31982R1658

Regolamento (CEE) n. 1658/82 del Consiglio, del 10 giugno 1982, che completa con l'inserzione di disposizioni riguardanti il trasporto combinato il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 29/06/1982 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 2 pag. 0194
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0103
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 2 pag. 0194
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0103


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1658/82 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1982

che completa con l'inserzione di disposizioni riguardanti il trasporto combinato il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che le varie forme e tecniche del trasporto combinato presentano vantaggi per la collettività, riducendo tra l'altro l'ingorgo nel traffico su alcune strade, consentendo altresì risparmi di energia ed una migliore utilizzazione delle capacità delle ferrovie;

considerando che occorre perciò favorire gli investimenti necessari allo sviluppo dei trasporti combinati; che, di conseguenza, è necessario che gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali possano essere messi a disposizione delle imprese interessate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1107/70 contempla che gli Stati membri possano concedere aiuti intesi a favorire lo sviluppo di forme e tecniche di trasporto più economici per la collettività, ma che limita tali aiuti alla fase sperimentale; che per lo sviluppo dei trasporti combinati bisognerà prendere in considerazione anche una prima fase di utilizzazione sufficientemente lunga affinché detti trasporti possano beneficiare di condizioni migliori sul mercato dei trasporti di merci;

considerando, di conseguenza, che risulta necessario un adeguamento delle disposizioni comunitarie relative agli aiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1107/70 è completato dalla seguente lettera:

« e) quando gli aiuti sono concessi temporaneamente e mirano a facilitare lo sviluppo del trasporto combinato, devono riferirsi ad investimenti per:

- l'infrastruttura,

- le attrezzature fisse e mobili per il trasbordo.

Entro il 31 dicembre 1986, la Commissione riferisce al Consiglio sul bilancio dell'applicazione di tale disposizione. In base a tale relazione e tenuto conto del carattere temporaneo del regime previsto nel presente regolamento, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, sul regime da applicare successivamente e, eventualmente, sulle modalità da adottare per porre fine a tale regime ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. de CROO

(1) GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1.

(2) GU n. C 351 del 31. 12. 1980, pag. 40.

(3) GU n. C 260 del 12. 10. 1981, pag. 123.

(4) GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 18.