Regolamento (CEE) n. 1768/82 della Commissione, del 1º luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda il titolo di importazione per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 05/07/1982 pag. 0014 - 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0242
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0242
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0071
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1768/82 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1982 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda il titolo di importazione per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 7, e l'articolo 28, considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1463/82 (4), ha modificato l'allegato « Tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68 (5); che, in seguito a tale modifica, i titoli d'importazione per taluni formaggi in provenienza da determinati paesi terzi non presentano più i ragguagli necessari per seguire il volume dei quantitativi importati suscettibili di beneficiare di un prelievo particolare; che risulta quindi necessario prevedere l'obbligo di indicare nella richiesta di titolo d'importazione di detti formaggi e nel titolo stesso le indicazioni che consentono di seguire l'evoluzione delle importazioni, modificando il regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 45/82 (7); considerando che, nella medesima occasione, occorre prevedere che i dati concernenti i titoli d'importazione siano comunicati alla Commissione; che occorre quindi completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 772/82 (9); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il seguente articolo 3 bis è inserito nel regolamento (CEE) n. 2729/81: « Articolo 3 bis Per beneficiare dei prelievi previsti dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, la richiesta di titolo ed il titolo stesso devono presentare: - nella casella 7, la descrizione dei prodotti secondo la specificazione che figura nell'allegato I del regolamento di cui sopra; - nella casella 8, la sottovoce della tariffa doganale comune, preceduta dal termine « ex »; - nella casella 12, la dicitura: "valido se accompagnato da un certificato IMA 1 (regolamento (CEE) n. 1767/82)"; - nelle caselle 13 e 14, l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato ». Articolo 2 All'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 210/69, si aggiunge il testo del comma seguente: « Gli Stati membri comunicano con telex alla Commissione, al più tardi ogni venerdì, per la settimana precedente, i quantitativi dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2729/81, ripartiti per paese d'origine e per suddivisione, come previsto dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 159 del 10. 6. 1982, pag. 1. (5) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (6) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19. (7) GU n. L 5 del 9. 1. 1982, pag. 5. (8) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1. (9) GU n. L 88 del 2. 4. 1982, pag. 12.