31982R1861

Regolamento (CEE) n. 1861/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l' importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 13/07/1982 pag. 0011 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1861/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (3),

considerando che l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1789/81 prevedono la restituzione del beneficio incluso nel prezzo d'intervento per le spese inerenti alla scorta minima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione, del 28 gennaio 1977, recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore dello zucchero (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1920/81 (5), prevede, per la determinazione di tale beneficio, la fissazione di un importo forfettario per ogni campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l'importo forfettario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 189/77 è fissato a 0,157 ECU per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.

(4) GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 27.

(5) GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 23.