31982R1780

Regolamento (CEE) n. 1780/82 della Commissione, del 5 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Danimarca, la Grecia e l' Irlanda

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 06/07/1982 pag. 0016 - 0017


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1780/82 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Danimarca, la Grecia e l'Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1668/82 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1233/82 (4), ha previsto che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio (5) si applicano unicamente quando si tratti di modifiche dei tassi rappresentativi intervenute sino al 30 aprile 1982:

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1668/82, gli allegati II, V e VI del regolamento (CEE) n. 878/77 sono stati modificati per tener conto della fissazione dei nuovi tassi rappresentativi per la corona danese, la dracma greca e la sterlina irlandese, con effetto dal 29 giugno 1982; che è pertanto necessario completare il regolamento (CEE) n. 1054/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1054/78, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente paragrafo:

« 2. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3183/80 (1):

- prima del 2 aprile 1981, per quanto riguarda i tassi rappresentativi per il franco belga, il franco lussemburghese, la corona danese, il marco tedesco, il franco francese, la dracma greca, la sterlina irlandese, la lira italiana ed il fiorino olandese di cui rispettivamente agli allegati da I a VIII del regolamento (CEE) n. 850/81 (2),

- prima del 10 ottobre 1981, per quanto riguarda il tasso rappresentativo del franco francese di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 878/77 nella sua versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 2923/81 (3),

- prima del 30 novembre 1981, per quanto riguarda il tasso rappresentativo della lira italiana di cui all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 878/77, nella sua versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 3398/81 (4),

- prima del 3 aprile 1982, per quanto riguarda il tasso rappresentativo della corona danese di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 878/77, nella sua versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 794/82 (5),

- prima del 30 aprile 1982, per quanto riguarda i tassi rappresentativi per il franco belga, il franco lussemburghese, la corona danese, il franco francese, la dracma greca e la lira italiana di cui rispettivamente agli allegati I, II, IV, V e VII del regolamento (CEE) n. 878/77 nella versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 1051/82 (6),

- prima del 12 maggio 1982, per quanto riguarda il tasso rappresentativo per la dracma greca di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 878/77, nella sua versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 1154/82 (7),

- prima del 30 aprile 1982, per quanto riguarda i tassi rappresentativi per il marco tedesco ed il fiorino olandese di cui rispettivamente agli allegati III e VIII del regolamento (CEE) n. 878/77 nella versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 1207/82 (8),

- prima del 28 giugno 1982, per quanto riguarda i tassi rappresentativi per la corona danese, la dracma greca e la sterlina irlandese, di cui rispettivamente agli allegati II, V e VI del rego

lamento (CEE) n. 878/77, nella versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 1668/82 (9).

(1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 1.

(3) GU n. L 291 del 12. 10. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 344 del 30. 11. 1981, pag. 1.

(5) GU n. L 91 del 5. 4. 1982, pag. 7.

(6) GU n. L 123 del 6. 5. 1982, pag. 1.

(7) GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 8.

(8) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51.

(9) GU n. L 184 del 29. 6. 1982, pag. 19 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

(2) GU n. L 184 del 29. 6. 1982, pag. 19.

(3) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.

(4) GU n. L 141 del 20. 5. 1982, pag. 75.

(5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.