Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1625/82 del Consiglio, del 21 giugno 1982, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 25/06/1982 pag. 0001 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 3 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 3 pag. 0176
***** REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1625/82 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1982 che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime, visto il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità deciso il 15 dicembre 1981, vista la proposta della Commissione, considerando che, dato il notevole aumento del costo della vita verificatosi nel corso del secondo semestre 1981, in molti paesi sedi di servizio dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee, occorre adeguare, a decorrere dal 1o gennaio 1982, i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 alle retribuzioni e pensioni di detti funzionari ed altri agenti; considerando che è necessario applicare un adeguamento a decorrere dal 1o novembre 1981 e dal 16 novembre 1981 per alcune sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente alto; considerando che occorre adeguare con effetto retroattivo il coefficiente correttore per il Libano conformemente alle statistiche attualmente disponibili per tale paese, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Con decorrenza dal 1o gennaio 1980, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in Libano è fissato a 148,0. 2. Con decorrenza dal 1o luglio 1980, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in Libano è fissato a 136,4. 3. Con decorrenza dal 1o gennaio 1981, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in Libano è fissato a 148,0. 4. Con decorrenza dal 1o luglio 1981, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in Libano è fissato a 151,6 (3). Articolo 2 1. Con decorrenza dal 1o novembre 1981, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue: Portogallo 90,9 Turchia 101,5 Israele 173,1. 2. Con decorrenza dal 16 novembre 1981, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue: Grecia 98,3 Francia 106,8 Irlanda 87,7 Italia 89,0 Spagna 108,0 Iugoslavia 125,1 Tunisia 119,1. 3. Con decorrenza dal 1o gennaio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue: Belgio 103,8 Danimarca 114,5 Germania 100,3 Lussemburgo 103,8 Paesi Bassi 98,5 Regno Unito 102,9 Svizzera 125,7 New York 158,7 Washington 146,7 Canada 126,9 Giappone 175,9 Venezuela 193,3 Austria 107,0 Tailandia 174,8 Cile 197,6 Australia 153,4 India 131,4 Marocco 122,6 Egitto 203,6 (1) Siria 113,5 (1) Giordania 178,6 (1) Libano 151,6 (1) Algeria 158,7 (1). 4. Con decorrenza dal 16 novembre 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, per i titolari di una pensione che dichiarano di stabilire il proprio domicilio nei paesi indicati qui di seguito, sono fissati come segue: Grecia 98,3 Francia 106,8 Irlanda 87,7 Italia 89,0. 5. Con decorrenza dal 1o gennaio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, per i titolari di una pensione che dichiarano di stabilire il proprio domicilio nei paesi indicati qui di seguito, sono fissati come segue: Belgio 103,8 Danimarca 114,5 Germania 100,3 Lussemburgo 103,8 Paesi Bassi 98,5 Regno Unito 102,9. 6. Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati ai paragrafi 4 o 5, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio. Articolo 3 1. Con decorrenza dal 16 novembre 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione e alle indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (2) e che dichiarano di stabilire il proprio domicilio in Francia, in Irlanda o in Italia sono fissati come segue: Francia 120,1 Irlanda 95,0 Italia 109,8. 2. Con decorrenza dal 1o gennaio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione e alle indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue: Belgio 110,3 Danimarca 135,2 Germania 102,4 Lussemburgo 110,3 Paesi Bassi 104,2 Regno Unito 88,5. 3. Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati ai paragrafi 1 o 2, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio. Articolo 4 1. Il coefficiente correttore per il Libano che figura all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1525/80 (3), all'articolo 6 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81 (4), all'articolo 1 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3017/81 (5) nonché all'articolo 6 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 (6) è abrogato a decorrere rispettivamente dal 1o gennaio 1980, dal 1o luglio 1980, dal 1o gennaio 1981 e dal 1o luglio 1981. 2. I coefficienti correttori che figurano agli articoli 6 e 7 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 sono abrogati con decorrenza dal 1o gennaio 1982. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1982. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 36 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 47 del 19. 2. 1982, pag. 13. (3) Cifra provvisoria. (1) Cifra provvisoria. (2) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1. (3) GU n. L 152 del 20. 6. 1980, pag. 3. (4) GU n. L 130 del 16. 5. 1981, pag. 28. (5) GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 47 del 19. 2. 1982, pag. 13.