31982R1862

Regolamento (CEE) n. 1862/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 13/07/1982 pag. 0012 - 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0275
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0275
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0079
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0079


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 1785/81, il regime di compensazione delle spese di magazzinaggio non si applica allo zucchero preferenziale durante le campagne di commercializzazione dal 1982/1983 al 1984/1985; che pertanto, al fine di rendere operante tale paragrafo, è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2671/81 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1998/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino e lettera b), terzo trattino, nonché al paragrafo 5, primo e secondo trattino, il termine « scorte » o secondo il caso « giacenze » è sostituito dai termini « scorte che possono beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio ».

2. È inserito il seguente articolo 14 bis:

« Articolo 14 bis

Per le campagne di commercializzazione dal 1982/1983 al 1984/1985 allorquando uno zucchero, al quale è già stato applicato il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, è acquistato da un avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, a tale zucchero acquistato resta applicabile la relazione tra il quantitativo di zucchero comunitario e il quantitativo di zucchero preferenziale che risulta dall'applicazione di detto paragrafo 2 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5.

(4) GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 17.