesso articolo 103 definisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione;

considerando che, in virtù dell'applicazione di tali criteri, l'importo dell'aiuto è fissato, per la Grecia, al livello indicato qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1982/1983, il prezzo minimo da pagare al produttore di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77 è fissato, per 100 kg di prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente), partenza coltura, del calibro « 66 frutti per 500 grammi » e aventi un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23 %, a 167,99 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia ed allo stesso importo per la Grecia.

2. Per la campagna in questione, l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne della sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg netti per il prodotto del calibro « 66 frutti per 500 grammi », a 67,68 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia ed allo stesso importo per la Grecia.

3. Qualora la trasformazione sia effettuata al di fuori dello Stato membro in cui è stata prodotta la materia prima, detto Stato membro fornisce allo Stato membro che versa l'aiuto alla trasformazione gli elementi da cui risulta che è stato rispettato l'obbligo di pagare il prezzo minimo ai produttori.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.

(3) GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 12.