Regolamento (CEE) n. 1756/82 della Commissione, del 2 luglio 1982, che fissa i prezzi d' acquisto all' intervento nel settore delle carni bovine validi a decorrere dal 16 agosto 1982, modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 ed abroga il regolamento (CEE) nr. 1241/82/
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/07/1982 pag. 0012 - 0016
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1756/82 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1982 che fissa i prezzi d'acquisto all'intervento nel settore delle carni bovine validi a decorrere dal 16 agosto 1982, modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 ed abroga il regolamento (CEE) n. 1241/82 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), considerando che, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 427/77 (3), le qualità e le presentazioni dei prodotti acquistati devono essere determinati tenendo conto tanto della necessità di assicurare un efficace sostegno del mercato e di tutelare l'equilibrio tra il mercato in causa e quello delle produzioni animali concorrenti, quanto delle responsabilità finanziarie che incombono a tale riguardo alla Comunità; che è pertanto opportuno limitare gli acquisti a determinate presentazioni di carni; considerando che i limiti inferiori e superiori dei prezzi d'acquisto devono essere fissati in modo da consentire agli organismi d'intervento di tener conto delle differenze di valore delle carni in funzione dell'età, del peso, della conformazione e dello stato d'ingrassamento degli animali; considerando che occorre fissare i limiti superiori dei prezzi d'acquisto ad un livello corrispondente al prezzo d'intervento fissato dal regolamento (CEE) n. 1197/82 del Consiglio (4), per la campagna di commercializzazione 1982/1983, applicando i coefficienti fissati dal regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1240/82 (6); che risulta necessario modificare taluni coefficienti per includere temporaneamente, tenendo conto della particolare situazione del mercato delle carni bovine all'inizio del rientro dai pascoli, gli « Ochsen A » nell'elenco dei prodotti che potrebbero essere acquistati all'intervento nella Repubblica federale di Germania, per far fronte ai grandi apporti stagionali di questa categoria di animali; considerando tuttavia che la situazione del mercato in Italia è attualmente caratterizzata da un andamento stagionale dei prezzi particolarmente sfavorevole; che per ovviare a tali difficoltà è opportuno consentire a detto Stato membro di anticipare l'apertura degli acquisti delle nuove presentazioni; considerando che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1241/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti anteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 20 maggio 1982 (7); considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2226/78 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. Articolo 2 A decorrere dal 16 agosto 1982, gli organismi d'intervento acquistano le carni bovine offerte secondo le condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2226/78 a prezzi contenuti entro i limiti fissati per ogni prodotto che figura nell'allegato II, tenendo conto dell'età, del peso, della conformazione e dello stato d'ingrassamento degli animali da cui provengono. Tuttavia, l'organismo d'intervento italiano è autorizzato ad iniziare tali acquisti a decorrere dal 5 luglio 1982. Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 1241/82 è abrogato a decorrere dal 16 agosto 1982. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3. (3) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16. (4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26. (5) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5. (6) GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 13. (7) GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 14.