31982R1662

Regolamento (CEE) n. 1662/82 della Commissione, del 28 giugno 1982, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 29/06/1982 pag. 0008 - 0009


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1982

che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 (2),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/80 (6), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 601/82 della Commissione (7);

considerando che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per le altre monete il tasso speciale per i periodi dal 16 dicembre 1981 al 30 giugno 1982 e dal 1o luglio 1982 al 15 dicembre 1982 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri, mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari validi, rispettivamente, il 15 novembre 1981 e il 1o giugno 1982;

considerando che, con effetto 14 giugno 1982, i tassi centrali per il franco belga, il franco lussemburghese, la corona danese, il marco tedesco, il franco francese, la sterlina irlandese ed il fiorino olandese sono stati modificati; che per tali ragioni i tassi speciali attualmente in vigore devono essere adattati per dette monete;

considerando che i tassi speciali applicabili a decorrere dal 1o luglio 1982 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1497/82 della Commissione (8); che, in seguito ai recenti avvenimenti monetari, i tassi speciali devono essere adattati per le monete suddette; che d'altro canto non occorre modificare i tassi speciali applicabili a decorrere dal 1o luglio 1982 per la sterlina inglese, la lira italiana e la dracma greca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, applicabile fino al 30 giugno 1982, è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:

1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0222368 ECU;

b) per la corona danese:

1 corona danese = 0,121448 ECU;

c) per il marco tedesco:

1 marco tedesco= 0,428488 ECU;

d) per il franco francese:

1 franco francese = 0,151197 ECU;

e) per la sterlina inglese:

1 sterlina inglese = 1,71347 ECU;

f) per la sterlina irlandese:

1 sterlina irlandese = 1,44715 ECU;

g) per la lira italiana:

100 lire italiane = 0,0773372 ECU;

h) per il fiorino olandese:

1 fiorino olandese = 0,387640 ECU;

i) per la dracma greca:

1 dracma greca = 0,0162693 ECU.

Articolo 2

A decorrere dal 1o luglio 1982, il tasso speciale di cui all'articolo 1 è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:

1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0222368 ECU;

b) per la corona danese:

1 corona danese = 0,121448 ECU;

c) per il marco tedesco:

1 marco tedesco = 0,428488 ECU;

d) per il franco francese:

1 franco francese = 0,151197 ECU;

e) per la sterlina inglese:

1 sterlina inglese = 1,73660 ECU;

f) per la sterlina irlandese:

1 sterlina irlandese = 1,44715 ECU;

g) per la lira italiana:

100 lire italiane = 0,0753976 ECU;

h) per il fiorino olandese:

1 fiorino olandese = 0,387640 ECU;

i) per la dracma greca:

1 dracma greca = 0,0154179 ECU.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 601/82 è abrogato. Il regolamento (CEE) n. 1497/82 è abrogato con effetto 1o luglio 1982.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 1 è applicabile, su richiesta dell'interessato, a decorrere dal 14 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.

(6) GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 63.

(7) GU n. L 73 del 17. 3. 1982, pag. 7.

(8) GU n. L 161 del 12. 6. 1982, pag. 7.