31982R1759

Regolamento (CEE) n. 1759/82 della Commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1190/82 ai piccoli produttori di latte

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/07/1982 pag. 0019 - 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1759/82 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1982

che fissa i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1190/82 ai piccoli produttori di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82 (2), in particolare l'articolo 2 bis, terzo comma,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1190/82 del Consiglio (3), prevede la fissazione di criteri obiettivi ai fini dell'approvazione, da parte della Commissione, delle disposizioni che gli Stati membri prevedono di adottare per ripartire tra i piccoli produttori di latte gli importi fissati;

considerando che è opportuno stabilire i criteri in modo da tener conto delle disparità strutturali e naturali in atto nei vari Stati membri, nel settore lattiero-caseario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1190/82 sono ripartiti dagli Stati membri tra i piccoli produttori di latte, tenendo presenti i seguenti criteri:úil quantitativo di latte consegnato alle imprese di lavorazione o di trasformazione, entro i limiti di un quantitativo massimo per produttore; questo quantitativo può essere espresso fissando un numero massimo di vacche da latte per azienda.

Inoltre, gli Stati membri possono prendere in considerazione le condizioni di produzione delle aziende interessate.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre 1982, le disposizioni che essi prevedono di adottare in applicazione del paragrafo 1.

La Commissione comunica agli Stati membri la propria approvazione od eventuali osservazioni, entro un mese a decorrere dalla ricezione di tale comunicazione.

3. La ripartizione degli importi di cui al paragrafo 1 tra i piccoli produttori di latte

- non può aver luogo prima dell'approvazione da parte della Commissione delle disposizioni di cui al paragrafo 2,

- deve essere effettuata entro il 31 marzo 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 8.

(3) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 10.